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Notiziario Marketpress di Lunedì 02 Luglio 2007
DIRITTI TELEVISIVI PER IL CALCIO: APPROVATA LEGGE DELEGA PER LA REVISIONE DELLA ATTUALE NORMATIVA  
 
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante delega al governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale. Il teso è consultabile all’indirizzo internet http://www. Camera. It/_dati/leg15/lavori/schedela/trovaschedacamera_wai. Asp?pdl=1496 .  
   
   
MILANO:ACCORDO PER COMBATTERE LA PIRATERIA  
 
Lo scorso 22 giugno la Polizia Locale di Milano, Settore Presidio del Territorio, ha siglato un protocollo d’intesa con la S. I. A. E. (Società Italiana Autori ed Editori) e le principali associazioni di categoria impegnate nella tutela della proprietà intellettuale nel nostro Paese (Bsa - Business Software Alliance - per il settore del software, Fapav - Federazione Antipirateria Audio Visiva - per il settore audiovisivo e Fpm - Federazione contro la Pirateria Musicale - per quello discografico). L’intesa prevede uno stabile rapporto di collaborazione fra le Forze dell’Ordine, la Siae e le Associazioni interessate per contrastare il fenomeno della pirateria multimediale e la produzione e la vendita di prodotti (Cd musicali, Dvd, videogame e programmi informatici etc. ) contraffatti o comunque illecitamente duplicati. "E’ importante sensibilizzare i cittadini - ha commentato il vice sindaco De Corato - e non dimenticare che un gesto innocuo, come l’acquisto di un prodotto contraffatto, finisce per finanziare pericolose attività criminali che sfruttano i clandestini come manodopera. La Polizia Municipale è già attiva da tempo nella lotta alla contraffazione con gli agenti del Presidio del Territorio e del Servizio Annonaria e Commerciale. A testimonianza del loro importante contributo, ricordo che circa la metà delle operazioni effettuate contro la pirateria dei prodotti audiovisivi sono svolte proprio dai vigili, ad opera dei quali nel 2006 sono stati compiuti 788 sequestri penali e 22 denunce". Sempre nel 2006 sono stati sequestrati 31. 897 Cd musicali, 570 videogiochi, 14. 350 Dvd e 7. 004 videocassette. La pirateria è un fenomeno che reca ingenti danni al consumatore (mancanza di controlli su qualità e sicurezza dei prodotti acquistati “in nero”), al sistema del commercio legale (concorrenza sleale), all’occupazione (i mancati volumi di business rallentano lo sviluppo dei rispettivi settori e la creazione di nuovi posti di lavoro), all’Erario (sottrazione d’imponibile Iva) e, non da ultimo, all’immagine complessiva della città di Milano. "L’accordo di oggi è importantissimo - ha dichiarato Vito Alfano, Direttore dei Servizi di Antipirateria della Siae - perché si rivolge non solo al versante della repressione, ma anche a quello della prevenzione, che è indispensabile per educare i cittadini al rispetto delle regole della convivenza civile fra cui c’è anche la tutela diritto d’autore. Dobbiamo insegnare ai ragazzi, e lo faremo insieme alla Polizia Municipale, che per continuare ad assicurare l’esistenza della musica, del cinema e dell’arte, è necessario rispettare i diritti degli autori e respingere al massimo l’area della pirateria". "Il capoluogo lombardo, da sempre fulcro dell’imprenditoria nazionale - ha commentato Luca Marinelli, Presidente di Bsa Italia - non può accettare la proliferazione di forme di commercio illegale, che alterano la corretta competizione fra gli operatori e danneggiano lo sviluppo dell’economia nel suo insieme e l’occupazione. Per questo l’intesa con la Polizia Municipale è per noi un passo importantissimo, che ci aiuterà molto nel lavoro quotidiano, ma ha innanzitutto un importante valore simbolico e culturale". Nell’ambito dell’accordo, le Associazioni metteranno a disposizione della Polizia Locale di Milano, il proprio know how sulla pirateria e le varie forme (anche tecnologicamente sofisticate) in cui essa si manifesta, oltre alle proprie risorse umane e tecnologiche per migliorare l’efficacia dell’attività di prevenzione e di repressione. Sarà, inoltre, incentivata la cultura della legalità e l’informazione corretta sull’uso delle opere dell’ingegno e sul made in Italy, favorendo l’avvio di campagne di sensibilizzazione e di comunicazione rivolte alla cittadinanza per informare i consumatori sui rischi, la pericolosità e i danni provocati dalle diverse forme di pirateria e di contraffazione delle opere dell’ingegno. Il Settore Presidio del Territorio della Polizia Locale di Milano, in particolare il Servizio Annonaria e Commerciale, fornirà il supporto tecnico agli operatori della Siae durante l’esecuzione di operazioni antipirateria e di contrasto alla contraffazione, con un costante scambio di dati sui risultati delle varie azioni condotte sul territorio comunale. Sarà inoltre istituito un tavolo di lavoro permanente con esponenti della Polizia Locale di Milano, della Siae e delle Associazioni, con compiti di analisi del fenomeno e studio degli interventi atti a reprimere la produzione e lo smercio di prodotti contraffatti. Periodicamente saranno poi verificate le diverse forme di collaborazione e i progetti attivati, con un costante scambio di dati sui risultati ottenuti e di informazioni sulle dinamiche del fenomeno, per attuare un costante monitoraggio dello stesso. Per il nuovo Segretario Generale Fapav, Massimo Civilotti "La firma da parte della Fapav, di questo Protocollo d’Intesa, intende riconfermare ed incrementare l’intensa e fruttuosa collaborazione con la Polizia Municipale riconoscendo il suo fondamentale ruolo nel contrastare sul territorio, in maniera efficace, con estrema competenza e professionalità, ogni forma di pirateria, rendendo un servizio di essenziale utilità alla città di Milano, alla Lombardia e, con l’esempio, all’intera nazione". "La firma di questo Protocollo di Intesa – commenta Luca Vespignani, Segretario Generale di Fpm – rappresenta un passaggio fondamentale nella collaborazione fra le Associazioni di categoria a tutela del diritto d´autore e le istituzioni. La cooperazione fra pubblico e privato, infatti, si è dimostrata in passato una delle armi più efficaci nella lotta ad un fenomeno che genera ingenti danni economici per le industrie di settore e pesanti perdite per le casse dello Stato. Il fatto che il protocollo venga sottoscritto con una città come Milano, rappresenta inoltre un gesto di grande valore simbolico". "L’impegno della Siae e di tutte le Forze dell’Ordine - ha concluso il Direttore regionale della Lombardia Franco Lionetti - che collaborano al controllo e alla repressione del commercio illecito, non si esaurisce nelle azioni repressive, ma continua con le necessarie operazioni di perizia del materiale sequestrato, anche autonomamente dalle Forze dell’Ordine, nonché con dichiarazioni e testimonianze richieste dall’autorità giudiziaria prima e durante il giudizio penale". La Sede di Milano della Siae ha compiuto nel 2005 nella regione Lombardia 215 operazioni antipirateria con 120. 000 supporti sequestrati; nel 2006 (con tutte le Forze dell’Ordine, compresa la Polizia Municipale) a fronte di 172 operazioni, sono stati sequestrati ben 410. 000 supporti .  
   
   
FICTION IN DVD: ACCORDO TRA SIAE E UNIVIDEO  
 
Siae e Univideo (Unione Italiana dell’Editoria Audiovisiva) hanno siglato un accordo che completa il quadro normativo in materia di "equo compenso", nel settore della pubblicazione dei prodotti dell’home entertainment. L’intesa prevede specifiche misure di compenso per l’edizione in Dvd di serie televisive straniere a favore degli autori della versione italiana dei dialoghi originali. L’entità dei compensi è stata adeguata all’andamento dei prezzi di mercato.  
   
   
PRIVACY: GUIDA PRATICA PER FACILITARE LA VITA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE  
 
Lunedì scorso avevamo dato notizia dell’adozione da parte del Garante della Privacy di tale guida che suggerisce gli opportuni comportamenti per mettersi in regola con le norme sulla protezione dei dati in maniera semplice ed efficace. Il manuale risponde ad esempio alle seguenti domande: quali sono le figure che in una impresa hanno la responsabilità sul corretto trattamento dei dati personali? Che cos´è la notifica al Garante e quando è necessario farla? Quando si deve richiedere il consenso di dipendenti e clienti? Quali misure vanno adottate per mettere in sicurezza i dati, soprattutto quelli sensibili? La "Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole e medie imprese", pensata come uno strumento agile a domande e risposte, affronta tutti i problemi ai quali un imprenditore si trova a dover far fronte quotidianamente e fornisce indicazioni sintetiche e soluzioni semplificate per un corretto trattamento dei dati personali. É inoltre integrata da un utile questionario per un´immediata verifica, da parte degli imprenditori, delle eventuali criticità. Tra le questioni affrontate dalla Guida, come e quando informare clienti e dipendenti sull´uso dei loro dati personali, come soddisfare le richieste di accesso ai loro dati da parte degli interessati, ma anche aspetti legati alla globalizzazione dei mercati e alla sempre maggiore necessità di trasferire dati personali all´estero. Il Garante, con questa Guida, risponde alle esigenze di piccoli e medi imprenditori -dice Giuseppe Fortunato, relatore del provvedimento- innanzitutto per semplificare e facilitare la loro vita, fornendo indicazioni utili per mettersi in regola senza ansia e burocrazia. Su questa linea il Garante intende anche proseguire, con spirito di piena collaborazione, un proficuo dialogo con gli operatori economici. A tal fine è anche in preparazione un vademecum".  
   
   
PRIVACY: STOP ALLE TELEFONATE INDESIDERATE  
 
Entro il prossimo 10 settembre i gestori e i call center devono essere adottate misure per il rispetto degli utenti ed interrompere così comportamenti illeciti. Con cinque provvedimenti, riguardanti alcuni dei principali gestori telefonici e società che operano in qualità di call center per conto degli stessi gestori e di altre importanti aziende, il Garante della Privacy ha prescritto una serie di misure affinché venga rispettata la riservatezza e gli altri diritti degli utenti. Società telefoniche e call center dovranno interrompere i trattamenti illeciti di dati, informando l´Autorità già entro il 5 luglio sullo stato di adempimento delle misure richieste, di carattere organizzativo, tecnico e procedurale, che andranno comunque adottate al più tardi entro il 10 settembre 2007. Il Garante si è riservato di adottare provvedimenti più drastici in caso di mancato adempimento, quali blocchi o divieti. In particolare, gestori e call center dovranno: interrompere l´uso indebito di numeri telefonici raccolti ed utilizzati a scopi commerciali senza il previsto consenso da parte degli interessati; regolarizzare le banche dati informando gli utenti e ottenendo da essi lo specifico consenso all´utilizzo dei dati per scopi pubblicitari; informare con la massima trasparenza gli utenti anche al momento del contatto sulla provenienza dei dati e sul loro uso; registrare la volontà degli utenti di non essere più disturbati; interrompere l´utilizzo illecito di dati per attivare servizi non richiesti (segreterie, linee internet veloci); effettuare controlli sui responsabili dei trattamenti svolti presso i diversi call center. I provvedimenti sono stati adottati all´esito di una intensa attività ispettiva effettuata nei mesi scorsi in tutta Italia nei confronti dei principali gestori telefonici e call center, avviata anche sulla base delle innumerevoli segnalazioni giunte dai cittadini. Le ispezioni degli uffici del Garante, in collaborazione con il Nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, hanno accertato trattamenti illeciti di dati personali e comportamenti non corretti nei confronti degli utenti, nonostante i richiami del Garante e lo specifico provvedimento generale adottato lo scorso anno dall´Autorità proprio per contrastare il fenomeno delle chiamate indesiderate effettuate per fini promozionali o per vendere direttamente prodotti e servizi, il cosiddetto "teleselling".  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA TIRRENIA  
 
Lo scorso 20 giugno 2007 il Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza relativa alla causa T-246/99 - Tirrenia Navigazione Spa, Caremar Spa, Toremar Spa, Siremar Spa e Saremar Spa / Commissione . In seguito a diversi reclami secondo cui le autorità italiane avrebbero concesso un aiuto di Stato al settore del trasporto marittimo senza averglielo previamente notificato, la Commissione ha avviato il 6. 8. 1999 un «procedimento di indagine» relativo ad un aiuto di Stato alle imprese del Gruppo Tirrenia di Navigazione (che comprende le sei società ricorrenti). Lo stato italiano ha concluso con queste una serie di accordi - sulla base di una legge del 1974 - che prevedono la concessione di sovvenzioni aventi per contropartita «obblighi di servizio pubblico (l´Osp)». La Commissione dubita che i provvedimenti adottati dall´Italia per garantire che la sovvenzione degli Osp sia limitata al minimo necessario per assicurare l´esecuzione degli Osp e, pertanto, circa la compatibilità degli accordi in esame con il mercato comune. Tirrenia di Navigazione, Adriatica di Navigazione, Caremar Spa, Toremar Spa, Siremar Spasaremar Spa, hanno inpugnato la lettera di avvio del procedimento dinanzi al Tpg, in quanto questa si riferisce agli aiuti intesi a compensare l´adempimento da parte loro degli Osp. Il Tribunale ha sospeso il procedimento 2 volte (nel 2001 e nel 2003) fino alla pronuncia della sentenza della Corte sul merito della causa C‑400/99, Italia/commissione, il 10 maggio 2005. Con questa, la Corte ha annullato la decisione impugnata «in quanto implicava, la sospensione del regime fiscale applicato all’approvvigionamento di carburante e di oli lubrificanti per le navi del gruppo Tirrenia». Nel frattempo la Commissione ha adottato la decisione 2005/163/Ce, relativa agli aiuti di Stato corrisposti dall’Italia alle compagnie marittime Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar e Toremar e li ha dichiarati compatibili con il mercato comune. Le ricorrenti hanno dedotto tre ordini di motivi: la competenza della Commissione ad esaminare il contenuto degli Osp; la violazione delle modalità di applicazione dell’articolo 88 Ce e del principio generale di tutela del legittimo affidamento; lo sviamento di potere per mancata adozione di provvedimenti istruttori e la mancanza di motivazione. Con la sentenza odierna, il Tpg respinge in toto il ricorso. Il testo integrale della sentenza è consultabile sul sito Internet della Corte, digitando www. Curia. Eu. Int . .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LICENZE PER RADIOFONIA MOBILE DI TERZA GENERAZIONE  
 
La Corte di giustizia europea con la sentenza pronunciata lo scorso 26 giugno 2007 nelle cause C-284/04 e C-369/04 (T-mobile Austria Gmbh e a. / Repubblica austriaca e Hutchison 3G Uk Ltd e a. / Commissioners of Customs & Excise) ha affermato che l’assegnazione da parte dello stato di licenze di telecomunicazionE Mobile 3g mediante asta non costituisce attività economica. Pertanto tale attività non rientra nell´ambito di applicazione della sesta direttiva Iva. Nel 2000, la Radiocommunications Agency (Regno Unito) e la Telekom-control-kommission (Austria) (Tck) hanno assegnato, mediante asta pubblica, alcune licenze per l´uso di determinati blocchi di frequenze relative all´offerta di servizi di telecomunicazione mobile secondo lo standard Umts/imt-2000 (detti anche servizi di telecomunicazione mobile di terza generazione - 3G). Le licenze sono state assegnate a diverse imprese (In Austria: T-mobile Austria Gmbh, 3G Mobile Telcommunications Gmbh mobilkom austria Ag, Hutchison 3G Austria, One Gmbh e Tra 3G Mobilfunk Gmbh, cui è subentrata la tele. Ring Telekom Service Gmbh. Nel Regno Unito: Hutchison 3G Uk Ltd, mmO2 plc, Orange 3G Ltd, T-mobile (Uk) Ltd et Vodafone Group Services Ltd) per un importo complessivo di canoni pari a 22,5 miliardi di sterline inglesi (38 miliardi di euro) nel Regno Unito e 831,6 milioni di euro in Austria. In quest´ultimo Stato erano già state assegnate in precedenza, con le stesse modalità, frequenze per l´offerta di servizi di telefonia mobile di seconda generazione (Gsm) e per il sistema di radiocomunicazioni europee Tetra. Nelle cause nazionali che hanno dato origine ai procedimenti pregiudiziali, le imprese interessate sostengono che la concessione dei diritti era un´operazione soggetta all´Iva e che quindi i canoni per l´uso delle frequenze erano gravati dall´Iva. I giudici rispettivamente aditi in tali cause hanno chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di chiarire se la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Cee, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme Iva, imponga di assoggettare all´Iva l´assegnazione delle dette licenze mediante asta da parte dell´autorità pubblica. In via preliminare, la Corte ricorda che solo le attività economiche sono soggette all´Iva. La nozione di «attività economica» comprende tutte le attività di produttore, di commerciante o di prestatore di servizi e, in particolare, le operazioni che comportino lo sfruttamento di un bene per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità. La Corte sottolinea che la funzione esercitata dalla Tck in Austria e dalla Radiocommunications Agency nel Regno Unito consiste nell’assegnare ad operatori economici, mediante asta, diritti d’uso riguardanti talune frequenze dello spettro elettromagnetico. Tali autorizzazioni consentono agli operatori economici di offrire al pubblico i loro servizi sul mercato delle telecomunicazioni mobili contro retribuzione. Questa funzione rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro interessato e costituisce lo strumento per dare attuazione alle condizioni previste dal diritto comunitario e dirette, tra l’altro, a garantire l’uso effettivo dello spettro di frequenze e ad evitare interferenze dannose tra sistemi di telecomunicazione radio e altri sistemi. La Corte afferma quindi che un´attività di questo tipo è una condizione necessaria e preliminare per l’accesso di operatori economici al mercato delle telecomunicazioni mobili. Tale attività da parte della competente autorità nazionale non configura una sua partecipazione a detto mercato, ma una funzione di controllo e di regolamentazione dell’utilizzo dello spettro elettromagnetico ad essa espressamente affidata. Sono poi gli operatori economici, titolari dei diritti accordati, che operano sul mercato, sfruttando il bene in questione per ricavarne introiti con un certo carattere di stabilità. Il fatto che la concessione dei diritti d’uso in esame abbia dato luogo al pagamento di un canone non è tale da modificare la qualificazione giuridica di quest’attività. Pertanto, la Corte dichiara che l’attribuzione di diritti d’uso di frequenze dello spettro elettromagnetico mediante asta da parte dell´autorità nazionale di regolamentazione, responsabile per l´assegnazione delle frequenze, non costituisce un’«attività economica» ai sensi della sesta direttiva Iva e, di conseguenza, non rientra nell´ambito di applicazione della direttiva stessa . .  
   
   
GIUSTIZIA EUROPEA: LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO  
 
La Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-305/05 (Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni, Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles, Ordine degli avvocati fiamminghi, Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles / Consiglio dei ministri) affermando che l´imposizione agli avvocati degli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di capitali quando essi partecipano a talune transazioni di natura finanziaria non collegate ad un procedimento giudiziario non viola il diritto a un equo processo. Tali obblighi sono giustificati dalla necessità di lottare efficacemente contro il riciclaggio. La Direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/Cee, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, costituisce uno dei principali strumenti internazionali di lotta contro il riciclaggio. Nel 2001 essa è stata aggiornata dalla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/Ce, conformemente alle conclusioni della Commissione e ai desideri espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati membri. A partire da tale momento, i notai ed i professionisti legali indipendenti, quali definiti dagli Stati membri, sono assoggettati alle disposizioni della direttiva, quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o immobiliare o agiscono in nome e per conto di società in ogni operazione finanziaria o immobiliare. Con due ricorsi proposti il 22 luglio 2004 da vari Consigli dell´ordine degli avvocati, è stato chiesto alla Cour d´arbitrage (Corte Costituzionale del Belgio) di annullare taluni articoli della legge belga di recepimento della direttiva. I ricorrenti sostengono, in particolare, che l´estensione agli avvocati degli obblighi di informare le autorità competenti qualora constatino fatti che sanno o sospettano essere connessi al riciclaggio di capitali e di trasmettere alle dette autorità le informazioni supplementari che queste ritengono utili, arreca un pregiudizio ingiustificato ai principi del segreto professionale e dell’indipendenza dell’avvocato, i quali costituirebbero un elemento primario del diritto fondamentale di ogni singolo ad un equo processo e al rispetto del diritto alla difesa. In tale contesto, la Cour d´arbitrage ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se l´imposizione agli avvocati degli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di capitali viola il diritto ad un equo processo (come garantito dall´art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu) e dall´art. 6, n. 2, Ue). La Corte ricorda che gli obblighi di informazione e di collaborazione si applicano agli avvocati solo nei limiti in cui questi assistono i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di talune operazioni essenzialmente di ordine finanziario e immobiliare, o qualora agiscano in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare. Come regola generale, tali attività, a causa della loro stessa natura, si situano in un contesto che non è collegato ad un procedimento giudiziario e, pertanto, si pongono al di fuori dell’ambito di applicazione del diritto a un equo processo. Sin dal momento in cui l’assistenza dell’avvocato è richiesta per l’esercizio di un incarico di difesa o di rappresentanza in giudizio o per l’ottenimento di consulenza sull’eventualità di intentare o di evitare un procedimento giudiziario, tale avvocato è esonerato dagli obblighi di informazione e collaborazione, essendo irrilevante se le informazioni siano state ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento. Un tale esonero è di natura tale da preservare il diritto del cliente ad un equo processo. Per contro, le esigenze connesse al diritto ad un equo processo non si oppongono al fatto che gli avvocati, quando agiscono nell’ambito preciso delle dette operazioni di ordine finanziario e immobiliare non aventi collegamento con un procedimento giudiziario, siano sottoposti agli obblighi di informazione e di collaborazione creati dalla direttiva, dal momento che tali obblighi sono giustificati dalla necessità di lottare efficacemente contro il riciclaggio di capitali che esercita un´influenza evidente sullo sviluppo della delinquenza organizzata, la quale costituisce a sua volta una minaccia particolare per le società degli Stati membri. Pertanto, la Corte dichiara che l´imposizione agli avvocati degli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio qualora partecipino a talune operazioni finanziarie non aventi collegamento con un procedimento giudiziario non viola il diritto a un equo processo . .  
   
   
DISPOSIZIONI VALUTARIE COMUNITARIE: LE NOVITÀ  
 
Lo scorso 15 giugno sono entrate in vigore le nuove disposizioni valutarie che obbligano i viaggiatori che entrano nell’Unione Europea o ne escono, e che portano con sé una somma pari o superiore a 10. 000,00 euro in contanti o in forme equivalenti di valuta, a presentare una dichiarazione alle autorità doganali. Le regole impartite rispondono ai nuovi indirizzi dell’Unione Europea che invita tutte le autorità doganali nazionali ad un controllo più ampio sui movimenti valutari verso la Comunità o da questa verso l’estero. Le nuove disposizioni rafforzano anche il sistema di monitoraggio sul riciclaggio del denaro nelle transazioni, introdotto dalla direttiva comunitaria 91/308/Eec. Le informazioni ottenute con le dichiarazioni o attraverso i controlli verranno rese disponibili alle autorità competenti per la lotta al riciclaggio e al finanziamento illecito del terrorismo. Queste nuove disposizioni armonizzano le regole comunitarie per assicurare un livello equivalente di controlli sui movimenti di denaro contante alle frontiere della Comunità e non impediscono alle Autorità Nazionali di adottare misure aggiuntive. Rimane invariata la normativa nazionale che prevede l’obbligo di dichiarare la valuta nei trasferimenti intracomunitari per somme superiori a 12. 500 euro .  
   
   
APRIL ITALIA: NUOVO PIANO INDENNITARIO SFERA INFORTUNI  
 
Nell’ottica di continuo ampliamento dell’offerta di prodotti di alto livello, April Italia, società commerciale di servizi assicurativi che si avvale di partner distributivi per collocare su tutto il territorio nazionale i propri prodotti costruiti con compagnie assicurative proprie e non, ha presentato al mercato il suo nuovo piano indennitario Sfera Infortuni. Il piano sanitario, assicurato da Axeria Prévoyance S. A. , compagnia assicurativa e riassicurativa del gruppo April con rating finanziario A – Standard & Poor’s, si posiziona sull’alto di gamma, rivolgendosi a un target elevato (come, ad esempio, liberi professionisti, dirigenti e imprenditori), e vanta una serie di caratteristiche che lo differenziano dal panorama tradizionale. È semplificato: dedotta la franchigia, il calcolo dell’indennizzo sull’Invalidità Permanente è immediato. È snello: non vi è nessuna richiesta di accertamenti, anche per il massimale di 600. 000 Euro. È pratico: ha solo 3 classi di rischio attività. È dinamico: prevede quotazioni su misura per adesioni con più di 50 persone. Sfera Infortuni, ha, inoltre, un valore etico, essendo proposto dalla Società di Mutuo Soccorso Primula o, in alternativa, da Cassa di Assistenza; il contributo può essere quindi defiscalizzato. La copertura del pacchetto garanzie base di Sfera Infortuni è prevista in caso di Decesso, Invalidità Permanente da Infortunio e Spese Mediche da Infortunio; le garanzie complementari facoltative prevedono invece Diaria da Ricovero o da Gesso e Indennità Giornaliera per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio. Sfera Infortuni va ad affiancare gli altri 7 prodotti della gamma retail di April Italia: Sfera Salute, Infa Infortuni Famiglia, Avantage Salute Aziende, Avantage Salute Persone, Asp Mutui, Asp Finanziamenti, Asp Affitti. La Divisione Retail, che prende in carico la responsabilità e lo sviluppo del mercato dei prodotti individuali dedicati alle persone, propone soluzioni personalizzate a seconda delle esigenze e delle richieste. Alla base di ogni prodotto risiede da una parte una forte spinta all’innovazione e, dall’altra, la necessità di coerenza con la filosofia aziendale che rende i prodotti April Italia fortemente riconoscibili. .  
   
   
LE TRE “S” FORNITE DA ANACOMP A SEGUITO DELL’ACQUISIZIONE DI CASELOGISTIX: SOFTWARE, SERVIZI E SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE LEGALI  
 
Anacomp Inc. , leader nell’offerta di soluzioni per la gestione documentale integrata nei processi di business, ha recentemente annunciato l’acquisizione di Caselogistix Inc. , fornitore di soluzioni per la gestione dei documenti a supporto di controversie legali. “L’unione di Anacomp e Caselogistix offre ora al mercato una piattaforma completa per la gestione delle controversie legali. ” - ha affermato Howard Dratler, Chief Executive Officer di Anacomp - “Non solo siamo in grado di offrire una vasta gamma di servizi e di supporto, ma siamo in grado di farlo con lo stesso elevato livello di qualità e sicurezza normalmente offerto dalla nostra azienda in America e in Europa. In questo modo, sia gli studi legali internazionali che i dipartimenti legali di grandi aziende potranno contare su un unico partner che risponda appieno a tutte le esigenze – sia di utilizzo di software specializzato che di servizi ad hoc - legate alla gestione delle controversie legali”. Il software di Caselogistix - integrato con le soluzioni di acquisizione d’immagini, scansione, indicizzazione e conversione, con i servizi per il Business Process Management, nonché con l’illimitata capacità di archiviazione dei data center di Anacomp – è ora in grado di offrire agli studi e ai dipartimenti legali delle aziende l’accesso ad una delle soluzioni più ampie e complete attualmente presenti sul mercato. Poter disporre di una soluzione a 360° per gestire le controversie legali consente agli uffici preposti di non dare più in outsourcing una parte importante dei loro dati spesso critici per il buon esito delle cause. Avere la certezza che le proprie informazioni siano processate e archiviate all’interno di un unico repository a cui solo gli utenti autorizzati possono accedere direttamente attraverso un’unica interfaccia, garantisce un elevato grado di sicurezza nel trattamento di informazioni sensibili. Alcuni benefici derivanti dall’acquisizione sono: integrazione tra l’interfaccia utente dinamica e flessibile di Caselogistix e un servizio completo di supporto che raccoglie, processa, converte tutti i dati necessari alle controversie legali; semplice transizione dei dati dal desktop di Caselogistix al repository gestito da Anacomp (capacità di archiviaizone illimitata, alto livello di scalabilità e sicurezza nonchè effettiva diminuzione dei costi). Questa flessibilità consente agli utenti di continuare ad utilizzare la tecnologia corrente e minimizza, ad es. , i tempi di fermo dovuti alla necessità di organizzare nuovi training sull’utilizzo della soluzione ecc. ; disponibilità di nuove funzionalità incluse nella piattaforma di gestione delle controversie combinate con nuovi servizi di consulenza professionale; disponibilità di un’unica piattaforma di gestione per tutti gli uffici worldwide dei grandi studi legali, grazie alla possibilità di utilizzare il software in lingue diverse e di rivedere i documenti nel formato nativo .  
   
   
CROSSGATE DIVENTA MOBILE  
 
Hutchison 3G gestisce l’invio delle proprie fatture con Business Integration Platform. Grazie a Crossgate - azienda focalizzata nell’offerta di servizi “on demand” per l’ottimizzazione dei processi interaziendali - l’azienda di telecomunicazioni Hutchison 3G Austria ha recentemente rivoluzionato il proprio processo di spedizione delle bollette dei cellulari ai propri clienti: sono stati inviati agli abbonati e-mail e Sms che li hanno informati della possibilità di scaricare le proprie fatture direttamente dal sito di Hutchison 3G in un’apposita area protetta. Crossgate ha fornito all’azienda la tecnologia necessaria alla messa a punto di questo servizio, incluso il supporto per l’archiviazione dei documenti e la gestione delle firme elettroniche a prova di alterazione. Hutchison 3G Austria è una filiale di Hutchison Whampoa Ltd. , gruppo basato a Hong Kong. Oltre ai tradizionali prodotti e servizi di telefonia mobile, questa azienda specializzata in comunicazione consente ai propri clienti di utilizzare qualunque tipo di comunicazione multimediale attualmente disponibile. Non solo telefonia, Sms e Mms: la gamma di servizi offerta include il servizio di videochiamata, video musicali e televisione mobile, tutti standard compatibili con cellulari Umts. I servizi “eInvoicing” di Crossgate vengono utilizzati per inviare elettronicamente le fatture agli utenti. Il servizio prevede l’aggiunta della firma elettronica qualificata dall’ente certificatore a. Trust (ente Austriaco) ad ogni documento Pdf. In seguito, con l’ausilio dei meta dati in formato Xml, tutte le fatture vengono registrate in un apposito archivio Web. I potenziali destinatari possono essere avvisati via e-mail e possono dunque accedere ai propri documenti attraverso il portale Hutchison grazie a una semplice procedura di ‘single sign-on’. La firma digitale viene automaticamente validata prima che il file sia reso disponibile all’utente. Per ottenere le proprie fatture attraverso questo nuovo canale, gli utenti Hutchison non devono acquistare alcun software aggiuntivo: è sufficiente che abbiano a disposizione un’applicazione e-mail per ricevere i messaggi di avviso, un browser Web e un pacchetto Adobe Acrobat Reader, disponibile gratuitamente e in grado di consentire loro la visualizzazione e la stampa dei documenti. Grazie all’archiviazione Web delle fatture, non è più importante se o quando la fattura è stata stampata poiché il file in questione può essere consultato in qualunque momento sul portale dell’utente. “Grazie alla fatturazione elettronica, tutti i nostri clienti possono gestire in modo efficiente le proprie fatture premendo semplicemente alcuni pulsanti. Inoltre, stiamo contribuendo attivamente alla salvaguardia dell’ambiente sul lungo periodo: da quando abbiamo iniziato ad utilizzare questo sistema, sono state risparmiate due tonnellate di carta al mese” spiega Berthold Thoma, Ceo di Hutchison 3G Austria. “Il nostro partner Crossgate ci ha offerto la competenza tecnica e l’esperienza necessaria a implementare la nostra soluzione in tempi brevi. ” “Hutchison 3G Austria è una realtà di grande prestigio nel mercato delle telecomunicazioni, e siamo lieti di aver messo a disposizione di questa azienda la nostra tecnologia e i nostri servizi, commenta Antonio Brissa, Presidente di Crossgate Italia. “I processi di fatturazione elettronica si stanno sempre più affermando e Hutchison 3G Austria ha saputo coglierne appieno i grandi benefici, scegliendo i servizi semplici, flessibili e all’avanguardia garantiti dall’implementazione di “eInvoicing”. Crossgate Italia, presente nel nostro paese dal 2006, è l’azienda di origine tedesca – nata nel ‘99 come indatex - focalizzata nell’offerta di servizi “on demand” per l’ottimizzazione dei processi interaziendali. La missione di Crossgate è la facilitazione della cross-automation che include l´integrazione Edi tradizionale o innovativa (xml, web services), la collaborazione mediante portali Web (Webedi), la dematerializzazione della fattura, la scansione anticipata dei documenti con l´integrazione dei sistemi Erp e l´archiviazione sostitutiva. Tutti i servizi che Crossgate offre in questo ambito sono basati sulla Business Integration Platform (B. I. P. ), la più grande piattaforma Europea di transazioni centralizzate. I principali soci di Crossgate sono il gruppo imprenditoriale tedesco von Amerongen, la famiglia di Dietmar Hopp, co-fondatore ed ex Ceo di Sap e di recente anche il gruppo Al-jomaih, uno dei più grandi conglomerati di affari dell’Arabia Saudita.