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Notiziario Marketpress di
Luned́ 24 Gennaio 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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FINANZIARIA 2005: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ |
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L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 2/E del 3 gennaio 2005 ha fornito i chiarimenti relativi alle modifiche Irpef introdotte dalla Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) che riguardano la nuova tabella delle aliquote d'imposta e degli scaglioni di reddito, la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari, l'eliminazione delle detrazioni già previste per i redditi da lavoro dipendente. La legge finanziaria riduce il vecchio sistema formato da 5 aliquote (23, 29, 31, 39 e 45%) ad un nuovo sistema di sole 3 aliquote (23% fino a 26.000 euro, 33% oltre 26.000 euro e fino a 33.500 e 39% oltre 33.500 euro) ed introduce un contributo di solidarietà, pari al 4%, che viene applicato sulla parte del reddito imponibile eccedente l'importo di 100.000 euro. Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale contributo deve essere interpretato e gestito come un'ulteriore aliquota d'imposta, per cui esso concorre insieme alla tre aliquote Irpef all'importo sul quale possono essere fatte valere eventuali detrazioni d'imposta. Il contributo di solidarietà deve essere considerato nell'imposta italiana che costituisce il limite entro cui pụ essere attribuito il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, rileva ai fini della determinazione dell'aliquota media da applicare al Tfr, concorre alla definizione dell'aliquota media nel calcolo della tassazione separata e deve essere tenuto in considerazione nella determinazione della misura degli acconti d'imposta. Il sostituto d'imposta deve operare le ritenute tenendo sempre conto di tale contributo.
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