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2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
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WEB GIURIDICA
ED
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail  scottigio@tin.it

LUNEDI'
1 SETTEMBRE 2003

pagina 6

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COMMISSIONE EUROPEA: MISURE PER CONTRASTARE LO SPAMMING

La Commissione europea ha definito una serie di misure per far fronte allo spamming, vale a dire alla proliferazione di messaggi commerciali di posta elettronica non richiesti. Lo spamming, infatti, rappresenta quasi il 50 per cento del traffico mondiale di e-mail, tanto da rappresentare un grave ostacolo per lo sviluppo sia del commercio elettronico che della società dell'informazione e vanificare i principali vantaggi di servizi quali la posta elettronica e gli SMS. Il fenomeno colpisce sia privati cittadini che imprese. Nel corso del 2002 il fenomeno avrebbe comportato per le imprese europee una perdita di produttività per un importo complessivo di 2,5 miliardi di euro. In proposito il Commissario europeo per le Imprese e la Società dell'informazione, Erkki Liikanen, ha affermato che la lotta a questo fenomeno riguarda tutte le parti interessate: "L'UE, gli Stati membri, l'industria ed i consumatori hanno tutti un ruolo da svolgere nella lotta allo spamming, sia a livello nazionale sia internazionale. È necessario intervenire prima che gli utenti di e-mail ed SMS cessino di usare Internet o i servizi mobili, o ne limitino l'utilizzo più di quanto sarebbe stato altrimenti necessario". Per contrastare il fenomeno dello spamming, Liikanen ritiene che occorra affrontare varie questioni di natura giuridica, tecnica, sociale e didattica. Per quanto riguarda l'aspetto giuridico del fenomeno, l'Unione europea ha adottato nel luglio 2002 una direttiva sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni, definendo un regime di "opt-in" (accettazione esplicita) secondo il quale le e-mail commerciali, gli SMS e gli MMS non richiesti possono essere inviati agli utenti soltanto previo loro consenso, invitando gli Stati membri a vietare lo spamming e ad applicare la direttiva. "Spetta ora agli Stati membri - secondo Liikanen - tener fede agli impegni assunti e rispettare la scadenza prevista. Il perseguimento dei trasgressori che operano all'interno del paese deve costituire per loro una priorità". Per quanto riguarda la ricerca di soluzioni tecniche contro lo spamming, Liikanen ha annunciato l'adozione di appropriate misure per consentire ai fornitori di servizi Internet (Isp) ed all'industria di sviluppare servizi software capaci di bloccare, nella maniera più efficace possibile, e-mail, Sms ed altri Mms non desiderati. Il Commissario ha dichiarato che "è necessario offrire agli abbonati la possibilità di filtrare le e-mail commerciali non desiderate o fornire loro questa funzione di filtro, sotto forma di servizio base per i clienti". Fra le altre azioni indicate da Liikanen figurano la sensibilizzazione dei consumatori nei confronti delle regole di base applicabili allo spamming e del software utilizzato per impedire l'invio di tali messaggi. "Le misure di sensibilizzazione vanno rivolte altresì all'industria, che dovrebbe essere in grado di distinguere fra prassi commerciali ammissibili e non ammissibili", ha aggiunto il Commissario europeo. Tuttavia, poiché gran parte dello spamming ha origine al di fuori dell'UE, Liikanen ha dichiarato che è necessario affrontare il fenomeno dello spamming a livello internazionale. In merito ha citato gli sforzi che Stati Uniti ed Australia stanno già compiendo verso l'adozione di leggi contro lo spamming ed ha sottolineato che è importante collaborare per garantire l'uniformità di tali leggi: "Più le leggi saranno uniformi, migliore sarà la loro applicazione a livello internazionale". Al fine di introdurre azioni multilaterali contro lo spamming, Liikanen ha annunciato che la Commissione ospiterà nel gennaio 2004, a Bruxelles, un seminario dei paesi Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) dedicato a questo tema. La Commissione ha proposto altresì di inserire la questione dello spamming nel piano d'azione per la società dell'informazione, che dovrà essere approvato al prossimo Vertice mondiale sulla società dell'informazione, previsto per dicembre. A livello comunitario, Liikanen ha dichiarato che le misure proposte saranno ulteriormente dibattute con tutte le parti interessate, in occasione di un seminario che si terrà ad ottobre. Si prevede altresì che tali azioni saranno inserite in una comunicazione sullo spamming, che verrà adottata in autunno.

JUNK E-MAIL O E-MAIL NON SOLLECITATE
Nel luglio 2002 l'Unione europea ha adottato la direttiva n. 2002/58/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, che gli Stati membri sono tenuti a recepire nell'ordinamento nazionale. Il provvedimento integra la Direttiva n. 95/46/Ce ed abroga la direttiva 97/66/Ce, nota come "direttiva ISDN", che era stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto legislativo n. 171/98. La direttiva conduce ad un divieto paneuropeo dello spamming destinato ai privati cittadini. Il 1° paragrafo dell'art. 13, infatti, stabilisce il principio dell'opt-in, cioè i messaggi possono essere inviati solo agli abbonati che abbiano espresso preliminarmente il loro consenso. Precisiamo subito che la soluzione europea è opposta a quella adottata dagli Stati Uniti, definita, a sua volta, opt-out, che legalizza tutte le e-mail, a meno che il destinatario non abbia specificatamente notificato di non volerle ricevere. L'art. 13, disciplinando le comunicazioni indesiderate di tutti i tipi, include fra queste, esplicitamente, anche la posta elettronica, ma solo a fini di commercializzazione diretta e lascia fuori tutta le comunicazioni politiche, i messaggi "umanitari" e la spazzatura varia che ingombra le nostre mailbox. In base al secondo paragrafo, che indica l'eccezione, la commercializzazione diretta ai propri clienti è consentita solo in questi casi: se il cliente non si è "inizialmente" opposto all'uso delle proprie coordinate e se in ogni comunicazione è indicata "in modo chiaro e distinto" la possibilità di opporsi a ulteriori utilizzi. Il terzo paragrafo, invece, facendo un mezzo passo indietro, lascia ai singoli Stati membri la facoltà di decidere tra opt-in e opt-out. Per le chiamate non automatiche potrebbe essere scelta la soluzione dell'opt-out. Secondo il successivo 4° paragrafo, in ogni caso, è vietata la prassi di inviare messaggi di posta elettronica a scopi di commercializzazione diretta camuffando o celando l'identità del mittente da parte del quale la comunicazione è effettuata, o senza fornire un indirizzo valido cui il destinatario possa inviare una richiesta di cessazione di tali comunicazioni. Il 5° paragrafo specifica che queste disposizioni si applicano agli abbonati che siano persone fisiche e rimanda alle normative nazionali per quelli che la Legge n. 675/96 definisce "altri soggetti". La persona fisica o giuridica, che ottiene dai suoi clienti le coordinate elettroniche per la posta elettronica nel contesto della vendita di un prodotto o servizio ai sensi della Direttiva n. 95/46/CE, può utilizzare tali coordinate elettroniche a scopi di commercializzazione diretta di propri analoghi prodotti o servizi, a condizione che ai clienti sia offerta in modo chiaro e distinto al momento della raccolta delle coordinate elettroniche e ad ogni messaggio la possibilità di opporsi, gratuitamente e in maniera agevole, all'uso di tali coordinate elettroniche qualora il cliente non abbia rifiutato inizialmente tale uso. Il regime europeo, detto di 'opt-in', disciplina anche i messaggi SMS e gli altri messaggi elettronici ricevuti su terminali mobili o fissi.

UNIONE EUROPEA: NUOVE NORME PER LA TASSAZIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO
Dal 1° luglio scorso è in vigore la Direttiva n. 2002/38/CE, emanata dal Consiglio europeo del 7 maggio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L128 del 15 maggio 2002, con cui è stata, tra l'altro, modificata temporaneamente, per un periodo di tre anni a decorrere da tale data, la Direttiva n. 77/388/CEE sull'Iva, per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici. Nella Direttiva 77/388/CEE risulta così inserito l'art. 26 quater, che introduce un regime particolare per i soggetti passivi non stabiliti - che non hanno fissato la sede della propria attività economica né hanno costituito un centro di attività stabile nel territorio della Comunità - che prestano servizi elettronici (fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature, fornitura di software e relativo aggiornamento, fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati, fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d'azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento, fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza). Secondo tale articolo, gli Stati membri debbono autorizzare un soggetto passivo non stabilito che presta servizi elettronici a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilito o domiciliato o abitualmente residente in uno Stato membro, ad utilizzare un regime particolare. In base all'art. 2 della direttiva, il soggetto passivo non stabilito deve dichiarare, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione - quello che il soggetto passivo non stabilito sceglie di contattare per notificare quando ha inizio la sua attività come soggetto passivo all'interno del territorio della Comunità - l'inizio o la cessazione della sua attività in qualità di soggetto passivo, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per l'applicazione del regime particolare. Le informazioni, da parte del soggetto passivo non stabilito, allo Stato membro di identificazione, relative all'inizio delle sue attività in qualità di soggetto passivo ai fini dell'identificazione devono contenere il nome o la denominazione, l'indirizzo postale, gli indirizzi elettronici (inclusi i siti web), il numero del codice fiscale nazionale, se esiste, e una dichiarazione che la persona non è identificata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno della Comunità. Lo Stato membro di identificazione assegna ad ogni soggetto passivo non stabilito un numero individuale, notificandoglielo per via elettronica mentre, sulla base delle informazioni utilizzate per l'identificazione, gli Stati membri di consumo - quelli cioè in cui si considera che siano forniti i servizi elettronici - possono costituire propri sistemi di identificazione. Lo Stato membro di identificazione esclude dal registro di identificazione il soggetto passivo non stabilito quando notifica di non fornire più servizi elettronici, si può presupporre che le sue attività soggette a imposizione siano cessate, non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime particolare e continua a non osservare le norme relative al regime particolare. L'art. 1 della direttiva stabilisce che il soggetto passivo non stabilito deve presentare allo Stato membro di identificazione, sempre per via elettronica, entro 20 giorni dal termine del periodo di riferimento a cui la dichiarazione si riferisce, una dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che un servizio elettronico sia stato o no fornito. Tale dichiarazione deve contenere il numero di identificazione e - per ogni Stato membro di consumo in cui è dovuta l'imposta - il valore totale, detratta l'imposta sul valore aggiunto, delle forniture di servizi elettronici per il periodo di riferimento e l'importo totale dell'imposta corrispondente. Devono inoltre essere indicate le aliquote applicabili e l'importo totale dell'imposta dovuta. L 'imposta sul valore aggiunto deve essere pagata al momento della presentazione della dichiarazione. Il soggetto passivo non stabilito deve conservare una documentazione sufficientemente dettagliata delle transazioni effettuate a questo proposito, per consentire all'amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto, che deve essere fornita elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di identificazione e allo Stato membro di consumo ed essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dalla fine dell'anno in cui la transazione è stata effettuata.

L'IVA NELL'E-COMMERCE
Pur se in ritardo rispetto al termine del 1° luglio indicato dall'Unione europea e ribadito nel precedente articolo, il nostro Governo ha finalmente licenziato un decreto legislativo, che recepisce il nuovo regime Iva sul commercio elettronico previsto dalla Direttiva n. 2002/38/Ce e che avrà valore, salvo proroghe, fino al 30 giugno 2006. Rispetto all'attuale disciplina normativa, prevista del Decreto legislativo n. 633/72, segnaliamo in particolare le modifiche apportate all'art. 7, relativo alla territorialità dell'imposta, e l'introduzione di un nuovo articolo (74-quinqies) che renderà operativo in Italia il regime speciale previsto per i soggetti extracomunitari. Per quanto riguarda l'e-commerce, il luogo di tassazione sarà determinato in riferimento al luogo in cui viene consumato il bene, che, di norma, coincide con il domicilio del committente. Quindi saranno sottoposte ad Iva nazionale tutte le operazioni commerciali e le transazioni on line realizzate da operatore extracomunitario nei confronti di un committente privato consumatore italiano, mentre saranno escluse dall'applicazione dell'Iva le transazioni on line fornite da operatore nazionale verso un committente privato extracomunitario. In base al nuovo articolo i prestatori comunitari che realizzeranno servizi nei confronti di privati consumatori italiani potranno fatturare le transazioni verso i consumatori finali, assumendo una posizione Iva in un qualunque stato membro dell'Unione europea. Per ogni transazione, quindi, si applicherà l'aliquota standard prevista dallo Stato di domicilio del committente.

INTERESSI DI MORA NEI RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI PER IL SECONDO SEMESTRE 2003
In applicazione di quanto previsto dall'art. 5, 1° comma, del Decreto legislativo n. 231/02, il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di riferimento per il calcolo degli interessi di mora relativi al secondo semestre del 2003. La comunicazione del Ministero dell'Economia è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 160 del 12 luglio 2003. In particolare, il tasso di interesse da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo di pagamento per il semestre che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2003 è pari a 2,10%. Il tasso di riferimento deve essere maggiorato di 7 punti percentuali (9 punti per i prodotti deteriorabili). E' riconosciuta alle parti la facoltà di stabilire un tasso di interesse differente, sempreché non sia gravemente iniquo per il creditore. Dall'entrata in vigore della normativa fino a oggi i tassi di riferimento fissati sono i seguenti: Periodo: 1° luglio - 31 dicembre 2002- Tassi 3,35%; Periodo 1° gennaio - 30 giugno 2003 - Tassi 2,85%; Periodo 1° luglio - 31 dicembre 2003 Tassi 2,10%.

TESTO UNICO SULLA PRIVACY: PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE.
Il Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2004, è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003. Il testo completo del Codice può essere scaricato dal seguente indirizzo internet www.gazzettaufficiale.it/guri/atto_fs.jsp?sommario=true&service=0&expensive
=0&dataGazzetta=2003-07-29&redazione=003G0218&numgu=
174&progpag=1&sw1=0&numprov=196
Marzano e Stanca: un pacchetto di misure per la diffusione dell'innovazione tecnologica nelle imprese Il Ministro per le Attività Produttive, Antonio Marzano, e il Ministro per l'Innovazione, Lucio Stanca, hanno messo a punto un pacchetto di misure volte a stimolare e coordinare gli investimenti pubblici e privati in innovazione tecnologica digitale nei settori tradizionali e ad alta tecnologia. Il pacchetto si articola in due fasi, una a breve termine e una a medio termine. Per quanto riguarda la prima fase, occorre utilizzare gli strumenti agevolativi già esistenti (i cui bandi dovrebbero essere emanati entro l'autunno): Legge n. 46/82, con un bando tematico dedicato agli investimenti in tecnologie dell'informazione e della comunicazione con una dotazione finanziaria complessiva di 62 milioni di euro (30 mil. del DIT e 32 mil. del MAP), meccanismi di premialità per chi investe anche in innovazione tecnologica attraverso la Legge n. 488/92, Legge n. 388/00 (venture capital) la cui attuale dotazione finanziaria è di 227 milioni di euro ed utilizzo di una dotazione finanziaria di 25 milioni di euro, relativa alla ripartizione del fondo di cui all'art.56 della Finanziaria 2003, dedicata alla ricerca nei settori ICT. Per quanto riguarda la seconda fase, invece, dovrebbe essere inserita nella prossima Finanziaria la previsione di una specifica legge volta ad attivare interventi di carattere economico finanziario (misure fiscali, vouchers e misure di sostegno a spin-off ed early stages). I due Ministri prenderanno anche iniziative necessarie per tutelare brevetti e proprietà industriale, per favorire la comunicazione, la formazione e la diffusione della cultura dell'innovazione nelle imprese e per creare un Comitato per il raccordo delle iniziative promosse dalle Istituzioni competenti in materia di innovazione tecnologica nelle imprese.

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