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2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
ed
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail scottigio@tin.it

LUNEDI'
27 GENNAIO  2003

pagina 6

 

 

 

NOMI DI DOMINIO E SEGNI DISTINTIVI IN USA

In un precedente articolo avevamo detto che, in assenza di specifica legislazione e consolidata giurisprudenza, per regolare il fenomeno internet si tiene conto anche dei contributi dottrinali e delle elaborazioni straniere, in particolar modo quelle sviluppate negli USA. Per quanto riguarda le controversie in materia di nomi di dominio (segni che consentono l'identificazione e l'accesso ad un determinato computer dalla rete internet) negli Stati Uniti sono state finora elaborate tre forme di tutela: violazione del trademark (marchio di fabbrica) per possibilità di confusione, dilution (sostituzione) e concorrenza sleale. La normativa di riferimento è l'Anticybersquatting Consumer Protection Act (c.d. Cyberpiracy Act), approvato il 29 novembre 1999 dal Congresso Federale Americano ed inserito nella legge federale dei marchi, il Lanham Act, che risale al 1946. Il Cyberpiracy Act è una forma di tutela rivolta a prevenire l'attività di chi registra domini corrispondenti a marchi famosi con l'intenzione di rivenderli a fini di lucro (c.d. cybersquatting). In base a tale normativa il titolare di un marchio può esercitare un'azione giudiziaria contro chi, in mala fede e con l'intento di trarre profitto, registra, negozia o usa un nome di dominio identico o simile ad un marchio famoso. La Corte Federale, accertato l'illecito, può ordinare la cancellazione del nome di dominio o il suo trasferimento al titolare del marchio. Tra le varie decisioni, segnaliamo, in particolare, la decisione della U.S. Court of Appeals for the Ninth Circuit, secondo la quale "chi registra un domain name fa un uso commerciale di un marchio, anche quando cerca di estorcere un pagamento al titolare, dietro minaccia di cedere il dominio a terzi" (caso Panavision).

NOMI DI DOMINIO E SEGNI DISTINTIVI: LA GIURISPRUDENZA IN ITALIA
Dottrina e giurisprudenza hanno raggiunto risultati univoci e difficilmente reversibili per quel che riguarda l'uso dei nomi di dominio (domain names) e la normativa ad essi applicabile. Ricordiamo che il domain name il "segno" che consente l'identificazione e l'accesso ad un determinato computer dalla rete internet, è il collegamento tra un determinato utente e la generalità di tutti gli altri computer ed utenti connessi in rete. Il nome di dominio può consistere in un nome proprio, in una ditta, in una denominazione o in una qualunque altra espressione scelta dall'assegnatario e consente di localizzare il sito ed individuarne il titolare. Il nome di dominio non è una semplice casella postale o indirizzo elettronico, in quanto svolge una funzione simile a quella svolta dal marchio d'impresa. L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (27 marzo 1997, n. 4820), ad esempio, ha ritenuto generalmente applicabili le regole in materia di segni distintivi, che, a loro volta, sono mezzi di comunicazione d'impresa, in quanto internet costituisce non solo una forma di comunicazione, anche di impresa, ma anche un veicolo pubblicitario. In data 24 marzo 1999, il Tribunale di Napoli, a sua volta, ha affermato che "per la sua capacità di identificare l'utilizzatore del sito web ed i servizi di varia natura offerti al pubblico, il domain name assume le caratteristiche e la funzione di un vero e proprio segno distintivo, che può dar luogo a problemi sul piano della tutela della proprietà intellettuale, potendosi verificare casi di confusione con i segni distintivi di altre imprese, anche non presenti sulla rete Internet". Ed il Tribunale di Milano, in data 10 giugno 1997, n. 3666, ha affermato che "va inibito, in quanto integra contraffazione del marchio Amadeus, l'utilizzo della denominazione Amadeus.It. quale "domain name" di un sito internet destinato ad ospitare offerte di servizi commerciali di natura analoga a quelli prestati dalla società titolare del marchio predetto". Conseguentemente l'uso di un domain name, confondibile con un segno distintivo altrui anteriore, è illecito. Di avviso contrario abbiamo trovato solo alcune sentenze, che citiamo per puro dovere di cronaca. Il Tribunale di Firenze, in data 29 giugno 2000, e la sezione staccata di Emboli dello stesso Tribunale di Firenze, in data 23 novembre 2000, infatti, hanno sostenuto che "la funzione del domain name system è solo quella di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico - logico, non può porsi per esso un problema di violazione del marchio di impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi". Di analogo tenore la sentenza del Tribunale di Bari del 24 luglio 1996. TuttavIA, il domain name è solo tecnicamente un mero indirizzo (un numero di telefono tradotto in cifre alfabetiche): esso ha le stesse funzioni dei segni tipici dell'imprenditore, ed è suscettibile di conflitto con questi ultimi. Il Tribunale di Modena, in data 1° agosto 2000, a sua volta, ha precisato che il domain name può avere in comune con i segni "tradizionali" soprattutto la natura di rappresentazione grafica (denominativa), prescelta dal titolare per far riconoscere la propria attività o i propri prodotti rispetto agli altri (capacità identificativa specifica). Ed ancora ... il valore e la funzione commerciale dei domain name sta anche nella loro capacità di "catturare" il consumatore nella rete, orientandone le scelte di consumo, di facilitare l'individuazione dell'indirizzo di una impresa anche senza conoscerlo a priori, attraverso una ricerca semplice ed intuitiva.

LA BATTAGLIA LEGALE SUL SOFTWARE PER DUPLICARE I DVD
La Motion Picture Association of America (associazione che raggruppa nove fra i maggiori produttori cinematografici di Hollywood, come MGM, Sony e Time Warner Entertainment) ha accusato un produttore di software del Missouri, 321 Studios, di realizzare e vendere DVD X Copy e DVD Copy Plus. Con i due programmi è possibile copiare i film e creare copie di DVD, che violano le leggi sul copyright in base al Digital Millennium Copyright Act. Secondo tale provvedimento, adottato negli USA nel 1998 per definire le regole relative al diritto d'autore nel mondo dell'informatica, tutti gli strumenti in grado di aggirare il Contents Scramble System, vale a dire il meccanismo di criptatura utilizzato nei DVD, sono fuori legge. I produttori sostengono che 321 Studios fornisce un prodotto che viola le regole del DMCA e, pertanto, chiedono, come risarcimento dei danni subiti, tutti gli utili accumulati fino ad ora dalla software house a seguito della vendita di oltre 150.000 copie dei due programmi. Secondo 321 Studio, invece, i suoi software consentono semplicemente agli utenti di esercitare un loro innegabile diritto, quello di creare copie di backup di un DVD acquistato legalmente. DVD X Copy permette di creare copie a bassa qualità dai DVD sui CD (copie utilizzabili anche sui normali lettori DVD) mentre DVD Copy Plus crea un'immagine su un altro DVD vergine, mantenendo tutti i menu, le aggiunte e l'audio supplementare. Secondo 321 Studios il CSS non è violato in quanto il software intercetta i segnali audio e quello video solo dopo che sono stati normalmente decrittati da un DVD-player e prima che vengano renderizzati sul monitor. La società ha anche dichiarato che ha cercato a lungo ed invano di trovare un accordo con la MPAA per tutelare i diritti dei produttori e quelli degli utenti. Vedremo quale decisione adotterà la corte di San Francisco davanti alla quale, nell'aprile 2002, 321 Studios ha citato la MPPA per sentirsi dire che il suo DVD X Copy non viola il DMCA. Un'altra causa si discuterà nella primavera 2003. Nel frattempo 321 Studios continua a vendere i suoi software.

ARCHIVI AZIENDALI: LA PRIVACY IMPONE DATI AGGIORNATI
Le aziende e gli uffici pubblici devono curare che le informazioni custodite negli archivi dei loro dipendenti siano aggiornate. La precisazione è del Garante della privacy, che, in una decisione ha ricordato l'obbligo imposto dalla Legge n. 675/96 di utilizzare dati esatti e aggiornati. L'Autorità ha accolto il ricorso di un lavoratore, sul cui curriculum non era stata registrata una novità professionale (acquisizione di un nuovo titolo di studio: da diploma di ragioniere a laurea). Nel caso di specie il lavoratore, assunto con il diploma di ragioniere, aveva conseguito, in costanza di rapporto di lavoro, la laurea ed aveva perciò richiesto al datore di lavoro di aggiornare il suo profilo professionale, rettificando anche la scheda custodita dall'ufficio del personale. L'azienda non provvedeva in merito. Dopo la chiamata in causa del Garante, la stessa si dichiarava disponibile ad aggiornare i dati del dipendente e per questo gli richiedeva il certificato relativo al nuovo titolo di studio. Il lavoratore segnalava, quindi, all'Authority di aver invIAto subito il diploma di laurea e il Garante ha accolto le sue rimostranze, assegnando all'azienda un "tempo congruo" per l'aggiornamento dei dati, ed invitandola a fornire prova che l'aggiornamento del profilo professionale è stato portato a conoscenza di tutti coloro ai quali erano stati comunicati i dati del dipendente.

RIFORMA DEL COLLOCAMENTO ORDINARIO
Il Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" 11 del 15 gennaio 2003, ha riscritto la normativa sul collocamento, ha soppresso le liste di collocamento ordinarie e speciali (restano quelle di mobilità, del collocamento obbligatorio e di alcune categorie di lavoratori dello spettacolo), ha modificato le procedure di assunzione e gli obblighi di comunicazione ai centri per l'impiego. Dal 30 gennaio 2003 il provvedimento entrerà in vigore e contestualmente risultano abrogate alcune delle disposizioni di legge attualmente in vigore. TuttavIA, tutte le disposizioni innovative in materia di comunicazione contestuale di avvenuta assunzione di un dipendente o dell'instaurazione di un rapporto di collaborazione autonoma in forma coordinata e continuativa, anche del socio lavoratore di cooperativa, al competente centro per l'impiego in cui è ubicata la sede di lavoro, nonché di trasformazione e di cessazione del rapporto troveranno applicazione solamente dalla data che sarà poi stabilita con apposito decreto dal Ministero del Lavoro con cui verranno definiti i modelli per effettuare le comunicazioni obbligatorie ai competenti servizi. Fino ad allora rimane fermo il termine di cinque giorni per comunicare, al centro per l'impiego, l'avvenuta assunzione di dipendenti. La comunicazione dovrà contenere, tra l'altro, i dati anagrafici del lavoratore, la tipologia contrattuale, la data di assunzione e, nel caso in cui il contratto non sia a tempo indeterminato, anche la data di prevista cessazione. Gli stessi obblighi si applicano anche ai tirocini formativi e di orientamento. Nel caso in cui l'instaurazione del rapporto dovesse avvenire in un giorno festivo, o nelle ore serali o notturne o anche nei casi di emergenza la comunicazione dovrà essere effettuata entro il primo giorno utile successivo. Il provvedimento prevede altresì, per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo, che l'assunzione, la proroga o la cessazione del rapporto dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese dovrà essere fatta entro il 20 del mese successivo. Tutti i datori di lavoro dovranno comunicare entro cinque giorni al centro per l'impiego le variazioni contrattuali inerenti: la proroga del termine inizialmente fissato, la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, da part time a full time, da apprendistato o da Cfl a tempo indeterminato. Le comunicazioni saranno valide anche per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni del Lavoro, dell'Inps, dell'Inail e di altre forme previdenziali sostitutive. Sempre entro cinque giorni dovrà essere comunicata la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'obbligo sussisterà anche nel caso in cui la cessazione dovesse avvenire in data diversa rispetto a quella comunicata contestualmente all'atto dell'assunzione. Il provvedimento, che modifica il Decreto legislativo n. 181/00 contiene molte altre importanti novità che saranno operative dal 30 gennaio 2003. Rimane confermata la disposizione, già contenuta nell'art. 9 bis della Legge n. 608/96, che stabilisce l'obbligo di consegnare al lavoratore, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione contenente i dati di registrazione nel libro matricola. All'atto dell'assunzione dovrà essere consegnata al lavoratore la comunicazione contenente le informazioni obbligatorie introdotte dal D. lgs. n. 152/97 (tra le altre: indicazione delle parti contrattuali, luogo di lavoro, e così vIA). Tutti i lavoratori saranno assunti direttamente, fatta eccezione per le assunzioni di lavoratori extracomunitari, residenti all'estero, di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero in Paesi extraUe nonché quelle in materia di collocamento obbligatorio di disabili. Il periodo in cui il lavoratore licenziato per riduzione di personale può far valere il diritto di precedenza alla riassunzione è stato ridotto da 12 a 6 mesi. Contestualmente all'entrata in vigore del Decreto n. 297/02 verranno abrogate numerose disposizioni tra cui, in particolare, la Legge n. 112/35 in materia di libretto di lavoro, alcune norme dell'art. 25 della Legge n. 223/91 sulla riserva del 12% delle nuove assunzioni a favore dei lavoratori cosiddetti "riservatari".

E-COMMERCE: NOVITÀ SUL BANDO DI AGEVOLAZIONE AL COMMERCIO ELETTRONICO E AL COLLEGAMENTO TELEMATICO "QUICK RESPONSE"
Sul sito del Ministero delle Attività Produttive è stata pubblicata la circolare n. 946014 del 14 gennaio 2003 che stabilisce alcune rettifiche alle circolari n. 900501 e n. 900502, contenenti i nuovi bandi per le incentivazioni in favore del commercio elettronico e della realizzazione del collegamento telematico "Quick-response", di cui avevamo parlato la scorza settimana. La circolare ha corretto alcuni errori materiali contenuti nelle precedenti circolari emanata sull'argomento dal ministero e sostituito uno degli sportelli abilitati alla ricezione delle domande. In collaborazione con l'IPI, il Ministero delle Attività Produttive, ha attivato anche un call center (numero verde 800.388.388) per la risoluzione dei problemi che si dovessero presentare durante la compilazione delle domande di agevolazione.

PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE I DECRETI LEGISLATIVI DI RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO
Nel supplemento ordinario n. 8 della Gazzetta ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2003 sono stati pubblicati i Decreti legislativi n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366) e n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366) del 17 gennaio 2003 di attuazione della Legge n. 366/01 di delega per la riforma del diritto societario.

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