|
|
|
LUNEDI
|
 |
 |
Notiziario Marketpress di
Lunedì 30 Marzo 2009 |
 |
|
 |
INTERNET: AUMENTERANNO CYBER CRIMINI |
|
|
 |
|
|
Durante la conferenza “Octopus Interface”, promossa dal Consiglio d´Europa, gli esperti hanno evidenziato che un mondo sempre più digitalizzato porterà inevitabilmente a un enorme aumento dei cyber criminali, Qualcuno prevede vere e proprie guerre per il controllo di Internet. Crescerà anche il numero di casi in cui per provare un crimine nel mondo reale sarà necessario raccogliere e utilizzare durante il processo prove digitali. |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
SICUREZZA A RISCHIO PER UN TERZO DEGLI UTENTI INTERNET CHE UTILIZZA LA STESSA PASSWORD PER TUTTI I SITI WEB |
|
|
 |
|
|
Secondo un recente sondaggio (condotto online, nel mese di marzo 2009, 676 partecipanti) di Sophos, società leader a livello mondiale nel settore della sicurezza informatica e nella tecnologia di controllo dell’accesso alla rete (Nac), solo il 19% salvaguarda la propria sicurezza usando password differenti, mentre un terzo degli intervistati persevera nell’utilizzo della stessa password per ogni sito web al quale accede. Di qui l’esortazione a valutare la complessità delle password in uso e a sceglierne una differente per ogni singolo account di accesso, al fine di ostacolare le intrusioni degli hacker e di proteggere dati personali e aziendali. Il monito lanciato da Sophos fa seguito a una serie di recenti attacchi informatici, nei quali gli hacker sono riusciti a decifrare le password, violando account di posta elettronica sul Web e infiltrandosi nei siti di social networking. Malgrado clamorosi episodi di violazione della sicurezza come quello che ha coinvolto l’account di Hotmail del Ministro della Giustizia britannico Jack Straw e sebbene i criminali informatici siano riusciti a intrufolarsi negli account di Twitter di alcuni personaggi famosi dopo averne decifrato la password di accesso, un terzo degli utenti persevera nell’utilizzo della stessa password per ogni sito web al quale accede. Alla domanda “Usate la stessa password per più di un sito web” il 33% ha risposto “Sì, sempre”, il 48% ha detto “Uso alcune password diverse, mentre il 19% ha risposto “No, mai”. Secondo gli esperti Sophos, molti utenti continuano a sottovalutare l’importanza di scegliere password complesse. Tre anni fa, alla stessa domanda, il 41% aveva risposto di utilizzare la stessa password per tutti i siti web, mentre solo il 14% aveva dichiarato di usarne una di volta in volta diversa. “È preoccupante che a distanza di tre anni pochissimi utenti sembrino aver acquisito consapevolezza dei rischi connessi all’utilizzo di password identiche e facili da decifrare per ogni sito che visitano”, ha dichiarato Walter Narisoni, Sales Engineer Manager di Sophos Italia. “A causa della crescente popolarità dei social network e di altri siti Internet, gli hacker hanno l’imbarazzo della scelta tra i bersagli da colpire e, usando la stessa password di accesso a Facebook, Amazon e ai conti bancari online, gli utenti facilitano loro la vita. Una volta decifrata, è solo una questione di tempo prima che i truffatori riescano ad accedere ad altri account e a mettere le mani su informazioni riservate per sfruttarle poi a fini di lucro”. Sophos raccomanda agli utenti di non scegliere come password parole tratte da un dizionario, perché gli hacker le individuano abbastanza facilmente usando dizionari elettronici che provano ogni parola finché non trovano quella giusta. È importante, inoltre, non scegliere password comuni come “amministratore” o “1234”, perché sono le prime opzioni ad essere verificate dagli hacker. Ad esempio, il worm Conficker usa elenchi di 200 password comuni nel momento in cui tenta di accedere ad altri computer in rete. Ciò significa che se il Pc di un dipendente è infetto, l’intera rete aziendale rischia di essere rapidamente violata se le password in uso non sono abbastanza complesse. “È chiaro che gli utenti scelgono parole riportate sul vocabolario perché sono molto più facili da ricordare”, ha aggiunto Narisoni. “Un ottimo stratagemma consiste nello scegliere una frase e usare la prima lettera di ogni parola per formare la password. Per aumentarne la complessità e dormire sonni tranquilli, si può sostituire una parola con un numero e scrivere, ad es. , 1 al posto di ‘un/uno’. Il problema di dover tenere a mente parecchie password permane, tuttavia esistono alcuni validi sistemi di gestione delle password che le criptano e consentono di accedervi solo con la master password ovvero la password principale. Ovviamente, è indispensabile che questa sia il più possibile complessa”. Per ulteriori informazioni, tra cui un video e un podcast che offrono consigli su come scegliere password sicure, visitare: http://www. Sophos. Com/blogs/gc/g/2009/03/10/password-website/. . |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
REGISTRAZIONE DI UN DOMINIO .COM, .NET E .ORG |
|
|
 |
|
|
L´unica società responsabile della sottoscrizione dei primi tre nomi di dominio, è la Network Solutions. Prima di sottoscriverne uno, è importante verificare che il nome preselto, non sia già stato registrato da qualche d´un altro. Una volta effettuato il controllo, è necessario inserire i propri dati partendo dalla pagina www. Networksolutions. Com, fornire le informazioni richieste circa il sito internet richiamato tramite il dominio che si vuole registrare, confermati i dati, si riceverà una mail di conferma cui bisognerà rispondere senza apportare alcuna modifica di sorta. Da questo si è in possesso di un numero identificativo da usare per entrare in contatto con la società. Entro pochi giorni si entrerà in possesso del proprio dominio e versare alla i dollari necessari per l´acquisto del nome. Solo dopo ci arriverà la fattura della società americana . |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
REGISTRAZIONE DI UN DOMINIO .IT |
|
|
 |
|
|
L´ente che si occupa del suffisso italiano è la Ra (Ragistration authority). Un Tld . It (Top level domain italiano) necessita di procedure di registrazione e condizioni di registrazione esponenzialmente più burocratiche dei corrispettivi domini internazionali. I domini . It hanno le seguenti caratteristiche di registrazione: i titolari di partita Iva possono registrare infiniti domini . It. Il costo della registrazione delle persone fisiche viene ridotto se non interviene l’Internet Service Provider. Digitando l’indirizzo internet www. Nic. It/na/nomi-riservati-v31. Html oppure in versione testo www. Nic. It/na/nomi-riservati-v31. Txt è possibile avere la lista completa dei nomi di dominio che non si possono registrare. Un nome a dominio nel Tld . It può essere assegnato solo ad organizzazioni o persone fisiche residenti all´interno dei paesi membri dell´Unione europea. È possibile appoggiarsi a service provider stranieri per la registrazione di nomi a dominio nel Top level domain Italiano. I service provider stranieri devono in ogni caso aver sottoscritto un contratto con la Registration Authority Italiana per la registrazione dei domini per l´anno 1999. Per la registrazione di un dominio . It è necessario che il provider/maintainer invii un modulo via e-mail a domain@nic. It e l´organizzazione richiedente il dominio invii alla Registration authority Italiana la lettera di assunzione di responsabilità debitamente compilata e corredata da tutte le informazioni necessarie. Tutti i documenti necessari alla registrazione di un dominio con le relative istruzioni sono disponibili a: www. Nic. It/ra/registrazione/domini_ind_rg. Html. Per eventuali dubbi, è possibile consultare la Faq (Frequently asked questions - Risposta alle domande frequenti) della Ra Italiana all´indirizzo www. Nic. It/ra/faq/faq-indice. Html. |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
ALTRI SUFFISSI PER I DOMINI |
|
|
 |
|
|
Digitando l’indirizzo internet www. Iana. Org/domain-names. Html è possibile reperire le informazioni sui gestori dei Tld (. Com, . Fr, . Nu ecc. ). Digitando l’indirizzo internet www. Ripe. Net/centr/tld. Html)è possibile reperire informazioni sulle regole di naming e sui gestori di molti Tld europei. Per la maggior parte dei suffissi esaminati, è possibile consultare i servizi di registrazione di Domini. It e Register. It. |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
REGOLAMENTAZIONE DEL LIVELLO SONORO DEI MESSAGGI PUBBLICITARI E DELLE TELEVENDITE |
|
|
 |
|
|
Il 18 marzo 2009 è stata pubblicata la delibera dell´Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con disposizioni in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti che operano su frequenze terrestri e via satellite non possono diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi, misurata secondo i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento; è previsto un periodo di applicazione sperimentale della nuova regolamentazione, della durata di sei mesi a decorrere dall´entrata in vigore della delibera, con sospensione della sua efficacia sanzionatoria, per consentire un graduale adeguamento da parte delle emittenti e delle case di produzione dei messaggi pubblicitari, l´acquisto, l´installazione, la messa in funzione delle apparecchiature di misura, l´affinamento delle procedure di verifica. Presso l´Autorità viene istituito un tavolo tecnico di monitoraggio con la partecipazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti nonché delle associazioni rappresentative degli stessi e delle istanze dei consumatori, che procederà, a rilevazioni soggettive del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite per verificare l´impatto di precise e definite soglie di tolleranza . |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
 |
GIUSTIZIA EUROPEA: CONDANNA ALL´ITALIA PER GOLDEN SHARES |
|
|
 |
|
|
Con sentenza del 26 marzo 2009 relativa alla causa C-326/07 Commissione /Italia (Golden shares) la Corte di Giustizia ha condannato all´Italia per Golden shares. La Commissione ha chiesto alla Corte di dichiarare che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, recante definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui Decreto legge n. 332/94, recante norme per l’accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, l´Italia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 43 Ce e 56 Ce. Tali poteri speciali sono : l´opposizione all’assunzione da parte di investitori di partecipazioni rilevanti, che rappresentino almeno il 5% dei diritti di voto, l´opposizione alla conclusione di patti o accordi tra azionisti che rappresentino almeno il 5% dei diritti di voto , il veto all’adozione delle delibere di scioglimento delle società, di trasferimento dell’azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all’estero, di cambiamento dell’oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri speciali, la nomina di un amministratore senza diritto di voto. Una di queste clausole è stata inserita negli statuti di Eni, Telecom Italia, Enel e Finmeccanica,. A norma del decreto del 2004, i poteri speciali sono esercitati esclusivamente ove ricorrano motivi di interesse generale (ordine pubblico, sicurezza pubblica, sanità pubblica e alla difesa) nel rispetto dei principi dell’ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione. Devono ricorrere circostanze di grave pericolo di carenza di approvvigionamento nazionale minimo di prodotti petroliferi ed energetici, di materie prime e di beni essenziali alla collettività, nonché di servizi di telecomunicazione e di trasporto di servizi pubblici, pericoli per la difesa nazionale, la sicurezza militare, l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, emergenze sanitarie. Secondo la Commissione, la violazione dei principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali consiste nel fatto che il decreto del 2004 non specifica sufficientemente i criteri di esercizio dei poteri speciali; e gli investitori non possono conoscere le situazioni in cui detti poteri verranno utilizzati. Ciò scoraggerebbe gli investitori che intendono stabilirsi in Italia al fine di esercitare un’influenza sulla gestione delle imprese. Inoltre esso va oltre quanto necessario per tutelare gli interessi pubblici che ne costituiscono l’oggetto. La Corte opera una distinzione a seconda che i criteri siano applicati ai poteri di opposizione dello Stato all’acquisizione di partecipazioni e alla conclusione di patti tra azionisti o al potere di porre un veto a talune decisioni della società. A) Poteri di opposizione Il rispetto del principio di proporzionalità esige, in primo luogo, che i provvedimenti adottati siano atti a conseguire gli obiettivi perseguiti. L’applicazione dei criteri controversi, considerati in relazione all’esercizio dei poteri di opposizione, non è atta a conseguire gli obiettivi perseguiti nel caso di specie a causa della mancanza di un nesso tra detti criteri e tali poteri. Durante l’udienza, l´Italia ha evocato l’eventualità che un operatore straniero legato ad un’organizzazione terroristica tenti di acquisire partecipazioni in società nazionali in un’area strategica; o la possibilità che una società straniera che controlli reti internazionali di trasmissione di energia e che, in passato, si sia avvalsa di detta posizione per creare gravi difficoltà di approvvigionamento a paesi limitrofi acquisisca azioni in una società nazionale. Tali situazioni potrebbero giustificare un’opposizione all’acquisizione. Tuttavia, il decreto del 2004 non menziona alcuna circostanza specifica ed obiettiva. Al contrario sebbene i criteri riguardino diversi tipi di interessi generali, essi sono formulati in modo generico ed impreciso. Inoltre, l’assenza di un nesso tra tali criteri e i poteri speciali ai quali si riferiscono accentua l’incertezza in ordine alle circostanze in cui i medesimi possono essere esercitati e conferisce un carattere discrezionale a detti poteri tenuto conto del potere discrezionale di cui dispongono le autorità nazionali per il loro esercizio. Un siffatto potere discrezionale è sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti. B) Potere di veto L’applicazione dei criteri di gravità al potere di veto nei confronti di determinate decisioni deve essere esaminata unicamente sotto il profilo dell’art. 43 Ce. Per la Corte il decreto del 2004 non contiene precisazioni sulle circostanze in cui i criteri di esercizio del potere di veto possono trovare applicazione. I in mancanza di precisazioni sulle circostanze concrete che consentono di esercitare il potere in parola gli investitori non sanno quando tale potere di veto possa trovare applicazione. E i criteri da esso fissati non sono dunque fondati su condizioni oggettive e controllabili. Infine, l’affermazione secondo cui il potere di veto deve essere esercitato soltanto in conformità con il diritto comunitario e la circostanza che il suo esercizio possa essere soggetto al controllo del giudice nazionale non possono rendere il decreto del 2004 compatibile con il diritto comunitario. Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce: La Repubblica italiana, avendo adottato le disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, recante definizione dei criteri di esercizio dei poteri speciali, di cui all’art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifiche, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti: in forza degli artt. 43 Ce e 56 Ce, nella misura in cui dette disposizioni si applicano ai poteri speciali previsti dall’art. 2, comma 1, lett. A) e b), del predetto decreto legge, come modificato dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), e in forza dell’art. 43 Ce, nella misura in cui dette disposizioni si applicano al potere speciale previsto dal citato art. 2, comma 1, lett. C) . |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|