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Notiziario Marketpress di Lunedì 17 Gennaio 2005
 
   
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  ASSISTENZA RECIPROCA NEL SETTORE DELLE IMPOSTE – PROCEDURE PER MANCATO RECEPIMENTO NEI CONFRONTI DI ITALIA, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI E PORTOGALLO  
   
  Bruxelles, 17 gennaio 2005 - La Commissione europea ha deciso di adire la Corte di giustizia contro la Repubblica italiana per omessa comunicazione delle misure di attuazione in diritto interno della direttiva 2003/93/Ce che estende le disposizioni riguardanti la reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri alle imposte sui premi assicurativi. La Commissione ha deciso inoltre di chiedere formalmente al Granducato di Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi e alla Repubblica portoghese di comunicarle le misure da loro adottate per attuare detta direttiva. La richiesta è trasmessa sotto forma di parere motivato, seconda fase della procedura di infrazione prevista dall'articolo 226 del trattato. Qualora i tre Stati membri non comunichino le misure richieste entro due mesi dal ricevimento del parere motivato, la Commissione può adire la Corte. La direttiva 2003/93/Ce modifica la direttiva 77/799/Cee relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette estendendone l'ambito alle imposte sui premi assicurativi (v. Ip/03/1350). Essa rappresenta un elemento importante nella cooperazione tra gli Stati membri ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni fiscali e della lotta contro la frode. La direttiva prevedeva che gli Stati membri mettessero in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa al più tardi il 31 dicembre 2003. Non avendo l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Portogallo comunicato alla Commissione le disposizioni adottate per attuare la direttiva nel diritto interno, la Commissione, con lettera del 27 gennaio 2004 e secondo la procedura di cui all'articolo 226 del trattato Ce, ha invitato i quattro paesi a trasmetterle, entro due mesi, le loro osservazioni in merito. Il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno risposto facendo riferimento a progetti di provvedimenti di attuazione da adottare. Non avendo ricevuto comunicazione di misure nazionali di attuazione della direttiva 2003/93/Ce, la Commissione deve concludere che nessuno dei quattro paesi ha ancora adottato tali misure e passare quindi allo stadio successivo della procedura, ossia adire la Corte di giustizia contro l'Italia e trasmettere pareri motivati agli altri tre paesi. Informazioni aggiornate sulle procedure di infrazione nei confronti degli Stati membri si possono trovare sul seguente sito: http://europa.Eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm  
     
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