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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 03 Settembre 2007 |
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INTERNET: CRESCE USO MAIL CERTIFICATA |
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Le raccomandate elettroniche certificate inviate dagli italiani sono 24 milioni: in soli 60 giorni sono aumentati del 65,01%. I domini sono saliti del 42,52%. Gli utenti maggiori sono la pubblica amministrazione (32%), le aziende bancarie, finanziarie e assicurative (20%), le imprese industriali (18%), le camere di commercio (12%), le associazioni sindacali ed imprenditoriali (4%), i comparti del welfare e della sanità (2%). Il restante 9% tra vari settori. |
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INTERNET: DILAGA L’UTILIZZO DEL PDF PER LO SPAM |
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Ibm X-force ha rilevato un nuovo trend nella diffusione dello spam: l´uso dei file Pdf. Secondo la ricerca dallo scorso 26 giugno le prime minacce di spam che utilizzano il Pdf hanno raggiunto il 3-4% di tutto lo spam prodotto. Nei giorni successivi lo spam Pdf-based è diminuito e la percentuale complessiva si è assestata sul 2%; lo scorso 6 luglio questo tipo di spam ha avuto un nuovo picco e ha raggiunto una percentuale del 6-8%. Già nel 2005 gli spammer avevano scoperto una nuova tecnica per eludere i sistemi di identificazione dello spam basati sul testo: lo spam basato sulle immagini. Quella che era un´attività di nicchia purtroppo è diventata una tecnica che nel corso del 2006 lo spam image-based ha rappresentato circa un terzo di tutto lo spam prodotto. . |
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INTERNET: DUE NUOVI DECRETI LEGSLATIVI |
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Nel corso della riunione n. 61 del 27 luglio 2007 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee, Emma Bonino, e del Ministro dello Sviluppo economico, Bersani, ha approvato, un decreto legislativo relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori del mercato interno ed un altro che disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra imprese. In entrambi i casi si amplia ulteriormente il campo delle condotte sanzionabili e si rafforzano le competenze dell´Antitrust. Il consumatore è così un cittadino di serie A in ogni Stato europeo: per lui scattano in ogni paese membro le stesse identiche protezioni contro pratiche commerciali scorrette e aggressive anche se offerte attraverso un sito web all´estero. Nella lista nera dei dieci comportamenti vietati anche vietato effettuare ripetute sollecitazioni commerciali per posta elettronica. |
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PRIVACY: ACCERTAMENTI FISCALI SOLO CON DATI SICURI |
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La collaborazione tra Fisco ed enti locali per la lotta all´evasione fiscale deve garantire la sicurezza della trasmissione dei dati per via telematica. È la condizione posta dal Garante in un parere espresso su uno schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate che riguarda le modalità di partecipazione dei comuni all´accertamento fiscale. Entro il 30 novembre 2007 l´amministrazione finanziaria dovrà implementare il livello di sicurezza di Siatel, il sistema per la trasmissione telematica delle informazioni, integrandolo con misure che irrobustiscano le procedure di autenticazione e che limitino nel tempo e nella localizzazione sulla rete la possibilità di acceso ai dati. Nel caso di accessi particolari o di utilizzo di determinati dati, ci si potrà avvalere anche su sistemi di strong authentication, basati su caratteristiche biometriche. I municipi, o le società e gli enti partecipati da loro incaricati, potranno comunicare all´amministrazione finanziaria dati anagrafici, codice fiscale e partita Iva delle persone fiscalmente domiciliate nel comune (o ritenute collegate al territorio comunale) nei confronti delle quali verranno rilevati e segnalati fatti, atti e negozi che evidenziano comportamenti evasivi ed elusivi (c. D. "segnalazioni qualificate"). Le comunicazioni, con l´esclusione di dati sensibili e giudiziari, potranno riguardare i seguenti ambiti di intervento: commercio e professioni, proprietà edilizie e patrimonio immobiliare, residenze fittizie all´estero, disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva. A loro volta i comuni che ne faranno richiesta potranno ricevere dall´Agenzia delle entrate dati relativi ai bonifici bancari e postali per le ristrutturazioni edilizie, informazioni sulle utenze (energia elettrica, acqua e gas), sulle denunce di successioni, sui contratti di locazione di immobili. |
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PRIVACY: QUANDO IL DATO È PERSONALE |
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I Garanti Ue hanno approvato a Bruxelles (Wp136: Parere 4/2007 sul concetto di dato personale, presto pubblicato sul sito http://ec. Europa. Eu/. Htm) un documento sul concetto di dato personale, citandone alcuni esempi: il volto di un cliente filmato da una telecamera di sorveglianza, il disegno di un bambino che ritrae episodi di vita famigliare in un caso di maltrattamenti, i graffiti metropolitani "firmati" dai writers: in tutti questi casi c´è di mezzo un dato "personale" perché, in maniera diversa, tutte le informazioni sono riferite ad una persona fisica identificata o identificabile. ). L´intento dei Garanti europei è quello di chiarire meglio l´ambito della nozione di "dato personale" fornendo alcune indicazioni concrete che possano facilitare l´applicazione delle disposizioni della direttiva 95/46 ai trattamenti effettuati con le nuove tecnologie (quali l´Rfid) o in contesti altamente tecnologici (e-Government, cartelle cliniche elettroniche, ecc. ). Il punto di partenza è, naturalmente, la definizione di dato personale contenuta nella direttiva ("qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile"), che è stata analizzata con l´ausilio di esempi tratti dai casi affrontati nei vari Paesi Ue dalle Autorità di protezione dei dati. Quali sono i punti fermi emersi dall´analisi? Innanzitutto, il fatto che nell´intenzione del legislatore comunitario l´ambito del concetto di dato personale è assai ampio ("qualsiasi informazione"), pur con i correttivi che la direttiva stessa prevede. Questa è la posizione sostenuta anche dalla Corte europea dei diritti umani e dalla Corte europea di giustizia ogniqualvolta hanno affrontato casi concernenti possibili violazioni del diritto alla vita privata. Dunque, se da un lato non si deve dare un´interpretazione eccessivamente estensiva delle norme in materia di protezione dati, dall´altro non si devono neppure introdurre troppi limiti nell´interpretazione del concetto di "dato personale". Qui giocano un ruolo importante le Autorità di protezione dati: che devono essere attente a cogliere tutte le "zone d´ombra" nel trattamento dei dati personali, ma anche effettuare un bilanciamento adeguato dei diritti che sono in gioco caso per caso. E la direttiva offre già gli strumenti più idonei a raggiungere questo obiettivo. In secondo luogo, proprio l´analisi delle centinaia di esempi selezionati dalle Autorità di protezione dati – spesso particolarmente "scottanti" o controversi – consente di tracciare una strada interpretativa equilibrata che garantisca i diritti delle persone. Così, partendo dagli elementi costitutivi della definizione di dato personale contenuta nella direttiva, "qualsiasi informazione" significa, ad esempio, che le istruzioni impartite dal cliente alla propria banca e registrate su nastro sono un dato personale, ma lo sono anche le immagini filmate da un impianto di videosorveglianza nella misura in cui i singoli individui siano riconoscibili. Un dato biometrico (l´impronta digitale) è un dato personale perché identifica una persona, ma i campioni di tessuto (o il dito) dai quali si estraggono i dati biometrici non sono dati personali di per sé – tuttavia, le operazioni effettuate per estrarre tali informazioni biometriche configurano un trattamento di dati personali (e in realtà sono state previste norme apposite per tali trattamenti). Peraltro, un´informazione può "riguardare" una persona fisica identificata o identificabile sotto vari aspetti: perché l´oggetto dell´informazione è chiaramente una persona fisica (è il caso più semplice: i risultati di un esame medico "riguardano" il paziente che si è sottoposto all´esame); oppure perché la finalità del dato raccolto è, alla luce delle circostanze specifiche, quella di "incidere" in qualche modo su una persona specifica (si pensi ad un elenco delle chiamate effettuate da una postazione telefonica in un ufficio; oppure, infine, perché l´informazione, se trattata, è suscettibile di generare risultati specifici sui diritti e gli interessi di una determinata persona (come nel caso del trattamento di dati di localizzazione effettuato da una società di taxi per migliorare la qualità del servizio, che però ha conseguenze importanti sui singoli tassisti in quanto il loro comportamento finisce per essere monitorabile). Quanto all´identificabilità, questa può essere "diretta" o "indiretta", secondo la direttiva; per capire se una persona sia "indirettamente identificabile", occorre valutare tutte le circostanze del caso specifico: così, notizie di stampa su un vecchio procedimento penale che aveva avuto grande risonanza possono costituire un dato personale poiché è possibile ricostruire l´identità della persona di cui si parla andando a consultare vecchi numeri del giornale; informazioni apparentemente frammentarie e prive di riferimenti diretti all´identità di una persona (il nome) costituiscono dato personale nella misura in cui il titolare le ha raccolte con l´intento di utilizzarle per identificare una determinata persona e possiede presumibilmente i mezzi per ricostruire tale identità (si pensi alla videosorveglianza, il cui scopo è esattamente quello di favorire l´eventuale identificazione di determinati soggetti, o agli indirizzi Ip raccolti per individuare presunte violazioni del copyright, come in casi recenti relativi al fenomeno del "peer-to-peer"). Infine, la direttiva parla di informazioni concernenti una "persona fisica": ciò deve intendersi come una persona fisica vivente, perché la personalità giuridica ha inizio con la nascita e termina con la morte dell´individuo. Tuttavia, il trattamento di dati relativi a defunti può essere un trattamento di dati personali in determinate circostanze: perché la legge nazionale lo ammette, oppure perché esistono interessi legittimi del defunto (onore, immagine) che continuano a necessitare tutela anche dopo la morte. E anche le persone giuridiche possono godere della stessa tutela: la Corte europea di giustizia ha chiarito che "nulla impedisce che uno Stato membro estenda la portata della normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46 a settori non compresi nell´ambito di applicazione di quest´ultima, purché non vi osti alcuna altra disposizione del diritto comunitario". Così hanno fatto, ad esempio, Italia, Austria e Lussemburgo, dove la tutela offerta dalla legge alle persone fisiche è stata estesa anche al trattamento di dati concernenti persone giuridiche. Il criterio-guida, come ricordato più volte dai Garanti, è la necessità di assicurare la tutela di diritti fondamentali quali il diritto al rispetto della vita privata, che viene affermato anche dall´articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani. . |
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PRIVACY: NESSUNA E-MAIL SU SITI SENZA CONSENSO |
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Il Garante della Privacy ha ordina ad un quotidiano di cancellare una lettera privata dal suo sito, anche se inviata via e-mail a più persone, senza il consenso dell´autore e dei destinatari. Il principio è stato ribadito dal Garante a seguito del ricorso presentato dal capo di un´associazione religiosa che aveva lamentato la pubblicazione di una e-mail su un quotidiano a diffusione nazionale, a lui indirizzata, contenente fatti confidenziali e riguardanti la propria vita intima. Il giornale aveva pubblicato un articolo sulla poligamia e si era servito della e-mail che l´ex moglie del ricorrente, dopo esser stata ripudiata, aveva inviato a lui e, per conoscenza, ad altre quattro persone. L´invio della lettera a diversi destinatari avrebbe attenuato, secondo l´editore del quotidiano, la natura riservata della corrispondenza. Ma l´autrice della lettera ha negato di aver dato il proprio consenso alla pubblicazione del suo scritto. Nell´accogliere il ricorso, il Garante ha ordinato la cancellazione della lettera dall´edizione on line del quotidiano, in quanto il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico può avvenire senza consenso solo quando riguarda fatti di interesse pubblico e nel rispetto dell´essenzialità dell´informazione. . |
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SPAMMING: VIETATO IL TRATTAMENTO DEI DATI AD UN SITO INTERNET E A DUE SOCIETÀ CHE INVIAVANO FAX PROMOZIONALI |
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Il Garante ha emsso nuovi provvedimenti contro l´invio di e-mail e fax pubblicitari indesiderati, vietando l´uso illecito di dati personali a fini di marketing a tre società che operavano senza consenso dei destinatari. Nel primo caso, a seguito della segnalazione di un utente che lamentava la ricezione di e-mail pubblicitarie indesiderate, il Garante (doc. Web n. 1424068) ha vietato il trattamento dei dati ad un sito Internet che promuoveva libri. Chiamata a dar conto del proprio operato l´azienda dichiarava di utilizzare una mailing list per l´invio mensile di un messaggio "memo" relativo ai libri presentati sul sito e, ritenendolo lecito, inviava ai nuovi utenti, reperiti in rete, un messaggio pubblicitario, insieme alla richiesta del consenso. Nel vietare il trattamento dei dati il Garante ha ribadito non si possono inviare e-mail per pubblicizzare un prodotto o un servizio senza aver prima ottenuto il consenso del destinatario, e che è necessario ottenerlo prima di effettuare qualunque uso dell´indirizzo di posta elettronica. Negli altri due casi (doc. Web n. 1433939 e n. 1433896), invece, i segnalanti lamentavano la ricezione di pubblicità indesiderata via fax da parte di aziende che promuovevano servizi. Di fronte all´Autorità, le società hanno dichiarato che i messaggi pubblicitari erano rivolti a soggetti economici presenti negli elenchi "categorici" (es. Pagine gialle) e non a consumatori e, quindi, ritenevano di potersi avvalere di una disposizione di carattere generale del Codice della privacy che permette di prescindere dal consenso degli interessati, quando il trattamento riguarda informazioni relative allo svolgimento di attività economiche. Tuttavia, secondo quanto affermato dai segnalanti, i dati personali erano presenti solo su elenchi telefonici ordinari e utilizzabili quindi solo per comunicazioni interpersonali, non avendo fornito alcun consenso per il loro uso a fini di marketing. Né, dalla documentazione è risultato che sia stato richiesto un successivo consenso dei destinatari. |
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PRIVACY: MAGGIORI GARANZIE PER I PAZIENTI |
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I comuni non possono chiedere ai medici generalità o altre informazioni che identifichino le persone visitate a domicilio nelle aree ztl. Ai medici, inoltre, è vietato presentare documenti contenenti dati personali dei pazienti per la contestazione delle multe. Lo ha prescritto il Garante in seguito ad alcune segnalazioni di medici che avevano effettuato delle visite a pazienti domiciliati in zone ztl ed erano stati multati perché privi di permesso. Nelle segnalazioni si manifestava una doppia esigenza: consentire alla categoria l´esercizio della propria attività di urgenza senza essere sanzionata e, nel contempo, garantire il diritto del paziente residente in una ztl a non subire violazioni della privacy. In particolare i medici chiedevano di verificare se le procedure adottate dal comune per il rispetto delle norme di circolazione dei veicoli all´interno delle zone a traffico limitato - comunicazione dei dati anagrafici del paziente, luogo e ora della visita, del codice regionale o di una dichiarazione della stessa persona visitata - fossero compatibili con le norme sulla protezione della privacy. E se fosse inoltre corretta la prassi di alcuni uffici territoriali di governo di chiedere una analoga documentazione per l´accoglimento dei ricorsi presenti dai medici contro le multe. Nel definire le segnalazioni il Garante ha ritenuto sproporzionate e non indispensabili le richieste rivolte ai medici da parte dei comuni. L´accertamento delle violazioni per l´accesso alla ztl, può essere perseguito infatti, secondo l´Autorità, attraverso altre modalità, parimenti efficaci, ma rispettose del diritto alla protezione dei dati personali, quali, ad esempio, la comunicazione dell´indirizzo e del numero civico presso il quale è stato prestato intervento, la targa del veicolo del medico che ha effettuato la visita, il numero di iscrizione all´ordine professionale. L´autorità ha stabilito, inoltre, che, in caso di ricorso, gli uffici territoriali di governo non possono sollecitare la produzione di documenti contenenti generalità o altre informazioni delle persone visitate in grado di rilevare le condizioni di salute. In questi casi è prevalente infatti, il diritto alla riservatezza dei pazienti . |
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DIRITTO D’AUTORE: LA GDF HA SEQUESTRATO TESTI UNIVERSITARI FOTOCOPIATI ILLEGALMENTE |
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La Guardia di Finanza, dopo aver effettuato le necessarie perquisizioni con il coordinamento dei funzionari S. I. A. E. Di Milano, ha denunciato otto titolari di copisterie e negozi delle zone universitarie di Milano che riproducevano e vendevano illecitamente testi didattici fotocopiati. Altre 38 persone sono state segnalate. La multa inflitta ai negozianti è complessivamente pari a circa 500. 000 euro. Sono stati sequestrati quasi 5. 000 testi universitari, in formato cartaceo o digitale, due personal computer, sette hard disk e sei dvd contenenti riproduzioni illecite di libri tutelati dal diritto d´autore. |
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DIRITTO D’AUTORE: CONVEGNO E TAVOLA ROTONDA A VENEZIA |
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Dal 30 agosto al 5 settembre 2007", a Venezia si terrà la quarta edizione delle Giornate degli Autori – Venice Days, rassegna dedicata al film d’autore nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia, promossa dall´Anac (associazione degli autori italiani di cinema) e dall´Api (Autori Produttori Indipendenti) e realizzata d’intesa con La Biennale Cinema. Nell’ambito della manifestazione, il 5 settembre alle 15. 00 all’Hotel Excelsior di Venezia (Salone Tropicana) si svolgerà la tavola rotonda “All’arrembaggio! Combattiamo i pirati", organizzata dalla Società Italiana Autori Editori e dalle "Giornate degli Autori" Parteciperanno il Presidente della S. I. A. E. Giorgio Assumma, il Presidente delle Giornate degli Autori Roberto Barzanti, i Vice Presidenti delle Giornate degli Autori Emidio Greco e Francesco Maselli, il Presidente dell’Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive) Paolo Ferrari, il Presidente di Univideo (Unione Italiana Editoria Audiovisiva) Davide Rossi, il Presidente della Fapav (Federazione Antipirateria Audiovisiva) Filippo Roviglioni e il Direttore della Sezione Cinema della S. I. A. E. Lucia Bistoncini. Durante la tavola rotonda sarà presentato in anteprima lo spot "Il Pirata", realizzato dalla S. I. A. E. E dall’Anica contro la pirateria cinematografica e musicale. In concomitanza con la tavola rotonda, alla Casa degli Autori e all’Hotel Excelsior sarà allestito un punto informativo S. I. A. E. In cui gli associati, gli utilizzatori e i visitatori potranno acquisire informazioni sulle funzioni e sui servizi offerti dalla Società. |
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OBBLIGO SCOLASTICO: CHIARIMENTI MINISTERIALI SULL´ETÀ MINIMA DI AMMISSIONE AL LAVORO |
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Con la nota del 20 luglio 2007, prot. N. 25/I/0009799, il Ministero del Lavoro ha precisato che a partire dal 1° settembre 2007 l’età minima per essere ammessi al lavoro è di 16 anni, poiché l’età minima di ammissione al lavoro non può essere inferiore all’età in cui cessa l’obbligo scolastico. Il passaggio dell’età minima da 15 a 16 anni è effetto dell’art. 1, comma 622. Della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge Finanziaria 2007) che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo scolastico a 10 anni. |
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USURA: ACCORDO QUADRO PER LA PREVENZIONE DELL’USURA E PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DEL RACKET, DELL’ESTORSIONE E DELL’USURA |
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Lo scorso 31 luglio 2007, il Ministero dell’Interno, la Banca d’Italia, l’Abi, l’Anci, l’Upi, la Associazioni imprenditoriali e le Associazioni e Fondazioni antiracket e antiusura hanno siglato un accordo quadro al fine di promuovere iniziative volte a contenere la diffusione dei fenomeni criminali, di incrementare gli strumenti di sostegno delle Pmi in momentanea difficoltà e di rendere più proficuo il rapporto tra banche, associazioni imprenditoriali e confidi, nella prospettiva della massima operatività dei fondi di prevenzione, gestiti dai confidi, e del potenziamento dell’attività di collaborazione finalizzata al contrasto del fenomeno criminoso dell’usura. L’accordo prevede la costituzione di un Osservatorio per la verifica dell’applicazione sul territorio dell’accordo stesso e per il monitoraggio delle attività antiracket e antiusura nonché a promuovere iniziative di informazione sull’utilizzazione dei fondi antiusura e ad incrementare l’attività di microcredito. L’abi e le banche si sono assunti impegni specifici – come ad esempio l’individuazione di referenti incaricati di seguire l’iter istruttorio delle pratiche di fido garantite dai confidi tramite i fondi di prevenzione dell’usura - e meccanismi che favoriscano la rapidità di risposte relative alle richieste di affidamenti e garanzie. A livello provinciale, i Prefetti provvederanno ad applicare l’accordo, curando il coinvolgimento dei soggetti firmatari dello stesso. |
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AUSILIARI DEL TRAFFICO: SOLO MULTE PER SOSTA |
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16777/07, accogliendo il ricorso di un´automobilista contro una sentenza del giudice di pace di Roma, ha annullato la sentenza di merito e ribadito che gli ausiliari del traffico possono elevare multe soltanto per violazioni di divieto di sosta. Nel caso di specie, la donna, cui era stata presentata una contravvenzione perché sorpresa a circolare nella corsia di percorrenza riservata ai mezzi pubblici, lamentava l´incompetenza assoluta dell´accertatore. La seconda sezione civile della Suprema Corte ha dato ragione alla ricorrente motivando così la decisione: "il legislatore ha avuto cura di puntualizzare che le funzioni dell´ausiliare riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non a evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati". I giudici di legittimità hanno ricordato che "è significativo che al personale in esame può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli", ma esclusivamente nei casi in cui "venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta", o "in seconda fila", oppure "negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei veicoli". Laddove, invece, le violazioni "consistano in condotte diverse", secondo i giudici, come nella fattispecie loro sottoposta, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, "l´accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico". Il Comune di Roma è stato condannato a pagare tutte le spese "di lite". |
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