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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 16 Aprile 2007
INTERNET: BOCCIATO DOMINIO.XXX  
 
L’icann, ente internazionale che gestisce l´assegnazione dei domini web, ha respinto definitivamente, con un voto a maggioranza di 9 contro 5 e l´astensione di Paul Twomey, la proposta di creare il dominio . Xxx. Per i siti pornografici. E´ la terza volta che la richiesta non viene accolta. Vinton Cerf, presidente dell´ente, ha precisato che “la decisione arriva dopo un attento esame”, ritenendo che un dominio ad hoc non risolva “il problema della protezione degli utenti vulnerabili. Per i sostenitori aiuterebbe a confinare i siti pornografici, mentre per gli oppositori sarebbero più accessibile. ” Vittorio Bertola, socio di Isoc Italia e membro senza diritto di voto di Icann, ha precisato che "tutti i sostenitori di questa proposta vengono dagli Stati Uniti o quella cultura, mentre coloro che vengono da altre culture sono contrari. Se fossi l´applicante, penserei di avere fatto un clamoroso errore ad incentrare la discussione sul primo emendamento della Costituzione americana. " Ed ha anche affermato che "l´atteggiamento liberale americano è più coerente con internet di quello tradizionale del resto del mondo, ma non si può pensare di imporre un punto di vista. " .  
   
   
E-MAIL: MINORE PRODUTTIVITÀ DEI MANAGER  
 
Una ricerca condotta dalla società di head hunting Robert Half Executive Search a livello internazionale tra 2. 400 direttori finanziari e responsabili delle risorse umane, tra cui 100 italiani, ha rilevato che per il 37% dei manager italiani riunioni, telefonate e posta elettronica rappresentano il primo fattore di distrazione sul lavoro. Al secondo posto tra i fattori che compromettono la produttività le interruzioni da parte dei colleghi e gli eccessivi carichi di lavoro. Al contrario, i fattori che influenzano positivamente la produttività sono una buona atmosfera in ufficio e il lavoro in team: lo rende noto.  
   
   
ASSEMPRIM: CONVEGNI  
 
L’associazione Servizi Professionali per le Imprese (Asseprim), costituita nel 1995 e divenuta leader nell´area dei Servizi per le Imprese e senza fini di lucro, ha organizzato, per mercoledì 18 aprile 2007, il convegno “Strategic e-mail marketing. Business pen club: artisti della scrittura che genera business”. L’evento avrà inizio alle ore 9, su apertura dei lavori da parte del presidente Asseprim Umberto Bellini, e si svolgerà fino alle 18. 30. Tra i relatori, l’esperto di e-mail marketing Roberto Ghislandi, il copywriter Gianni Lombardi e il direttore creativo Pasquale Diaferia. La mattina, dalle 9 alle 13, saranno trattate in particolare le tematiche legate al “Funzionamento e progettazione di campagne di e-mail marketing a supporto dell’azienda”. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 18. 30, si parlerà di “Comunicazione aziendale efficace e vincente”. L’evento si terrà in corso Venezia, 49 (M1 – Porta Venezia/palestro), Milano. Il successivo venerdì, 20 aprile, sempre organizzato da Asseprim si terrà il convegno " Uso di Internet e posta elettronica in azienda. I controlli del datore di lavoro alla luce delle recenti Linee Guida del Garante". L´evento avrà inizio alle ore 9 su apertura dei lavori da parte del presidente Asseprim Umberto Bellini. Il relatore sarà l´avvocato Daniela Redolfi. L´evento si terrà in corso Venezia, 49 (M1 – Porta Venezia/palestro), Milano. Motivo del convegno il provvedimento con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha di recente diffuso le linee guida su Internet e Posta elettronica nei rapporti di lavoro. Esse aggiungono un tassello alla complessa disciplina della materia, che solleva questioni di rilievo non solo sul fronte della protezione della privacy, ma anche su quello dello Statuto dei lavoratori e della tutela della corrispondenza. L´obiettivo del convegno è illustrare la problematica nelle sue diverse prospettive. .  
   
   
PROCESSO TELEMATICO: DEPOSITO CANCELLERIA FALLIMENTARE  
 
Il prossimo 2 maggio prenderà definitivamente il via a Milano il deposito in formato elettronico per la cancelleria fallimentare del Tribunale di Milano: atti inventario, elenco insinuazioni, progetto stato passivo e stato passivo definitivo. Saranno accettati i file generati dai software ritenuti idonei dalla Cancelleria del Tribunale alla quale ci si può rivolgere per maggiori informazioni. .  
   
   
CONCORRENZA E MERCATO: IL GARANTE VIETA L’ACQUISIZIONE 12.88 PERCHÈ L´OPERAZIONE RAFFORZEREBBE POSIZIONE DOMINANTE CON EFFETTI RESTRITTIVI DELLA CONCORRENZA  
 
L´autorità Garante della Concorrenza e Mercato ha vietato l´operazione che avrebbe portato all´acquisizione di Seat Pagine Gialle del capitale sociale di 12. 88 Sct. Seat avrebbe acquisito i diritti d´uso relativi alle numerazioni 12. 88 e 12. 48 e la concessione in licenza dei diritti di proprietà intellettuale relativi al marchio e immagine dei pupazzi impiegati nella pubblicità. L´istruttoria ha evidenziato che Seat, leader del mercato con quota superiore a quella del secondo operatore, attraverso l´acquisizione avrebbe rafforzato la propria posizione. Conseguentemente l´Autorità ha ritenuto che l´eliminazione del marchio derivante dall´acquisizione avrebbe comportato l´uscita dal mercato di uno dei concorrenti più dinamici, con conseguente riduzione delle possibilità di scelta dei consumatori nell´ambito dell´offerta di servizi.  
   
   
PRIVACY: IL GARANTE SI È PRONUNCIATO SUL "CONSENSO DIFFERENZIATO"  
 
In merito alla questione relativa all´acquisizione del “consenso differenziato", che permette all´interessato di autorizzare un medesimo titolare ad eseguire non un insieme di trattamenti "in blocco", ma singole operazioni di trattamento, il Garante della Privacy ha precisato che il titolare può prescindere dal richiedere il consenso nel caso in cui il trattamento sia effettuato per eseguire obbligazioni derivanti da contratti di cui è parte l´interessato, come disposto dall´art. 24, comma 1, lett. B) del Codice. Si è soffermato, poi, su quanto previsto dall´art. 23 ("il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente") e dall´art. 130 del Codice (sull´utilizzo della posta elettronica per trasmettere comunicazioni di tipo promozionale o pubblicitario) per osservare che - nel caso preso in esame - nel modello per la raccolta del consenso l´autorizzazione al trattamento per finalità di marketing non era distinta da quella richiesta (non correttamente, come rilevato) per conferire i dati indispensabili per dare esecuzione al rapporto contrattuale. In questi casi – secondo il Garante - "non può definirsi libero e risulta indebitamente necessitato il consenso a un ulteriore trattamento dei dati personali che l´interessato debba prestare (aderendo a un testo predisposto unilateralmente dalla controparte, e inserito nel caso di specie in condizioni generali di contratto) quale condizione per conseguire una prestazione richiesta". Gli interessati devono invece "essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine al trattamento dei dati che li riguardano, manifestando il proprio consenso - se richiesto per legge - per ciascuna distinta finalità perseguita dal titolare. Tale capacità di autodeterminazione non è assicurata quando si assoggetta in blocco l´accesso a beni e servizi alla preventiva autorizzazione a trattare i dati conferiti per i medesimi beni e servizi per una finalità diversa, qual è quella promozionale e pubblicitaria". Il Garante ha anche chiarito che, inserendo tra le condizioni generali di contratto l´ulteriore finalità di marketing, i dati personali raccolti lecitamente dal titolare (e conferiti dall´interessato) per l´esecuzione del rapporto contrattuale venivano di fatto piegati ad un utilizzo diverso dallo scopo che ne ha giustificato la raccolta, in violazione del principio di finalità (art. 11, comma 1, lett. B, del Codice). Non era, quindi, conforme ai criteri di liceità e correttezza nel trattamento dei dati personali la scelta del titolare del trattamento di raccogliere un consenso per eseguire ordinarie obbligazioni contrattuali (art. 24, comma 1, lett. B, del Codice) e collegarlo, a finalità di marketing all´interno delle condizioni generali di contratto (art. 23, comma 3, del Codice). .  
   
   
PRIVACY: UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA PER FINALITÀ DI MARKETING  
 
Nello stesso provvedimento che ha trattato del “consenso differenziato” il Garante della Privacy ha affrontato anche la questione dell’utilizzo della posta elettronica per finalità di marketing. Il Garante ha ricordato che, in base al Codice della Privacy, il titolare del trattamento, se utilizza ai fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi le coordinate di posta elettronica fornite dall´interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può prescindere dal consenso dell´interessato qualora si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l´interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni (art. 130, comma 4). Lo stesso Garante ha puntualizzato che, al momento della raccolta e in occasione dell´invio di ogni comunicazione effettuata per la medesima finalità di vendita diretta di propri prodotti o servizi, l´interessato deve essere informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente. Nel caso di specie, il trattamento connesso all´invio di newsletter poteva quindi essere effettuato solo dal titolare che aveva raccolto le coordinate di posta elettronica per la promozione di suoi prodotti e servizi i quali, nella prospettiva del ricevente, potevano essere ritenuti analoghi a quelli oggetto di precedenti commercializzazioni. Ciò, ferma restando la possibilità per l´interessato di opporsi sin dall´origine a tale trattamento. Nel medesimo caso, non è stata, invece, accordata agli interessati alcuna possibilità di opporsi, sin dalla fase di raccolta dei dati ("inizialmente", secondo la prescrizione dell´art. 130, comma 4, del Codice), all´utilizzo delle coordinate di posta elettronica per finalità di vendita diretta. Lo stesso "assorbimento" del consenso all´utilizzo dei dati per finalità di vendita diretta nell´ambito delle condizioni generali di contratto (destinate a regolare la fornitura dei servizi propriamente intesi) depone, di per sé solo, in senso contrario al rispetto della disposizione normativa richiamata, la quale intende salvaguardare la facoltà di autodeterminazione dell´interessato, anche nella forma della libera opposizione all´utilizzo delle coordinate di posta elettronica al fine di vendita diretta. In conclusione, il Garante ha disposto il divieto di prosecuzione del trattamento risultato illecito. Ha altresì prescritto al titolare del trattamento di adottare le misure necessarie e opportune al fine di rendere il trattamento di dati personali conforme alle disposizioni vigenti per ciò che riguarda la richiesta e la libertà del consenso e, in particolare: di prescindere dal richiedere il consenso rispetto ai trattamenti effettuati per eseguire obbligazioni derivanti da contratti di cui è parte l´interessato; di consentire agli interessati di esprimere liberamente un valido consenso informato per i trattamenti per finalità di marketing, con modalità e in un ambito del tutto distinto da quello relativo al conferimento dei dati indispensabili per dare esecuzione al rapporto contrattuale, rispettando rigorosamente anche la disciplina di cui all´art. 130, comma 4, sull´invio di comunicazioni promozionali e pubblicitarie.  
   
   
PRIVACY: FLUSSI DI DATI FRA EUROPA ED USA  
 
Dopo il parere adottato dal Gruppo di lavoro delle Autorità europee per la protezione dei dati lo scorso novembre, relativamente all´operato di Swift (la società, con sede in Belgio, di cui si servono da decenni le banche ed i soggetti operanti nel settore finanziario di tutti i Paesi europei per i trasferimenti internazionali di valuta, anche in Paesi al di fuori dell´Ue come gli Stati Uniti), i Garanti hanno continuato a seguire gli sviluppi del caso. In particolare, il Gruppo di lavoro ha contribuito ad un seminario pubblico che il Parlamento europeo ha organizzato nel pomeriggio del 26 marzo, per fare il punto della situazione complessiva e valutare iniziative future. Durante il seminario sono stati affrontati tutti i temi attualmente sul tappeto rispetto ai flussi di dati fra Ue ed Usa: oltre a Swift, il trasferimento dei dati Pnr (i dati dei passeggeri che le compagnie aeree sono tenute a comunicare alle autorità Usa prima della partenza di voli diretti o in transito verso gli Stati Uniti) e l´accordo di Safe Harbor (che consente di trasferire dati personali dall´Ue agli Usa per specifiche finalità). L´obiettivo era disporre di un quadro informativo completo per individuare possibili soluzioni condivise, anche sulla base dei contributi forniti dalle Autorità di protezione dati. Gli interventi hanno visto, fra gli altri, quelli di Stefano Rodotà e di Yves Poulet. Per quanto riguarda il "caso" Swift, segnaliamo inoltre che, all´inizio di marzo, il Gruppo di lavoro ha inviato una lettera al Vicepresidente della Commissione europea, Franco Frattini, al Presidente del Parlamento Europeo ed al Presidente del Consiglio dell´Unione Europea. La lettera è intesa anche a fornire elementi di valutazione al Vicepresidente Frattini nel quadro dei negoziati condotti da quest´ultimo con le autorità Usa per conto della Commissione relativamente ad una possibile soluzione paneuropea. Tale soluzione, hanno sottolineato i Garanti, non potrà semplicemente limitarsi a "legalizzare" l´esistente, ma dovrà individuare tutte le necessarie garanzie, affinché lo scambio di informazioni sia conforme alla disciplina in tema di protezione dei dati. Ad ogni modo, il Gruppo manifesta alcune perplessità in merito ai risultati conseguiti nei mesi successivi all´adozione del parere sopra descritto. Per quanto concerne le banche, ad esempio, si constata che queste non hanno ancora provveduto ad informare la clientela in merito al trasferimento dati verso gli Usa; né Swift sembra avere adottato un programma preciso di misure di medio-lungo termine tese a favorire il rispetto delle prescrizioni indicate dal Gruppo di lavoro e dall´Autorità belga per la protezione dei dati (competente territorialmente rispetto alle attività di Swift). La questione sembra complicarsi ulteriormente alla luce del ruolo che Swift sarà chiamato a svolgere nell´ambito del nuovo sistema unico europeo dei pagamenti (Sepa) - in particolare perché l´utilizzo di Swift anche in tale ambito potrebbe comportare, in prospettiva, la possibilità per le autorità Usa di accedere ad informazioni su trasferimenti interbancari effettuati all´interno del territorio Ue o del territorio dei singoli Stati Membri. Naturalmente i Garanti intendono contribuire ai negoziati in corso e supportare la Commissione nell´individuazione delle opportune soluzioni. Oltre al seminario pomeridiano, il Gruppo di lavoro ha affrontato le questioni, anche tecniche, connesse specificamente ai dati Pnr attraverso un seminario organizzato nella mattinata del 26 marzo, sempre presso il Parlamento europeo. Sono stati invitati anche rappresentanti delle associazioni di categoria (compagnie aeree), rappresentanti dei ministeri competenti, dei Parlamenti nazionali e del Parlamento europeo. Al seminario ha partecipato l´on. Sandro Gozi, presidente del Comitato parlamentare di controllo sull´applicazione dell´Accordo di Schengen e della Convenzione Europol e in materia di immigrazione, il quale ha sottolineato la necessità di un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali nel processo decisionale che riguarda l´accordo Pnr. Il Gruppo di lavoro ha pubblicato un comunicato stampa il cui testo è disponibile sul sito del Garante (www. Garanteprivacy. It).  
   
   
LA COMUNITÀ EUROPEA MEMBRO DELLA CONFERENZA DELL’AIA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO, UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE INTERGOVERNATIVA NEL CAMPO DEL DIRITTO CIVILE  
 
Il 3 aprile 2007 la Comunità europea aderisce formalmente alla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, riaffermando con ciò il proprio ruolo di grande attore internazionale nel settore della giustizia civile. Il vicepresidente Franco Frattini, commissario responsabile del portafoglio Libertà, Sicurezza e Giustizia, è soddisfatto: “il nostro obiettivo è semplificare la vita ai cittadini dell’Unione fissando regole chiare per quanto riguarda la competenza dei giudici, la legge applicabile e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie non solo entro i confini dell’Ue ma anche a livello internazionale. L’adesione della Comunità europea alla conferenza dell’Aia porterà maggiore coerenza nel diritto internazionale privato, e semplificherà l’esistenza di quanti decidono di trasferirsi e risiedere all´estero". La conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato è un’organizzazione internazionale intergovernativa che comprende 65 Stati Parte, fra cui tutti gli Stati membri dell’Unione europea, e rappresenta tutti i continenti. La finalità statutaria della conferenza è “lavorare all’unificazione progressiva delle norme di diritto internazionale privato”. Ciò significa trovare un approccio condiviso a livello internazionale su materie come la giurisdizione, il diritto applicabile e il riconoscimento e l´esecuzione delle decisioni giudiziarie in un vasto numero di settori, dalla procedura civile internazionale al diritto commerciale e al diritto matrimoniale, dallo stato delle persone alla protezione della famiglia e dei minori. Negli anni, la conferenza ha adottato un numero cospicuo di convenzioni che vengono ratificate sempre più spesso anche da Stati non Parte della conferenza, così che oggi partecipano ai suoi lavori oltre 120 paesi nel mondo intero. La convenzione sulla sottrazione internazionale dei minori del 1980 è un esempio dell’importante produzione della conferenza. Gli atti messi a punto dalla conferenza coincidono in larga misura con gli strumenti comunitari di cooperazione giudiziaria in materia civile adottati dall´entrata in vigore del trattato di Amsterdam o in via di negoziato. L’adozione di questi strumenti ha comportato il trasferimento di competenze esterne degli Stati membri alla Comunità negli ambiti interessati. Considerate le neoacquisite competenze esterne e la crescente partecipazione alle attività dell’organizzazione, la Comunità ha ritenuto essenziale diventare membro titolare della conferenza dell’Aia. La Commissione europea ha negoziato con successo le condizioni e le modalità di adesione della Comunità attenendosi alle direttive di negoziato decise dal Consiglio nel 2002. Nell’aprile del 2004 una commissione speciale Affari generali e politica dell’organizzazione ha assunto la decisione di principio di ammettere la Comunità europea. Lo statuto della conferenza dell’Aia contempla soltanto l’adesione di Stati e non quella di organizzazioni internazionali; per l’adesione della Comunità è stato quindi necessario modificare lo statuto. I negoziati per la modifica si sono conclusi felicemente nel luglio 2005. In seguito, hanno dovuto approvare il nuovo testo i due terzi degli Stati firmatari. Il processo si è compiuto entro la fine del 2006 e il nuovo statuto è entrato in vigore nel gennaio 2007. .