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Notiziario Marketpress di
Lunedì 24 Gennaio 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA: NUOVO MODELLO |
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In base a quanto previsto dall'art. 8bis del D.p.r. N. 322/98, entro il 28 febbraio 2005 le imprese sono tenute a compilare e presentare la comunicazione annuale dati Iva, che per il periodo di imposta 2004, deve essere effettuata utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 novembre 2004 E disponibile, gratuitamente, sul sito dell'Agenzia delle Entrate o su quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze Le novità riguardano l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, in ottemperanza alle disposizioni in materia di privacy previste dal Decreto legislativo n. 196/03, la nuova struttura del rigo Cd3, Sez. Ii, che riporta i dati relativi alle operazioni effettuate (suddiviso ora in quattro campi e relativo alle importazioni senza pagamento dell'Iva in dogana di: materiale d'oro, di prodotti semilavorati in oro e di argento puro, rottami e di altri materiali di recupero imponibili per effetto del reverse charge), l'esonero dalla presentazione della comunicazione annuale dati Iva per le imprese extracomunitarie che prestano servizi di e-commerce a soggetti privati comunitari, identificatesi in Italia in base al meccanismo previsto dall'art. 74-quinquies del D.p.r. N. 633/72, la conservazione della copia delle comunicazioni trasmesse, che può essere effettuata anche utilizzando supporti informatici. La comunicazione annuale dati Iva può essere presentato solo attraverso il canale telematico, direttamente o tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3 del D.p.r. N. 322/98 (dottori commercialisti, ragionieri commercialisti, Caf, società appartenenti allo stesso gruppo di controllo, ecc). La prova della avvenuta presentazione è data solamente dall'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che ne conferma l'avvenuto ricevimento. L’attestazione è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio, entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. Secondo quanto previsto dall´art. 11 del Decreto legislativo n. 471/97, l'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa fra 258 e 2.065 euro.
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