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LUNEDI'

 12 FEBBRAIO  2001


pagina 5

 

 

 

 

 

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INAIL: AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO

Il Consiglio dei Ministri del 7 febbraio u.s. ha dato una "conforme deliberazione" per l'emanazione del Decreto del Ministero del Lavoro nel quale si dà il via alla delibera n. 5 del 7 febbraio 2001 del Presidente dell'Istituto assicuratore per la proroga per il pagamento dell'autoliquidazione Inail dal 16 febbraio al 23 marzo prossimo.

Però, insieme alla proroga, è stato deciso anche il versamento di un anticipo entro il 20 febbraio 2001 nella misura 60% di quanto versato il 16 marzo dell'anno scorso per l'autoliquidazione 1999/2000.

A marzo, invece, sarà effettuata la definizione di quanto effettivamente dovuto con la riorganizzazione delle nuove tariffe previste dal Decreto legislativo di riordino dell'Inail. In quell'occasione i datori di lavoro dovranno inviare, alla sede competente dell'Istituto, il modello 10 SM contenente la denuncia dei salari corrisposti nel 2000 e calcolare, sulla base dei dati retributivi dichiarati e dei tassi applicabili per gli anni 2000 e 2001, la regolazione a saldo del premio assicurativo per il 2000 e il premio anticipato per il 2001, applicando l'eventuale diverso tasso comunicato dall'Istituto con il modello 20 SM entro lo scorso 31 dicembre 2000.

NORMATIVA RELATIVA ALL'USO DEI VIDEOTERMINALI: CAMPO DI APPLICAZIONE

La Legge 29 dicembre 2000, n. 422, concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea (legge comunitaria 2000), introduce, fra l'altro, consistenti modifiche alla normativa in materia di videoterminali, contenuta nel Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

L'art. 21 riscrive l'art. 51, 1° comma, lettera c), l'art. 54, commi 3 e 4, e sostituisce totalmente l'art. 58 del Decreto legislativo n. 626/94.

Il provvedimento è entrato in vigore il 5 febbraio u.s.

L'art. 21 estende la tutela a tutti i lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico ed abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54, a prescindere dall'uso continuato dell'attrezzatura di lavoro per almeno quattro ore giornaliere per tutta la settimana lavorativa, come previsto in precedenza.

A seguito della ridefinizione del campo di applicazione soggettivo è necessario adeguare il documento di valutazione del rischio, programmazione e l'attuazione degli adempimenti previsti nei confronti dei lavoratori interessati (accertamenti sanitari, informazione e formazione), fornire, se del caso, dispositivi speciali di correzione ed adeguare la strutturale dei posti di lavoro nei casi necessari.

 

NORMATIVA RELATIVA ALL'USO DEI VIDEOTERMINALI: SORVEGLIANZA SANITARIA

La nuova normativa introduce un obbligo generalizzato di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per tutti i lavoratori addetti al V.D.T.

Mentre, prima le visite di controllo, con periodicità almeno biennale, erano previste per i soli lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori di età superiore ai 45 anni, ora, con la modifica apportata dalla legge comunitaria, il controllo è esteso anche ai lavoratori idonei di età inferiore ai 50 anni, con periodicità almeno quinquennale. Rimane biennale la periodicità della visita per i lavoratori idonei con prescrizioni e per quelli di età superiore a 50 anni, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente

 

UNA SCATOLA NERA CONTRO GLI HACKERS

Segnaliamo che in Israele è stata inventata una scatola nera che disconnette automaticamente il collegamento fra la rete e la memoria dei computer nel momento in cui qualcuno tenta di forzare i codici di accesso.

L'E-Gap dovrebbe essere l'ostacolo elettronico, lo strumento più idoneo per impedire agli hackers di continuare a fare scorribande nelle banche dati, bloccando loro l'accesso al sistema interno.

 

CARTELLINI IDENTIFICATIVI: TROPPE INFORMAZIONI VIOLANO LA PRIVACY DEI LAVORATORI

Continuando a leggere il sito www.garanteprivacy.it  abbiamo preso in esame un'altra decisione del Garante per la protezione dei dati personali.

Quella odierna riguarda tutti i datori di lavoro pubblici e privati ed è relativa ai dati identificativi o anagrafici contenuti nel badge.

In proposito il Garante ha ricordato ancora una volta che il trattamento dei dati personali si deve svolgere nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche. Conseguentemente, i dati trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità perseguita e la loro diffusione deve sempre rispettare precise condizioni.

La diffusione di dati personali dei dipendenti da parte del datore di lavoro, ha precisato il garante, può avvenire, al di là del consenso espresso e volontario degli interessati, solamente per adempiere ad un obbligo previsto da una legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Nell'ambito del rapporto di lavoro privato, ad esempio, se l'obbligo di portare il cartellino deriva da accordi sindacali o da regolamenti aziendali ed è finalizzato  a controlli sulle entrate e sulle uscite, riconoscimento da parte dei colleghi o dirigenti, accessi ad aree riservate ovvero a rapporti con gli utenti o i clienti, non risulta di alcuna utilità che appaiano sul cartellino dati personali identificativi diversi dall'immagine fotografica, dal ruolo professionale svolto ed eventualmente da un nome, un numero o una sigla.

 

LEGGE COMUNITARIA 2000: NOVITA' PER I RAPPORTI DI LAVORO

Sul supplemento ordinario n. 14 alla Gazzetta ufficiale n. 16 del 20 gennaio 2001 è stata pubblicata la Legge 29 dicembre 2000, n. 422, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, la cosiddetta Legge comunitaria 2000.

Il provvedimento introduce nel nostro ordinamento giuridico alcune norme, che sono immediatamente efficaci, e conferisce al Governo la delega ad emanare una serie di provvedimenti normativi al fine di recepire diverse direttive comunitarie.

Tra le norme immediatamente efficaci segnaliamo l'art. 23, che modifica, con decorrenza dal 1° giugno 2001, l'art. 1751 bis del Codice civile, relativo al patto di non concorrenza (a fronte dell'accettazione del patto, l'agente ha diritto ad un'indennità di natura non provvigionale, da corrispondersi in occasione della cessazione del rapporto, senza determinarne la misura) e l'art. 21 relativa all'uso dei videoterminali (la normativa si applica ai lavoratori che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico ed abituale, per venti ore settimanali).

Entro un anno dall'entrata in vigore della legge comunitaria, il Governo è delegato ad emanare i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive, in materia di rapporto di lavoro, sotto elencate:

direttiva del Consiglio, del 23 novembre 1993, 93/104/CE, relativa ad alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

direttiva del Consiglio, del 22 settembre 1994, 94/45/CE, che riguarda l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie

direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1996, 96/97/CE, che modifica la direttiva 86/378/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale

direttiva del Consiglio, del 21 giugno 1999, 1999/63/CE, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)

direttiva del Consiglio, del 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

direttiva del Consiglio, del 7 aprile 1998, 98/24/CE, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), relativamente alla quale, invece, non è previsto il summenzionato passaggio alle commissioni parlamentari

 

NORMATIVA COMUNITARIA ANCHE SUL SITO DEL MINISTERO DEL TESORO

Digitando l'indirizzo internet http://www.dbtesoro.it/guce/   del Ministero del Tesoro è possibile consultare e prelevare in formato PDF i principali testi della Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee riguardanti temi di interesse per il nostro Paese.

Dalla home page si seleziona a sinistra, nella parte Banche Dati, Selezione Normativa Comunitaria e, successivamente, si seleziona una delle quattro aree di ripartizione:

      - istituzionale e giuridica (adesione di nuovi stati, aiuti di stato, concorrenza, concorsi, istituzioni comunitarie, trattati)

      - dei diritti (diritti dei consumatori, dei lavoratori, pari opportunità, lotta alla criminalità, tutela dei dati personali)

      - dell'economia, dello sviluppo e dell'ambiente (principali atti normativi riguardanti i fondi strutturali, testi di direttive e regolamenti comunitari riguardanti la BCE, formazione, occupazione, PMI, reti transeuropee, turismo)

      - della cultura, della scienza e dell'informazione (istruzione, società dell'informazione, statistica).

 

CONFRONTO TRA LA GIUNTA MILANESE E I GESTORI UMTS

Milano è la prima città in cui nascono le prime difficoltà per il supertelefonino Umts. Già altre città (Roma, Firenze, Napoli, Palermo) sono in stato di allerta.

La giunta Albertini ha risposto alla "comunicazione preventiva" fatta dai cinque gestori assegnatari delle licenze (Tim, Omnitel, Wind, Andala e Ipse) che le mille antenne da loro preannunciate non possono essere installate. Per garantire un minimo di tutela della salute e dell'ambiente, secondo Maurizio Lupi, assessore allo sviluppo del territorio della giunta milanese, dovranno essere al massimo 200.

La posizione milanese appare in linea con le delibere emanate dall'Authority per le comunicazioni, presieduta da Enzo Cheli (ci riferiamo alle delibere n. 410/99 e nn. 367, 388 e 544/00 consultabili sul sito dell'Authority all'indirizzo internet www.agcom.it ) pertanto i gestori dovranno mettersi d'accordo per realizzare il cosiddetto co-siting, un accordo di condivisione delle infrastrutture per cui viene installato un solo impianto con il segnale di più gestori.

 

INDENNITA  DI MOBILITA' E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

L'Inps con la circolare n. 31 del 6 febbraio u.s., consultabile sul sito internet dell'Istituto previdenziale all'indirizzo www.inps.it  ha reso noti i nuovi valori, valevoli per tutto il 2001, degli importi massimi mensili del trattamento di integrazione salariale, sia ordinario sia straordinario, dell'indennità iniziale di mobilità e della retribuzione mensile di riferimento per l'attribuzione del massimale di misura più elevata.

Gli importi in questione, a decorrere dal 1° gennaio scorso, sono L. 1.471.235, al netto della ritenuta del 5,54%, o L. 1.768.283, al netto della ritenuta d'acconto del 5,54%, per retribuzioni mensili superiori a L 3.182.908.

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