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Notiziario Marketpress di
Lunedì 24 Gennaio 2005
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Web e diritto per le nuove tecnologie |
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FINANZIARIA 2005: LE DEDUZIONI TEORICHE |
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La circolare n. 2/E del 3 gennaio 2005 dell'Agenzia delle Entrate ha anche chiarito che il nuovo art. 12 del Tuir stabilisce che dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia: 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, 2.900 euro, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ciascun figlio compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'art. 433 c.C. Che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Tali deduzioni spettano solo con riferimento ai familiari fiscalmente a carico per i quali non è cambiato il limite di 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili di cui all'art. 10 del Tuir. Il predetto limite è fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso. L'importo di 2.900 euro per figlio o familiare a carico, deve essere ripartito tra coloro che hanno diritto alla deduzione. La deduzione di 2.900 euro spetta con riferimento a ciascun figlio a prescindere dalla sua età e dalla circostanza che questi conviva con il contribuente. Anche le nuove deduzioni, come le vecchie detrazioni, devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate. L'importo di 2.900 euro è aumentato a: 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni, 3.200 euro, per il primo figlio, se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ex art. 3 della Legge n. 104/92. Tali deduzioni sostituiscono quindi quella base di 2.900 euro e sono tra loro alternative. I contribuenti hanno comunque diritto alla deduzione più favorevole. Anche queste deduzioni devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate.
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