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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Maggio 2006
FISCO: PROCESSO TRIBUTARIO ON LINE  
 
Il Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell´Economia ha annunciato il 9 maggio 2006, nel corso delle manifestazioni del Forum della P. A. Che entro il prossimo anno il processo tributario si svolgerà interamente sulla rete e chiunque, dotato di apposito Pin, potrà conoscere lo stato dei ricorsi presentati. Anche l’udienza, grazie all’impiego web cam, potrebbe avvenire telematicamente. Secondo Il Mef ci sarà "la possibilità per tutti di avere informazioni dirette sui propri ricorsi contro il fisco " e "quando la rivoluzione telematica del processo tributario sarà completata si potranno eseguire on line tutti gli adempimenti relativi al contenzioso senza necessità di recarsi presso le commissioni tributarie. Cittadini, professionisti dell´assistenza fiscale e uffici potranno inviare e ricevere notifiche e comunicazioni attraverso la posta elettronica certificata". Dal proprio personal computer ciascuno potrà controllare il numero di protocollo assegnato al suo ricorso dalla commissione e accedere ai dati del ricorso o dell´appello presentato. Potranno essere letti il testo del ricorso e dei documenti depositati dalla controparte e si potrà seguire l´iter della pratica fino alla sentenza. In attesa di ciò, gia oggi, digitando l’indirizzo internet www. Finanze. Gov. It è possibile accedere alla banca dati on line che permette di avere informazioni sui ricorsi, sullo stato del processo, sulla data fissata per le udienze e sulla composizione del collegio giudicante. Sul sito è possibile anche consultare le mappe che indicano dov’è la commissione e come la si possa raggiungere con i mezzi pubblici. .  
   
   
DOMINIO .EU: NUOVA IDENTITÀ WEB DELLE ISTITUZIONI  
 
Martedì 9 maggio 2006, in occasione della "Giornata dell´Europa" i siti delle istituzioni europee hanno cominciato a funzionare sotto il nome di dominio di primo livello ". Eu". Margot Wallström, vicepresidente della Commissione Europea, responsabile per le relazioni industriali e la strategia della comunicazione, ha affermato: "La nuova identità web delle istituzioni è simbolica. L´ue dovrebbe essere imperniata meno su "istituzioni" e più su "europei". Il dominio ". Eu" renderà più visibile l´Ue su Internet e quindi anche ai suoi cittadini. " Europa. Eu è destinato a diventare il "marchio" unico su internet e il punto unico di accesso on line alle istituzioni e agenzie dell´Ue, per cui passano tutte al nome Europa, e i loro indirizzi internet diventano parte della famiglia "europa. Eu". Gli attuali indirizzi ". Int" delleistituzioni continueranno ad essere accessibili per un periodo transitorio almeno un anno. Il nuovo dominio internet ". Eu" è stato avviato sotto la responsabilità del Commissario Viviane Reding, responsabile per società dell´informazione e i media. La realizzazione dei cambiamenti infrastrutturali è stata assicurata dalla Direzione generale Informatica sotto la responsabilità del vicepresidente Kallas. .  
   
   
COMMISSIONE EUROPEA: CONSULTAZIONE SULLA PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA  
 
La Commissione europea sta diffondendo un Libro verde come parte di un esercizio di consultazione volto a stabilire se nei vari Stati membri sia interpretata in modo equivalente la nozione di presunzione di non colpevolezza, diritto sancito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Nel Libro verde si illustrano le ragioni per cui la Commissione ritiene necessario affrontare questo tema, si analizza ciò che comunemente si intende per presunzione di non colpevolezza nel territorio dell’Ue e si stabilisce se da tale presunzione derivino, o meno, dei diritti. In merito, facendo riferimento alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, la Commissione ha identificato alcuni diritti inerenti alla presunzione di non colpevolezza: diritto al silenzio, diritto di non autoincriminarsi, onere della prova all’accusa. Qualora dalla consultazione dovesse emergerne la necessità, la Commissione provvederà a esaminare quali diritti comuni derivino dalla presunzione di non colpevolezza al fine di inserirli nella proposta di decisione quadro sulle garanzie nell’acquisizione e nell’utilizzo delle prove annunciata nell’ambito del programma dell’Aia. .  
   
   
CORTE COSTITUZIONALE: FERMO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DELLA P.A.  
 
Conformandosi alla sentenza n. 500/99 e n. 20358/05 e n. 13164/05, la Corte Costituzionale, con ordinanza 7 aprile 2006 n. 149, ha confermato che la responsabilità extracontrattuale della pubblica amministrazione non consegue al mero dato obiettivo dell´illegittimità dell´azione amministrativa, ma richiede anche l´accertamento in concreto della colpa della P. A. Intesa come apparato". Il Giudice di pace di Menfi aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune norme sul fermo amministrativo, nella parte in cui non prevedono l´indicazione dell´autorità giurisdizionale dinanzi alla quale può promuoversi il giudizio di opposizione al fermo di beni mobili registrati e nella parte in cui non prevedono, per tale fermo, un termine di efficacia entro il quale il concessionario deve intraprendere l´azione esecutiva a pena di decadenza dal diritto a procedere ad esecuzione forzata. Le questioni erano state sollevate in un giudizio civile in cui la proprietaria di alcuni autoveicoli ha chiesto la condanna della società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi al risarcimento dei danni conseguenti al fermo di detti autoveicoli, previo accertamento dell´illegittimità del fermo stesso disposto dalla concessionaria. Secondo la Consulta, le questioni sono prive di motivazione sulla rilevanza, perché "il giudice rimettente ha omesso di indicare le ragioni per le quali la dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata e la conseguente illegittimità del fermo dovrebbero comportare l´automatica affermazione della responsabilità della concessionaria". .  
   
   
ALBO NAZIONALE DEI PROMOTORI FINANZIARI: COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO PER LE CONTROVERSIE SULLA TENUTA DELL´ALBO  
 
Il Tar del Lazio, con sentenza depositata il 2 maggio 2006, ha stabilito che le opposizioni (ai sensi della legge 689 del 1981) contro le sanzioni irrogate dalla Consob ai promotori finanziari non rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di vigilanza sul mercato mobiliare (introdotta dalla legge 205 del 2000). Il ricorso contro la cancellazione dall’Albo unico nazionale dei promotori finanziari, quindi, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia per quanto riguarda l’accertamento della permanenza dei requisiti per l’iscrizione sia per quanto riguarda la scelta della sanzione disciplinare. .  
   
   
USA: CONDANNA A PIRATA WEB  
 
Lo scorso 9 maggio Jeason James Ancheta è stato ritenuto colpevole per cospirazione, frode e danni ai computer del governo americano. A seguito di ciò è stato condannato a 57 mesi di carcere, 3 anni di libertà vigilata, e ad un risarcimento di 15. 000 dollari al Navy Air Warfare Center, California, e di circa 60. 000 dollari al governo per guadagni illeciti. .  
   
   
ICANN: NO AL SUFFISSO PORNO  
 
L´icann, l´associazione che assegna gli indirizzi web, ha respinto la richiesta del suffisso "xxx" per i siti internet a contenuto pornografico. Inizialmente Nel giugno 2005 l’Icann aveva dato parere favorevole per l’istituzione di un quartiere a luci rosse riconoscibile sulla Rete, ma ora, a seguito dell’atteggiamento osteggiata dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, che ha un potere di tutela sull´Icann, l’Associazione ha dato parere negativo. Paul Twomey, capo dell´Icann, ha spiegato che il no è stato soprattutto innescato da preoccupazioni legali e giuridiche: l´Icann avrebbe dovuto districarsi fra le numerosissime leggi che, nel mondo, governano la pornografia. .  
   
   
E-COMMERCE: CONSIGLI PER ACQUISTI  
 
Nel nostro Paese la vendita on line è disciplinata in Italia dall’art. 21 del Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, secondo il quale chi vuole vendere in maniera continuativa e professionale prodotti on line deve possedere gli stessi requisiti degli altri commercianti. Tali requisiti non sono richiesti al privato che può vendere direttamente beni personali: tuttavia, anche per lui scatta l’obbligo di regolarizzare la posizione dal momento in cui quel tipo di vendita diventa un’attività primaria. Per un e-commerce sicuro occorre seguire alcune regole fondamentali. Verificare la presenza on line di informazioni relative all’organizzazione della società di vendita (numero di telefono fisso o domicilio fisico), del numero di partita Iva della società e dell’iscrizione alla Camera di Commercio (sul sito dell’Agenzia delle Entrate è possibile scoprire se la ditta esiste), numero di iscrizione delle società finanziarie e di intermediazione all’Ufficio Italiano Cambi. Per quanto riguarda i pagamenti on line si possono utilizzare vari tipi di carte: di credito, di debito, prepagate ricaricabili, revolving (dividono la spesa su più mesi) e di credito a scalare). Mai mostrare carta e pin ad estranei. Non rispondere a e-mail che avvisano che la banca ha momentaneamente il sito offline e per effettuare operazioni urgenti occorre utilizzare quest’altro sito”. Ritirare sempre gli scontrini degli avvenuti pagamenti con carta di credito e, se non li si conserva, stracciarli. Verificare che nell’url del sito di shopping compaia la lettera “s” dopo “http” e che, in basso a destra, vi sia un lucchetto giallo: entrambi sono garanzia di sicurezza. Attivare il servizio Sms dell’avvenuto uso della carta. Disconoscere acquisti truffaldini entro e non oltre i sessanta giorni. .  
   
   
P.A.: PROROGATI I TERMINI PRIVACY  
 
L’attuale Consiglio dei Ministri, riunitosi per l´ultima volta, ha approvato il Decreto legge n. 173/06 che proroga il termine per adeguarsi alla disciplina sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte dei soggetti pubblici. Le P. A. , che avrebbero dovuto adottare e rendere pubblici entro oggi 15 maggio, i regolamenti previsti dall´art. 20 del Codice della Privacy sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, hanno ora tempo fine al prossimo 31 luglio. E’ l´ennesimo slittamento per l´adeguamento alle regole che la normativa sulla privacy prevede fin dal 1999: 30 settembre 2004, rinviato al 31 dicembre 2005, al 15 maggio 2006 ed ora al 31 luglio 2006. .