MARKETPRESS
QUOTIDIANO DI: New & Net Economy, Finanza, Politica,Tecnologia, E-business, Turismatica ed Attualità
2003 anno 6°  

NOTIZIARIO
MARKETPRESS

WEB GIURIDICA
ED
ECONOMICA

contributi di
GIOVANNI SCOTTI

e mail  scottigio@tin.it

LUNEDI'
15  SETTEMBRE 2003

pagina 6

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CONVEGNO DI STUDIO SU DIRITTO E INTERNET - LEGAL APPROACH TO THE WEB ERA

Il 16 e 17 ottobre prossimi, a Milano, nella suggestiva location del Palazzo delle Stelline (C.so Magenta n. 59) si terrà la II^ edizione del Convegno annuale di studio Legal Approach to the Web Era: un vero e proprio meeting, con seminari e workshop, tra studiosi, giuristi, imprese, coinvolti nel mondo ICT italiano ed estero in cui saranno approfonditi, trasversalmente, tutti gli aspetti e gli argomenti più caldi a livello pratico e dottrinario, relativi all'utilizzo di internet, alla introduzione di nuove tecnologie ed al relativo diritto applicabile.

Consultando il programma è possibile constatare che il convegno affronterà, in particolare, le problematiche relative ai sistemi di identificazione (sistemi di riconoscimento biometrico), alla proprietà intellettuale in internet (opere dell'ingegno e tutela dei marchi in rete), ai profili fiscali dell'e-commerce, alla risoluzione alternativa delle controversie, all'editoria elettronica (prodotto editoriale on-line), con l'intervento anche  del dott. Franco Abruzzo, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti.

Il convegno vede la partecipazione e coorganizzazione della Commissione Europea che interverrà nella sessione e-governement e rapporti con la pubblica amministrazione.

Saranno affrontati anche i seguenti temi: documento elettronico, firma digitale, enti certificatori, open source, processo telematico, sicurezza e privacy, pubblicità in Internet, la concorrenza sleale, la responsabilità dell'Internet Service Provider, il trattamento dei dati nell'impresa e nella P.A., strumenti di pagamento on line (dalla carta di credito sino all'assegno e moneta elettronica, smart card o carte prepagate), processo (telematico e non), tutela dei nomi a dominio, sequestro di un sito web, ruolo della perizia, figura del consulente ( CTP e CTU) dell'Internet e Multimedia. Software, brevetto e diritto d'autore e loro tutelabilità in Rete, rassegne stampa on line. Contrattualistica, profili fiscali e finanziamenti, i contratti dell'Internet le figure atipiche e-commerce, il concetto di stabile organizzazione, le procedure di presentazione per finanziamenti.

Per reperire ulteriori informazioni e le modalità di iscrizione e partecipazione è  possibile collegarsi al sito www.lawera.it

 

REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE (ROC): ADEMPIMENTI

Ricordiamo a tutti gli operatori della comunicazione, editori di periodici informativi, già iscritti o in fase di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), che l'Informativa Economica di Sistema (IES) e la Comunicazione Annuale debbono essere inviate all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2003.

Come chiarito dalla delibera n.129/03/CONS l'Autorità ha previsto che la trasmissione avvenga solo per via telematica.

La procedura prevede anche l'invio della modulistica alla Autorità Garante per le Comunicazioni, tramite raccomandata r/r.

Digitando l'indirizzo internet www.roc.infocamere.it è possibile compilare on line i modelli relativi alla Comunicazione Annuale e all'Informativa Economica di Sistema e di presentarli in modalità telematica.

Il Registro, ricevuti i modelli, attribuisce il numero di protocollo ed avvia l'iter per l'evasione dell'adempimento, la cui conclusione sarà comunicata via e-mail all'Operatore.

 

LO SPAMMING A FINI DI PROFITTO È UN REATO

Il Garante della privacy ha di recente ribadito che inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge e che, se questa attività, specie se sistematica, è effettuata a fini di profitto si viola anche una norma penale ed il fatto può, quindi, essere denunciato all'autorità giudiziaria per l'applicazione delle relative sanzioni.

La normativa sulla privacy, infatti, non permette di utilizzare indirizzi di posta elettronica per inviare messaggi indesiderati a scopo promozionale o pubblicitario anche quando si omette di indicare in modo chiaro il mittente del messaggio e l'indirizzo fisico presso il quale i destinatari possono rivolgersi per chiedere che i propri dati personali non vengano più usati.

Dopo una serie di interventi mirati che hanno portato a sospendere l'attività illecita di alcune aziende e persone fisiche e a denunciarne talune all'autorità giudiziaria, e di linee comuni concordate su scala europea, il Garante ha adottato un nuovo provvedimento per precisare vari aspetti legati all'invio in Internet di e-mail promozionali o pubblicitarie, anche alla luce del recepimento con il Decreto legislativo n. 196/03 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

 

BREVE CODICE DI COMPORTAMENTO PER CHI UTILIZZA E-MAIL PER COMUNICAZIONI COMMERCIALI E PROMOZIONALI

Chi intende utilizzare le e-mail per comunicazioni commerciali e promozionali senza mettere in atto comportamenti illeciti deve tenere resente che:

1. è sempre necessario il consenso informato del destinatario.

Gli indirizzi e-mail recano dati personali e il fatto che essi possano essere reperiti facilmente su internet non implica il diritto di utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo. Gli indirizzi e-mail, quindi, non sono pubblici nel senso corrente del termine

2. il consenso è necessario anche quando gli indirizzi e-mail sono formati ed utilizzati automaticamente mediante un software, senza verificare se essi siano effettivamente attivati e a chi pervengano, e anche quando non sono registrati dopo l'invio dei messaggi

3. il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dell'invio e solo dopo averlo informato chiaramente sugli scopi per i quali i suoi dati personali verranno usati.

Vale la regola dell'opt-in, cioè del accettazione preventiva di chi riceve le e-mail, non del rifiuto a posteriori (opt-out)

4. non è ammesso l'invio anonimo di messaggi pubblicitari.

Deve sempre comparire l'indicazione della fonte di provenienza del messaggio o di coordinate veritiere.

E' opportuno indicare nell'oggetto del messaggio la sua tipologia pubblicitaria o commerciale

5. chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilità di far valere i diritti riconosciuti dalla normativa sulla privacy (revoca del consenso, richiesta di conoscere la fonte dei dati, cancellazione dei dati dall'archivio etc.)

6. chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è tenuto ad accertare che ciascuno degli interessati presenti nella banca dati abbia effettivamente prestato il proprio consenso all'invio di materiale pubblicitario

7. la formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere e-mail pubblicitarie o di chi è contrario (le cosiddette "black list") non deve comportare oneri per gli interessati.

L'autorità ha disposto per un'ampia serie di destinatari un ulteriore divieto dell'attività, già illecita in base alla legge, indicando alcune modalità per tutelare i diritti degli interessati anche di fronte all'autorità giudiziaria penale o in caso di e-mail provenienti dall'estero.

 

REGOLAZIONE, RIASSETTO NORMATIVO E CODIFICAZIONE: I COMPITI DEL GOVERNO

Lunedì scorso avevamo dato notizia della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 196 del 25 agosto 2003 della Legge 9 luglio 2003, n. 229, relativa ad interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione ed entrata in vigore lo scorso 9 settembre.

Oggi, a seguito di uno specifico quesito postoci da un lettore, precisiamo, che, come previsto dall'art. 1, comma 1, al Governo risultano conferite deleghe legislative per l'emanazione dei decreti legislativi che non si limitano al semplice riordino normativo, ma hanno lo scopo di attuare un riassetto normativo, in funzione dei principi e dei criteri specifici che per ciascuna materia saranno individuati nelle leggi annuali di semplificazione.

Il Governo deve, quindi, codificare la normativa primaria (in modo da riportare in un quadro unitario d'insieme tutta la legislazione che disciplina la materia), indicare esplicitamente le norme abrogate, eliminare gli interventi amministrativi autorizzatori e le misure di condizionamento della libertà contrattuale (se non vi contrastano gli  interessi pubblici relativi alla difesa nazionale, alla sicurezza pubblica, alla giustizia, alla regolazione dei mercati, alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica), sostituire gli atti di autorizzazione, licenze, concessione, nulla osta, permesso e di consenso (che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa con una denuncia di inizio di attività corredata da attestazioni e certificazioni eventualmente richieste), determinare i casi in cui si considerano accolte (se non interviene un atto di diniego entro un periodo prefissato) le domande di rilascio di un atto di consenso (che non implichino esercizio di attività amministrativa), e promuovere gli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive.

I Ministeri, ciascuno nelle materie di propria competenza, sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo, mentre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento e di garanzia dell'uniformità ed omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e riassetto normativo in caso di inerzia delle amministrazioni competenti. La Presidenza del Consiglio può pubblicare su sito telematico le notizie sull'iniziativa normativa del Governo, nonché i d.d.l. di particolare rilevanza, assicurando forme di partecipazione del cittadino.

 

regolazione, riassetto normativo e codificazione: L'ATTIVITA' DEL 2003

Per l’anno 2003 il Governo ha ricevuto la delega ad adottare, entro 1 anno, uno o più decreti legislativi per il riassetto normativo dei seguenti settori strategici di intervento:

 

Legge n. 229/03

Settore di intervento

art.  3

Sicurezza e tutela della salute dei lavoratori

 art.  4

Assicurazioni

 art.  5

Interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive

 art.  6

Prodotti alimentari

 art.  7

Tutela dei consumatori

 art.  8

Metrologia legale

 art.  9

Internazionalizzazione delle imprese

art.10

Società dell’informazione

 art.11

Corpo nazionale dei Vigili del fuoco

 

 

M-COMMERCE: GLI STRUMENTI

Facciamo oggi il punto sull'm-commerce, largamente prevista da Europa ed Asia: i bassi costi delle telefonate mobili e dei terminali mobili, infatti, hanno favorito la crescita esponenziale delle comunicazioni cellulari.

L'accesso ad internet continuo ed interrotto ed il sostanziale incremento della velocità di trasmissione e ricezione dati sono i due punti chiave grazie ai quali si svilupperà l'm-commerce, che promette di essere "anytime, anywhere", in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Non saremo più vincolati ad una postazione fissa, come il computer di casa o d'ufficio, ma potenzialmente ovunque.

Neil Strother, analista di In-Stat/MDR, prevede un futuro roseo per apparecchi come Handspring Treo, Nokia 9210 Communicator e Kyocera 6035, i cosiddetti smart-phone, i telefonini con funzioni avanzate, in grado di supportare diverse applicazioni tra cui quelle del commercio elettronico.

Le tecnologie emergenti, GPRS e UMTS, apporteranno capacità di banda superiori.

Il GPRS, General Packet Radio Service, è uno standard di comunicazioni wireless basato sulla trasmissione di dati a pacchetto che consente trasmissioni e ricezioni di dati da 56 a 114 Kbps. La caratteristica principale di questi terminali è che saranno in connessione continua con internet.

L'UMTS, Universal Mobile Telecommunications System, altra tecnologia facente parte della terza generazione, sarà implementata dopo il GPRS: promette la velocità di 2 Mbps in trasmissione e ricezione dati.

I terminali mobili avranno display in grado di facilitare la visione degli oggetti in esso contenuti.

Le ricerche per rendere sicure le transazioni wireless vertono sul protocollo WTLS (Wireless Transport Layer Security), studiato appositamente per favorire le transazioni su internet effettuate con terminali wireless.

 

 

LE PROSPETTIVE DEL COMMERCIO ELETTRONICO VIA TELEFONINO

Secondo McKinsey % Co., entro il 2005, il valore delle transazioni wireless raggiungerà la stupefacente cifra di 110 miliardi di dollari americani.

Strother, nel suo studio "Getting Smart About Smartphones", ha annunciato che nel 2006 gli smart-phone aumenteranno sempre di più tra i consumatori, prevedendo che ne saranno in circolazione circa 16 milioni.

Secondo Ozgur Aytar, di Strategis Group, l'interesse dei consumatori dovrebbe essere rivolto più al commercio elettronico senza fili che al commercio elettronico sul web.

Sulla base di interviste fatte a quaranta aziende del settore, a società di investimenti ed a banche impegnate in questo mercato, Frost & Sullivan ritengono che il giro di affari del m-commerce  potrebbe arrivare a 26 miliardi di dollari nel 2006.

Secondo la Andersen Consulting la rivoluzione dell'm-commerce potrebbe rappresentare uno degli assi nella manica dell'Europa per accorciare le distanze che la separano dalla new economy americana. Sempre secondo tale ricerca, il commercio elettronico targato Usa , che ha conseguito una quota del 70% del mercato totale dell'e-commerce dovrebbe scendere al 58% con un giro d'affari superiore ai 700 miliardi di dollari, mentre l'Europa, entro il 2005, dovrebbe arrivare a 165 milioni di utilizzatori e transazioni per oltre 70 miliardi di dollari.

In Italia il tasso di penetrazione dell'm-commerce dovrebbe essere del 32% (19 milioni di utenti) nel corso del 2003 e del 53% (32 milioni) nel 2005.

 

 

M-COMMERCE: LE PRIME APPLICAZIONI

Nel Regno Unito e in America, ad esempio è attivo Scan, che, con il sistema Shop160, sfrutta l'IM e gli sms per acquistare CD, DVD, libri e video. L'interessato, tramite messaggi testuali, chiede la disponibilità di un prodotto, riceve, dopo pochi secondi, le indicazioni relative a disponibilità, prezzo, tempi di consegna e, se decide di comprare, viene sarà contattato per fornire il numero di carta di credito.

Una soluzione analoga è proposta da Mobile Way.

In Giappone e Scandinavia, invece, Pepsi e Coca Cola stanno sperimentando Automated Point-of-Sale (vending machine, chioschetti automatici), che l'addebito delle bibite sul telefonino.

In altri casi si stanno sperimentando i pagamenti mobile-assisted, in cui il cellulare sostituisce la carta di credito.

Ma secondo molti il vero business del m-commerce sta nell'utilizzo dei dispositivi mobili per pagare (con addebito automatico) servizi come i biglietti dei trasporti urbani, del cinema, del parcheggio, ecc.

A Vienna Siemens Business Services e Mobilkom Austria stanno facendo sperimentazioni per pagare i servizi legati alla mobilità urbana (parcheggio dell'auto) in via elettronica tramite telefonino. Non più monetine, tessere e macchinette automatiche, ma un messaggio sms inviato tramite il proprio telefono portatile: il cliente manda un sms a un numero prestabilito con il numero dei minuti che intende trascorrere nel parcheggio (30, 60, 90, ecc.) e, successivamente riceve la conferma del pagamento e dell'ora di uscita.

 

 

CODICE DELLA STRADA: IL CONTENZIOSO

Il Dipartimento degli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia ha chiarito, con la circolare del 13 agosto 2003, i contenuti dell'art. 204 bis del nuovo codice della strada, in materia di ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, dopo le modifiche apportate dalla Legge 1 agosto 2003, n. 214 di conversione del Decreto legge n. 151/03.

In caso di ricorso davanti al Giudice di pace avverso ordinanza-ingiunzione per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, il ricorrente deve versare, presso la cancelleria del Giudice di pace, pena l'inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore.

Il versamento della cauzione deve esser fatto su un libretto di deposito giudiziario (art. 2 R.D. 10 marzo 1910, n. 149) aperto presso gli uffici postali dal ricorrente. Il libretto di deposito giudiziario dovrà essere intestato al ricorrente e riportare, come causale, la natura del versamento, gli estremi, data e numero, del verbale di accertamento contro cui si ricorre e l'indicazione dell'Autorità che ha stilato il verbale. Il libretto dovrà essere allegato al ricorso.

La circolare illustra anche gli adempimenti a carico alla cancelleria, le modalità di restituzione delle somme versate, in caso di accoglimento del ricorso, e la contestuale chiusura del libretto di deposito giudiziario.

Di seguito riepiloghiamo il tipo di infrazione, la norma violata ed il relativo articolo del nuovo Codice, commessa, la decurtazione di punteggio, la sanzione amministrativa collegata e le eventuali sanzioni accessorie.

Codice della strada

  TABELLA riepilogativa: tipo di infrazione, norma violata e relativo articolo, decurtazione di punteggio, sanzione amministrativa collegata ed eventuali sanzioni accessorie.

Norma violata

Tipo di infrazione

Punti

Sanzione amministrativa

Sanzione accessoria

Art. 141

 

 

 

 

comma 8

Velocità pericolosa in relazione alle condizioni ambientali

5

da Euro 68,25 a Euro 275,10

 

comma 9, 3° periodo

Gare di velocità

10

Arresto da 1 a 8 mesi

ammenda da Euro 516,00 a Euro 5.164,00

confisca del veicolo

sospensione della patente da 2 a 6 mesi

Art. 142

 

 

 

 

comma 8

Eccesso di velocità compreso tra gli 11 e i 40 km/h

2

da Euro 137,55 a Euro 550,20

 

comma 9

Eccesso di velocità superiore ai 40 km/h

10

da Euro 343,35 a Euro 1.376,55

sospensione della patente da 1 a 3 mesi

recidiva nei 2 anni: sospensione della patente da 2 a 6 mesi

Art. 143

 

 

 

 

comma 11

Circolazione contromano

4

da Euro 137,55 a Euro 550,20

sospensione della patente da 1 a 3 mesi

comma 12

Circolazione contromano in curva con scarsa visibilità o su strada con carreggiate separate

10

da Euro 270,90 a Euro 1.083,00

sospensione della patente da 1 a 3 mesi

recidiva nei 2 anni: sospensione della patente da 2 a 6 mesi

comma 13, con rif. al comma 5

Circolazione al centro o a sinistra della carreggiata quando la corsia di destra è libera (strada a carreggiate separate)

4

da Euro 33,60 a Euro 137,55

 

Art. 145

 

 

 

 

comma 5

Mancata osservanza dello stop

6

da Euro 137,55 a Euro 550,20

recidiva nei 2 anni: sospensione della patente da 1 a 3 mesi

comma 10, con rif. ai comma 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9

Mancata precedenza

5

da Euro 137,55 a Euro 550,20

recidiva nei 2 anni: sospensione della patente da 1 a 3 mesi

Art. 146

 

 

 

 

comma 2, ad ecc. segnali stradali di divieto di sosta e fermata

Mancato rispetto della segnaletica o delle segnala-zioni degli agenti del traffico

2

da Euro 33,60 a Euro 137,55

 

comma 3

Passaggio con semaforo rosso nonostante il vigile stia facendo passare prima altri flussi di traffico

6

da Euro 137,55 a Euro 550,20

recidiva nei 2 anni: sospensione della patente da 1 a 3 mesi

Art. 147, comma 5

Violazioni commesse ai passaggi a livello

6

da Euro 68,25 a Euro 275,10

recidiva nei 2 anni: sospensione della patente da 1 a 3 mesi

Art. 148

 

 

 

 

comma 15 con rif. al comma 2

Sorpasso a destra, salvo quando è consentito, ovvero sorpasso senza accerta-mento delle condizioni per l'effettuazione

3

da Euro 68,25 a Euro 275,10

 

comma 15 con rif. al comma 3

Mancato rispetto delle regole del sorpasso

5

da Euro 68,25 a Euro 275,10

recidiva nei 2 anni: sospensione della patente da 1 a 3 mesi

comma 15 con rif. al comma 8

Sorpasso dei tram e filobus, qualora non circolino in sede stradale riservata

2

 

 

comma 16, 3° periodo

Sorpasso effettuato da veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t

10

da Euro 270,90 a Euro 1.083,00

recidiva nei 2 anni: sospensione della patente da 2 a 6 mesi. Qualora le violazioni siano commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di 3 anni, la sospensione della stessa è da 3 a 6 mesi

Art. 149

 

 

 

 

comma 4

Mancato rispetto della distanza di sicurezza

3

da Euro 33,60 a Euro 137,55

 

comma 5

Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato danni ai veicoli nel corso di un biennio

5

da Euro 33,60 a Euro 137,55

recidiva nei 2 anni: sospensione della patente da 1 a 3 mesi

comma 6

Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato almeno un incidente da cui derivino lesioni gravi

8

da Euro 343,35 a Euro 1.376,55

 

Art. 150

 

 

 

 

comma 5 con rif. art. 149, comma 5

Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie

1

da Euro 33,60 a Euro 137,55

recidiva nei 2 anni: sospensione della patente da 1 a 3 mesi

comma 5 con rif. art. 149, comma 6

Comportamento irregolare o pericoloso nelle strettoie che abbia causato gravi danni a persone o veicoli

5

da Euro 33,60 a Euro 137,55

recidiva nei 2 anni: sospensione della patente da 1 a 3 mesi

Art. 152, comma 3

mancata accensione delle luci (anche durante la sosta notturna all'interno della carreggiata in luoghi non illuminati)

1

da Euro 33,60 a Euro 137,55

 

Art. 153

 

 

 

 

comma 10, con rif. al comma 3

uso improprio degli abbaglianti

3

da Euro 68,25 a Euro 275,10

 

comma 11

uso improprio dei fari

1

da Euro 33,60 a Euro 137,55

 

Art. 154

 

 

 

 

comma 7

inversione di marcia all'altezza di curve, dossi o intersezioni

8

da Euro 68,25 a Euro 275,10

 

comma 8

svolte o cambi di corsia irregolari o senza freccia

2

da Euro 33,60 a Euro 137,55

 

Art. 158, comma 2, lettere d), g) ed h)

violazione del divieto di sosta negli spazi riservati a stazionamento e fermata di autobus, filobus e veicoli su rotaia e veicoli in servizio di piazza e, quando non siano delimitati, a una distanza dal segnale inferiore a 15 metri; riservate a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di scivoli, raccordi tra marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici

2

da Euro 33,60 a Euro 137,55

 

Art. 161

 

 

 

 

comma 1 e 3

violazione dell'obbligo di sgombero della carreggiata di eventuali ingombri provocati dal proprio veicolo; obbligo di posizionare il triangolo e avvertire l'ente proprietario della strada o un organo di polizia

2

da Euro 33,60 a Euro 137,55

 

comma 2

caduta o spargimento sulla carreggiata di materie che potrebbero creare pericolo

4

da Euro 33,60 a Euro 137,55

 

Art. 162, comma 5

mancata esposizione del triangolo

2

da Euro 33,60 a Euro 137,55

 

Art. 164, comma 8

irregolare sistemazione del carico (non è fissato bene o limita la visuale del conducente)

3

da Euro 68,25 a Euro 275,10

divieto di proseguire il viaggio e ritiro della carta di circolazione e della patente di guida

Art. 165, comma 3

mancata segnalazione della fune durante il traino

2

da Euro 68,25 a Euro 275,10

 

Art. 167

 

 

 

 

comma 2, 5, 6 con rif. a:

 

 

 

 

a. eccedenza non sup. a 1 t.

trasporto di cose su veicoli a motore o su rimorchi

1

da Euro 33,60 a Euro 137,55

 

b. eccedenza non sup. a 2 t.

trasporto di cose su veicoli a motore o su rimorchi

2

da Euro 68,25 a Euro 275,10

 

c. eccedenza non sup. a 3 t.

trasporto di cose su veicoli a motore o su rimorchi

3

da Euro 137,55 a Euro 550,20

 

d. eccedenza sup. a 3 t.

trasporto di cose su veicoli a motore o su rimorchi

4

da Euro 343,35 a Euro 1.376,55

 

comma 3, 5, 6 con rif. a:

 

 

 

 

a. eccedenza non sup. al 10%

trasporto di cose su veicoli a motore o su rimorchi

1

da Euro 33,60 a Euro 137,55

 

b. eccedenza non sup. al 20%.

trasporto di cose su veicoli a motore o su rimorchi

2

da Euro 68,25 a Euro 275,10

 

c. eccedenza non sup. al 30%

trasporto di cose su veicoli a motore o su rimorchi

3

da Euro 137,55 a Euro 550,20

 

d. eccedenza sup. al 30%

trasporto di cose su veicoli a motore o su rimorchi

4

da Euro 343,35 a Euro 1.376,55

 

comma 7

violazioni comma 4

3

da Euro 137,55 a Euro 550,20

 

Art. 168

 

 

 

 

comma 7

circolazione con uno o più veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose: massa complessiva superiore a quella indicata nella carta di circolazione

4

sanzione dell'art. 167, comma 2, in misura doppia

 

comma 8

trasporto di merci pericolose senza rispettare i limiti e le condizioni dettate nell'autorizzazione

10

da Euro 1.626,45 a Euro 6.506,85

sospensione della patente e della carta di circolazione da 2 a 6 mesi. Confisca amministrativa del veicolo in caso di reiterazione

comma 9

trasporto di merci pericolose violando le norme di sicurezza dettate da D.M. in materia

10

da Euro 343,35 a Euro 1.376,55

sospensione della patente e della carta di circolazione da 2 a 6 mesi

comma 9 bis

violazione delle norme relative ai dispositivi di equipaggiamento e prote-zione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compi-lazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza nel caso di trasporto di merci pericolose

2

da Euro 343,35 a Euro 1.376,55

 

Art. 169

 

 

 

 

comma 8

trasporto a pagamento in sovrannumero o in sovraccarico su veicoli classificati a uso proprio

4

da Euro 343,35 a Euro 1.376,55

sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi

comma 9

trasporto in sovrannumero o in sovraccarico (effettuate alla guida di autovetture)

2

da Euro 33,60 a Euro 137,55

 

comma 10

trasporto irregolare di persone, animali od oggetti

1

da Euro 68,25 a Euro 275,10

 

Art. 170, comma 6

trasporto irregolare di persone, animali od oggetti su veicoli a motore o a due ruote

1

da Euro 68,25 a Euro 275,10

fermo amministrativo del veicolo se l'infrazione è commessa da conducente minorenne

Art. 171, comma 2

guida di veicoli a motore a due ruote senza indossare il casco

5

da Euro 68,25 a Euro 275,10

fermo amministrativo del veicolo per 30 gg.

Art. 172

 

 

 

 

comma 8

mancato allacciamento o manomissione delle cinture di sicurezza, mancato uso dei seggiolini per bambini

5

da Euro 68,25 a Euro 275,10

recidiva nei 2 anni: sospensione della patente da 15 gg. a 2 mesi

comma 9

uso irregolare delle cinture di sicurezza

5

da Euro 33,60 a Euro 137,55

 

Art. 173, comma 3

mancato uso delle lenti (se prescritte sulla patente), uso del telefonino senza vivavoce durante la guida

5

da Euro 68,25 a Euro 275,10

 

Art. 174

 

 

 

 

comma 4

mancato rispetto dei periodi di guida e di pausa per gli autisti di camion e autobus

2

da Euro 137,55 a Euro 550,20

divieto di proseguire il viaggio e ritiro della carta di circolazione e della patente di guida

comma 5

mancato rispetto dei periodi di riposo e irregolarità nei documenti nell'orario di servizio per gli autisti di camion e autobus

2

da Euro 137,55 a Euro 550,20

divieto di proseguire il viaggio e ritiro della carta di circolazione e della patente di guida

comma 7

irregolarità nei documenti nell'orario di servizio per gli autisti di camion e autobus

1

da Euro 19,95 a Euro 81,90

 

Art. 175

 

 

 

 

comma 13

circolazione in autostrada con carico disordinato, instabile, sporgente o (se liquido) stivato in contenitori che perdono

4

da Euro 343,35 a Euro 1.376,55

 

comma 14, con rif. comma 7, lettera a)

traino dei veicoli in autostrada

2

da Euro 33,60 a Euro 137,55

 

comma 16

in autostrada: circolazione con ciclomotori e simili o a piedi, sosta oltre 24 h, soccorso abusivo, ecc.

 

 

 

Art. 176

 

 

 

 

comma 19

inversione di marcia in autostrada

10

da Euro 1.626,45a Euro 6.506,85

 

comma 20, con rif. comma 1, lettera b)

retromarcia in autostrada

10

da Euro 343,35 a Euro 1.376,55

 

comma 20, con rif. comma 1, lettere c) e d)

in autostrada: circolazione sulla corsia di emergenza oppure su quelle di accelerazione e decelerazione (pur non provenendo da una rampa o non essendovi diretti)

10

da Euro 343,35 a Euro 1.376,55

 

comma 21

in autostrada: mancato pagamento del pedaggio, posizione di sosta errata in caso di ingorgo, abbandono di veicoli, marcia di mezzi pesanti sulla corsia di sorpasso

2

da Euro 68,25 a Euro 275,10

 

Art. 177, comma 5

violazione delle norme in tema di circolazione di mezzi adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze

2

 

 

Art. 178

 

 

 

 

comma 3

mancato rispetto dei periodi di riposo prescritti per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo

2

da Euro 137,55 a Euro 550,20

divieto di proseguire il viaggio e ritiro della carta di circolazione e della patente di guida

comma 4

irregolarità dei documenti di servizio per gli autisti di camion e autobus muniti di cronotachigrafo

1

da Euro 137,55 a Euro 550,20

divieto di proseguire il viaggio e ritiro della carta di circolazione e della patente di guida

Art. 179

 

 

 

 

comma 2

circolazione con veicolo non munito di cronotachigrafo (se prescritto per la categoria del veicolo) ovvero mancante o manomesso

10

da Euro 687,75 a Euro 2.754,15; la sanzione è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione

sospensione della patente di guida da 15 gg. a 3 mesi

comma 2 bis

circolazione con veicolo non munito di limitatore di velocità ovvero mancante o manomesso

10

da Euro 800,00 a Euro 3.200,00; la sanzione è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore

sospensione della patente di guida da 15 gg. a 3 mesi. Nel caso in cui la violazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità consegue la revoca della patente

Art. 186

 

 

 

 

comma 2

guida in stato di ebbrezza

10

arresto da 1 a 8 mesi e ammenda da Euro 258,00 a Euro 1.032,00

sospensione della patente di guida da 15 gg. a 3 mesi

comma 7

rifiuto di sottoporsi all'etilometro

10

arresto da 1 a 8 mesi e ammenda da Euro 258,00 a Euro 1.032,00

sospensione della patente di guida da 15 gg. a 3 mesi

Art. 187

 

 

 

 

comma 7

guida sotto l'effetto di droghe

10

arresto da 1 a 8 mesi e ammenda da Euro 258,00 a Euro 1.032,00

sospensione della patente di guida da 15 gg. a 3 mesi

comma 8

rifiuto di sottoporsi all'accertamento

10

arresto da 1 a 8 mesi e ammenda da Euro 258,00 a Euro 1.032,00

sospensione della patente di guida da 15 gg. a 3 mesi

Art. 189

 

 

 

 

comma 5, se non ricorrono condizioni 2° periodo

fuga in caso di incidente con danno solo a cose, causato dal conducente (se non ricorrono le condizioni del 2° periodo)

4

da Euro 137,55 a Euro 550,20

 

comma 5, se ricorrono condizioni 2° periodo

fuga in caso di incidente con danno solo a cose, causato dal conducente (se ricorrono le condizioni del 2° periodo)

10

da Euro 137,55 a Euro 550,20

 

comma 6

fuga in caso di incidente con danno solo persone, causato dal conducente

10

 

sospensione della patente di guida da 3 mesi ad un anno

comma 9

comportamento irregolare dopo un incidente: intralcio della strada, rifiuto di fornire i propri dati ai danneggiati, ecc.

2

da Euro 68,25 a Euro 275,10

 

Art. 191

 

 

 

 

comma 1

mancata precedenza ai pedoni che attraversano su strisce pedonali

5

da Euro 137,55 a Euro 550,20

 

comma 2

mancata precedenza ai pedoni che attraversano fuori dalle strisce pedonali o attraversano strade che ne sono sprovviste

2

da Euro 137,55 a Euro 550,20

 

comma 3

mancata precedenza al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani che attraversano fuori dalle strisce pedonali

5

da Euro 137,55 a Euro 550,20

 

comma 4

mancata precedenza a pedoni o a disabili

3

da Euro 137,55 a Euro 550,20

 

Art. 192

 

 

 

 

comma 6

obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti (rifiuto di esibire i documenti, di farsi ispezionare il veicolo, mancata osservanza dell'obbligo di fermarsi, ecc.)

3

da Euro 68,25 a Euro 275,10

 

comma 7

violazione dei posti di b blocco

10

da Euro 1.083,60 a Euro 4.337,55

 

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