La circolare n. 2/E del 3 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'Irpef è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili dell'art. 10 del Tuir, della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta dell'art. 11 del Tuir, delle nuove deduzioni per oneri di famiglia dell'art. 12 del Tuir. Una nuova disposizione introduce una specifica deduzione dal reddito spettante per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti (c.D. Badanti). La sostituzione delle detrazioni con deduzioni modifica la determinazione del reddito imponibile e dell'imposta dovuta, infatti se le detrazioni previgenti operavano direttamente in riduzione dell'imposta lorda, le nuove deduzioni operano in riduzione del reddito complessivo. L'importo delle nuove deduzioni, diversamente dalle pregresse detrazioni i cui importi erano fissati in funzione del reddito complessivo del contribuente, corrispondono a deduzioni teoriche il cui ammontare effettivo deve essere determinato come chiarito più avanti.