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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 14 Settembre 2009 |
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CLASS ACTION: EFFICACIA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI |
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Nel supplemento ordinario n. 136 alla Gazzetta ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 è stata pubblicata la Legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l´internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (cd. Legge Sviluppo), che all’art. 49 riscrive l´art. 140-bis del Codice del Consumo, introdotto dalla Legge Finanziaria 2008 per disciplinare l´azione collettiva risarcitoria. Le nuove norme modificano profondamente l´impianto di questo strumento di tutela (che è rubricato, infatti, "azione di classe" e non più azione collettiva) sia in merito ai presupposti dell´azione, sia con riferimento alla disciplina del procedimento e della competenza giurisdizionale. Stando a questa ennesima proroga le prime azioni di classe potranno essere concretamente promosse solo a partire dal 1° gennaio 2010 e potranno avere per oggetto pretese risarcitorie derivanti da illeciti commessi a partire dal 15 agosto 2009 . |
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GOOGLE BOOKS: LA FEP HA CHIESTO CHE L’ACCORDO AMERICANO SIA LIMITATO AGLI STATI UNITI E PROPOSTO IL PROGETTO ARROW COME VALIDA ALTERNATIVA A GOOGLE BOOKS |
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Tutta l’editoria europea si oppone a Google Books. Oltre alle opposizioni formali mosse dagli editori di Italia, Germania, Francia, Austria, Norvegia e Svezia, anche la Federazione degli Editori Europei (Fep) ha preso posizione contro il progetto. La Fep, che riunisce gli editori di 26 paesi, ha affermato che l’accordo (il Settlement) per chiudere la class action tra Google e le associazioni di autori ed editori americani per il servizio Book Search, che coinvolge anche qualsiasi opera libraria europea disponibile sul mercato Usa (la prima udienza della Corte di New York è prevista il 7 ottobre), “non costituisce una soluzione per l’Europa (…), non può essere applicato al territorio dell’Unione Europa (…) e il suo ambito di applicazione non può essere esteso al di fuori degli Stati Uniti” (il testo del comunicato è in allegato). La Federazione degli Editori Europei ribadisce come alternativa a Google Books il progetto Arrow (Accessible Registries of Rights Information and Orphan Works – www. Arrow-net. Eu), coordinato dall’Associazione Italiana Editori (Aie), attraverso il quale davvero può perseguirsi un “beneficio per tutti: autori, editori, biblioteche”. La posizione è stata ribadita lo scorso 7 settembre nell’ambito della Consultation presso la Commissione Europea, a cui ha partecipato anche l’Aie (il testo è disponibile sul sito www. Aie. It). Tre, si ricorda, sono le obiezioni mosse dagli editori italiani: violazione della Convenzione di Berna sul diritto d’autore, monopolio e importanti problemi nel database tecnico del settlement. |
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KASPERSKY LAB: LE TOP20 DEI MALWARE DI AGOSTO |
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Le classifiche vengono stilate mensilmente, sulla base dei dati acquisiti tramite Kaspersky Security Network (Ksn).
1 |
Net-worm. Win32. Kido. Ih |
0 |
48281 |
2 |
Virus. Win32. Sality. Aa |
0 |
23156 |
3 |
not-a-virus:Adware. Win32. Boran. Z |
Nuovo |
16872 |
4 |
Trojan-downloader. Win32. Vb. Eql |
-1 |
8030 |
5 |
Trojan. Win32. Autoit. Ci |
-1 |
7846 |
6 |
Virus. Win32. Virut. Ce |
0 |
6248 |
7 |
Worm. Win32. Autorun. Dui |
-2 |
5516 |
8 |
Net-worm. Win32. Kido. Jq |
0 |
5446 |
9 |
Virus. Win32. Sality. Z |
-2 |
5157 |
10 |
Virus. Win32. Induc. A |
Nuovo |
4476 |
11 |
Worm. Win32. Mabezat. B |
-2 |
3982 |
12 |
Net-worm. Win32. Kido. Ix |
-2 |
3579 |
13 |
Packed. Win32. Klone. Bj |
-1 |
3579 |
14 |
Trojan. Win32. Swizzor. B |
Nuovo |
3327 |
15 |
Packed. Win32. Katusha. B |
Nuovo |
3139 |
16 |
Worm. Win32. Autoit. I |
-2 |
3076 |
17 |
not-a-virus:Adware. Win32. Shopper. V |
1 |
2947 |
18 |
Trojan-dropper. Win32. Flystud. Yo |
Nuovo |
2745 |
19 |
Email-worm. Win32. Brontok. Q |
-2 |
2706 |
20 |
P2p-worm. Win32. Palevo. Jaj |
Nuovo |
2664 | La prima Top20 contiene programmi malware, adware, programmi potenzialmente pericolosi e indesiderati che sono stati identificati e neutralizzati utilizzando lo scanner “on-access”. Le statistiche “on-access” permettono di analizzare i programmi malware più recenti, nel momento stesso in cui vengono rilevati sui computer degli utenti, o quando vengono scaricati dalla Rete. I leader storici della nostra classifica, Net-worm. Win32. Kido. Ih e Virus. Win32. Sality. Aa, hanno mantenuto le loro posizioni. Ma ad agosto sono apparsi sei nuovi arrivati, tra i quali alcuni degni di nota. Il più interessante è Virus. Win32. Induc. A, del quale abbiamo discusso più volte nella sezione news del blog (http://www. Viruslist. Com/en/weblog?weblogid=208187832). È importante notare che il meccanismo di riproduzione di Virus. Win32. Induc. A è a due fasi e sfrutta l´ambiente Delphi: il codice sorgente del virus viene inserito e compilato nei moduli . Dcu intermedi che vengono in seguito compilati per ottenere i file eseguibili in ambiente Windows. Considerando che in tal modo molti prodotti software possono essere infettati da questo virus già in fase di compilazione, non sorprende che, appena individuato, sia già al decimo posto in classifica. Ancora più in alto, direttamente al terzo posto della classifica troviamo un´altra novità: not-a-virus:Adware. Win32. Boran. Z – componente del pannello strumenti Baidu Toolbar per Internet Explorer, molto popolare in Cina. Questo malware utilizza diverse tecnologie rootkit per rendere più difficile agli utenti la sua rimozione manuale. Trojan. Win32. Swizzor. B e Packed. Win32. Katusha. B, rispettivamente al quattordicesimo e quindicesimo posto, sono entrati nella nostra classifica più rapidamente dei loro predecessori. Entrambe le new entry si distinguono per il loro elevato grado di perfezionamento, complessità e ricercatezza rispetto al passato. Il worm P2p-worm. Win32. Palevo. Ddm, apparso per la prima volta a maggio, ha preso il posto del suo predecessore, Palevo. Jaj, che occupava l´ultima posizione in classifica. Va detto che questo worm è molto pericoloso: oltre a diffondersi nelle reti di file sharing, infetta anche le memorie di massa e si diffonde attraverso i servizi di messaggistica istantanea. Inoltre, dispone di notevoli funzionalità backdoor, che permettono ai malintenzionati di utilizzare i computer infetti con grande flessibilità. Nel complesso, la prestazione più notevole del mese è stata registrata da Virus. Win32. Induc, che ha introdotto una nuova modalità di contagio dei computer. Per il resto riportiamo una certa stabilità nel primo gruppo, soprattutto se paragonato al secondo. La seconda tabella è stata redatta sulla base dei dati ottenuti dall´antivirus on-line e rappresenta la situazione riscontrata nella rete. In questa classifica si trovano i malware che sono stati individuati nelle pagine Web nonché tutti quelli i cui tentativi di caricamento avvengono attraverso pagine Web.
1 |
not-a-virus:Adware. Win32. Boran. Z |
Nuovo |
16760 |
2 |
Trojan-downloader. Html. Iframe. Sz |
1 |
5228 |
3 |
Trojan. Js. Redirector. L |
Nuovo |
4693 |
4 |
Trojan-downloader. Js. Gumblar. A |
-3 |
4608 |
5 |
Trojan-clicker. Html. Agent. W |
Nuovo |
4564 |
6 |
Exploit. Js. Direktshow. K |
Nuovo |
4475 |
7 |
Trojan-gamethief. Win32. Magania. Biht |
0 |
4416 |
8 |
Trojan-downloader. Js. Luckysploit. Q |
-4 |
3416 |
9 |
Trojan-clicker. Html. Iframe. Kr |
-7 |
3323 |
10 |
Trojan-downloader. Js. Major. C |
-4 |
2688 |
11 |
Exploit. Js. Sheat. C |
Nuovo |
2684 |
12 |
Trojan-downloader. Js. Fraudload. D |
Nuovo |
2553 |
13 |
Trojan-clicker. Html. Iframe. Mq |
-4 |
2367 |
14 |
Trojan. Js. Agent. Aat |
-3 |
2246 |
15 |
Exploit. Js. Direktshow. J |
-3 |
2128 |
16 |
Trojan-downloader. Js. Istbar. Bh |
Nuovo |
1973 |
17 |
Trojan-downloader. Js. Iframe. Bmu |
Nuovo |
1933 |
18 |
Exploit. Js. Direktshow. L |
Nuovo |
1838 |
19 |
Exploit. Js. Direktshow. Q |
Nuovo |
1753 |
20 |
Trojan-downloader. Win32. Agent. Ckwd |
Nuovo |
1504 | Nel mese di agosto la seconda Top 20 è costituita per più della metà da nuovi esempi delle attività dei criminali informatici. Al primo posto troviamo sempre not-a-virus:Adware. Win32. Boran. Z, di cui abbiamo già parlato. Un mese fa (http://www. Kaspersky. Com/it/news?id=152) abbiamo parlato della vulnerabilità di Internet Explorer sfruttata dall´exploit che i nostri antivirus identificano come Exploit. Js. Direktshow (http://www. Microsoft. Com/technet/security/bulletin/ms09-028. Mspx). A luglio erano presenti tre varianti: . A, . J e . O. Oggi ne troviamo quattro versioni. Ciò significa che lo sfruttamento di tale vulnerabilità rimane molto popolare. Probabilmente i cybercriminali presumono che molti utenti non abbiano ancora installato le patch appropriate e continuano i loro tentativi di attacco attraverso questa falla. Un´altra vulnerabilità, questa volta di Microsoft Office, è stata sfruttata intensamente dai criminali informatici in agosto: una delle varianti dell´exploit in oggetto, che il nostro antivirus identifica come Exploit. Js. Sheat, ha raggiunto l´undicesimo posto in classifica (http://www. Microsoft. Com/technet/security/bulletin/ms09-043. Mspx). In Internet vi sono molte pagine da cui si diffondono antivirus falsi. Uno degli script con cui è possibile ottenere questo scopo si trova al dodicesimo posto della nostra classifica. Kaspersky Antivirus lo identifica come Trojan-downloader. Js. Fraudload. D. Quando l´utente arriva su un sito contenente questo script, gli viene comunicato che il suo computer potrebbe essere stato infettato da una grande quantità di malware, e ne propone la rimozione. Se l´utente accetta, nel suo computer viene caricato un antivirus fittizio, Fraudtool. Il trojan Redirector. L agisce reindirizzando le ricerche dell´utente su alcuni server specifici per aumentare il numero delle visite agli stessi, mentre il downloader Iframe. Bmu è il tipico contenitore che nasconde al suo interno diversi exploit, in questo caso per prodotti Adobe. Il trend riscontrato a luglio si mantiene inalterato: i criminali informatici continuano a sfruttare le vulnerabilità contenute nei diversi prodotti software. Inoltre, si diffondono in modo dinamico i falsi antivirus e i semplici clicker iframe. È possibile prevedere che la situazione si mantenga inalterata, poiché con tali schemi i cybercriminali vanno praticamente a colpo sicuro . |
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PRIVACY: LINEE GUIDA PER IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO |
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Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato in via definitiva le "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario". In questo modo ancora una volta il Garante svolge un ruolo di "supplenza" in attesa di una legislazione adeguata. Le "Linee guida", adottate al termine di una consultazione pubblica con gli operatori del settore, fissano un primo quadro di regole a protezione dei dati sanitari e a garanzia delle persone. Il provvedimento del Garante stabilisce in particolare che il paziente deve poter scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune delle informazioni sanitarie che lo riguardano; deve poter manifestare un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute; al paziente deve essere inoltre garantita la possibilità di "oscurare" la visibilità di alcuni eventi clinici. Per poter esprimere scelte consapevoli il paziente deve essere adeguatamente informato. Con un linguaggio comprensibile e dettagliato l´informativa deve quindi indicare chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti) ha accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni può compiere. Il fascicolo sanitario elettronico potrà essere consultato dal paziente con modalità adeguate (ad es. Tramite smart card) e dal personale sanitario strettamente autorizzato, solo per finalità sanitarie. Non potranno accedervi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro. In ogni caso se il paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale. Gli accessi alle informazioni infine, dovranno essere tracciabili e graduali, e i dati sanitari dovranno essere protetti con misure di sicurezza molto elevate che limitino il più possibile i rischi di abusi, furti, smarrimento. Entro il 31 dicembre Regioni e Asl dovranno comunicare al Garante Privacy le iniziative già avviate sul fascicolo sanitario elettronico e d´ora in poi ogni iniziativa che riguarda l´Fse dovrà sempre essere comunicata all´Autorità prima del suo avvio. |
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PRIVACY: IN BANCA DATI DEI CLIENTI PIÙ PROTETTI |
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Gli accessi non autorizzati devono essere tempestivamente comunicati al titolare del conto. La banca deve proteggere con particolare attenzione i dati della clientela e deve dare immediata notizia al titolare del conto di eventuali accessi ingiustificati, anche se effettuati da propri dipendenti, alle informazioni riguardanti il conto corrente. È quanto ha stabilito il Garante per la privacy, con apposito provvedimento, affrontando il caso di una signora che lamentava il trattamento illecito dei suoi dati personali da parte della propria banca. Nell´ambito di una causa di separazione, il marito aveva infatti prodotto una memoria contenente informazioni, relative a un conto corrente, che solo la donna stessa o il personale della filiale presso la quale aveva aperto il conto potevano conoscere. Alla scoperta della violazione, la cliente si era subito rivolta all´istituto di credito per chiedere chi avesse avuto accesso ai dati, comunicandoli poi all´esterno. L´istituto bancario aveva inizialmente negato i fatti e solo in seguito a ulteriori richieste della donna, ammetteva che un dipendente aveva prima consultato senza giustificate "esigenze operative" i conti correnti della segnalante e poi inoltrato i dati a un altro funzionario del gruppo bancario. A causa del loro comportamento, entrambi i lavoratori erano stati temporaneamente sospesi dal lavoro. La donna si era nel frattempo rivolta anche al Garante. Gli accertamenti dell´Autorità hanno messo in luce che la banca aveva sì adottato misure di sicurezza ma non sufficienti a impedire il trattamento non consentito dei dati del conto corrente. L´istituto di credito, inoltre, pur avendo rilevato l´accesso non autorizzato ai conti della sua cliente, non l´aveva tempestivamente avvertita, con ciò violando il principio di correttezza. La tempestiva informazione avrebbe, infatti, potuto consentire alla correntista perlomeno di ridurre i rischi derivanti dall´indebita divulgazione dei dati del suo conto. L´autorità ha prescritto al gruppo bancario di adottare misure di sicurezza idonee a garantire la scrupolosa vigilanza sull´operato degli incaricati, e di sensibilizzare i funzionari al rigoroso rispetto delle norme sulla privacy attraverso attività di formazione. Ha inoltre stabilito che la banca, una volta acquisita la conoscenza di accessi non autorizzati ai dati della clientela, inclusi quelli eventualmente effettuati dai suoi dipendenti, è tenuta a comunicarlo tempestivamente agli interessati. L´autorità ha infine disposto la trasmissione del provvedimento alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza riguardo a eventuali illeciti penali commessi. |
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PRIVACY: NO A DATI SANITARI ON LINE |
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Il Garante blocca la diffusione dei dati di una dipendente pubblicati sul sito di una provincia. Il Garante privacy blocca la diffusione di dati sanitari di una dipendente provinciale pubblicati sul sito dell´ente locale e liberamente reperibili in Internet. Il provvedimento di blocco (relatore Giuseppe Fortunato) è scattato a seguito della segnalazione della dipendente che, attraverso un motore di ricerca, aveva rinvenuto on line alcuni atti della provincia in cui erano riportati i suoi dati anagrafici e delicate informazioni sul suo stato di salute, la cui diffusione è vietata dal Codice privacy. Risultato confermato dagli accertamenti del Garante: due delibere del responsabile delle risorse umane della provincia relative ad una richiesta di riconoscimento di infermità per causa di servizio avanzata dalla donna erano, infatti, non solo direttamente visualizzabili sul sito istituzionale dell´ente ma erano anche liberamente accessibili attraverso il motore di ricerca. Uno dei documenti riportava, inoltre, accanto al nome e cognome della dipendente, il giudizio medico legale con il tipo di infermità riscontrata. Nel disporre il blocco dei dati sanitari trattati in modo illecito, l´Autorità ha ribadito il principio che le amministrazioni locali, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge sulla trasparenza delle deliberazioni dell´ente, devono selezionare con estrema attenzione i dati personali da diffondere, non solo alla luce dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite dai singoli provvedimenti, ma anche in relazione al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute. |
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PRIVACY: PER IL BUONO SOCIALE SOLO DATI INDISPENSABILI |
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Il Garante fa "sanare" un bando prima della chiusura del procedimento Una persona anziana o un disabile che presenta una domanda per l´assegnazione di un "buono sociale" erogato dal comune non deve essere costretto a specificare le malattie di cui soffre, i ricoveri e gli esami effettuati. Per poter partecipare alla selezione è sufficiente certificare solo il grado di invalidità e il livello di indipendenza nello svolgere le attività elementari della vita quotidiana. E´ bastato l´avvio di un´istruttoria da parte del Garante per far sì che un´azienda che gestisce i servizi socio sanitari per un insieme di enti locali, modificasse nei termini indicati, il bando per l´erogazione di "buoni sociali" a favore di categorie svantaggiate. Il caso era stato segnalato al Garante da un cittadino che aveva espresso dubbi sulla legittimità delle procedure indicate nel bando. Per poter partecipare alla selezione, infatti, anziani e disabili dovevano inoltrare una domanda al proprio comune di residenza corredata dalla copia del verbale di riconoscimento di invalidità civile, completa della relativa documentazione (patologie, diagnosi, ricoveri, esami) e da una valutazione analitica del livello di indipendenza della persona, accertata dal medico curante attraverso dei test. La documentazione veniva poi trasferita dai comuni all´azienda. Nel corso degli accertamenti il Garante ha ribadito che gli enti che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico, siano esse aziende socio-sanitarie, socio-assistenziali o socio-educative, sono tenuti a richiedere e ad utilizzare dati sanitari solo se pertinenti e indispensabili allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali ed ha quindi sollecitato l´azienda a rivedere il tipo di dati richiesti. L´azienda ha assicurato al Garante la modifica del regolamento dei bandi futuri e che, di conseguenza, agli interessati verranno richiesti solo la percentuale di invalidità e il punteggio complessivo raggiunto nella valutazione del livello di indipendenza . |
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PRIVACY: NO ALLE TARGHE DELLE AUTO NELLA BACHECA CONDOMINIALE |
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Nella bacheca condominiale accessibile al pubblico non possono essere affissi avvisi contenenti dati che rendano identificabili anche indirettamente i condomini, come ad esempio le targhe delle automobili. È il principio ribadito dal Garante nell´accogliere la segnalazione di alcuni residenti in un condominio milanese che lamentavano un´indebita divulgazione di dati personali dovuta all´affissione nella bacheca del palazzo di un avviso di rimozione delle auto ancora parcheggiate nel cortile comune, area destinata da una delibera assembleare alla costruzione di posti auto interrati. Nella bacheca oltre all´avviso, che conteneva targhe e numero dell´area di sosta assegnata a ciascuno dei condomini, erano state affisse anche le foto delle autovetture. Un insieme di dati, secondo i segnalanti, in grado di renderli identificabili sia dagli altri residenti che da terzi in transito nelle aree comuni. I condomini contestavano, inoltre, il fatto che una serie di informazioni ad essi riferite, tra cui la loro condizione di inadempienza alla delibera assembleare, fossero state riportate dall´amministratore in una lettera inviata all´avvocato di fiducia del condominio ed alle ditte incaricate di svolgere i lavori. L´autorità, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato, ha prescritto all´amministrazione condominiale di utilizzare comunicazioni individuali per gli avvisi relativi alla gestione comune che non siano di carattere generale. Il Garante ha infatti ritenuto l´esposizione in bacheca dell´avviso contenente informazioni relative ai condomini una modalità eccessivamente invasiva e non giustificata dalle esigenze di contenimento di spesa addotte dall´amministratore, oltre che non conforme a quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali. L´autorità ha inoltre vietato al condominio l´ulteriore comunicazione a soggetti terzi di dati personali riferiti ai segnalanti ad eccezione di quella destinata al legale di fiducia. |
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PRIVACY: RELAZIONE 2008 DEL GARANTE IN FORMATO NAVIGABILE |
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Il testo completo della Relazione 2008 è disponibile in formato navigabile. Il menu a tendina e i collegamenti ipertestuali rendono la consultazione del documento più facile, ricca e integrata con il portale. Il documento integrale o il paragrafo di interesse sono fruibili anche in formato Pdf. |
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GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA SU AIUTI DI STATO PER RIDUZIONE EMISSIONE GAS A EFFETTO SERRA |
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L’8 settembre è stata pronunciata la sentenza del Tribunale di Primo grado delle Comunità europee in merito alla causa T-303/05, Aceaelectrabel Produzione Spa contro Commissione delle Comunità europee. La causa ha per oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 marzo 2005, 2006/598/Ce, relativa all’aiuto di Stato che l’Italia – Regione Lazio – intende concedere per la riduzione dell’emissione di gas a effetto serra. La ricorrente, Aceaelectrabel Produzione Spa è una società di produzione di energia elettrica, controllata dall’Aceaelectrabel Holding Spa, joint venture creata dalla Acea Spa (ex azienda municipalizzata di Roma) e dall’Electrabel Sa, per operare nel settore dell’energia elettrica e del gas. Nel 2002, la Repubblica italiana notificava alla Commissione due progetti di aiuto all’investimento riguardanti, il primo, la costruzione di una rete di teleriscaldamento sul territorio di Torrino Mezzocammino e, il secondo, la costruzione di una nuova centrale. Con la decisione del 2005 2006/598/Ce, la Commissione ha constatato che il beneficiario dell’aiuto, vale a dire l’Acea, era una delle aziende municipalizzate del settore energetico che avevano già beneficiato dei regimi di aiuto esaminati dalla Commissione stessa nella propria decisione 5 giugno 2002, 2003/193/Ce, sugli aiuti di Stato (esenzioni fiscali e prestiti agevolati) in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico. Con questa, aveva dichiarato che i regimi controversi erano illegittimi, imponendo il recupero degli importi eventualmente erogati (avverso tale decisione l’Acea ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Primo grado - causa T-297/02 - conclusosi con sentenza di rigetto l’11/6/2009). Nonostante i solleciti, le autorità italiane facevano presente di non aver proceduto al recupero delle somme di cui l’Acea aveva beneficiato. La Commissione ha conseguentemente ritenuto di non essere in grado di determinare l’importo dell’aiuto che l’Acea aveva già ricevuto, né di poter valutare l’effetto cumulativo del precedente e del nuovo aiuto, né il suo probabile impatto distorsivo sul mercato comune. In conclusione, la Commissione ha dichiarato il provvedimento compatibile con il mercato comune, ma ne ha sospeso il versamento fintantoché la Repubblica italiana non avrà fornito la prova che l’aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile nella decisione 2003/193 non sia stato restituito dall’Acea. Con la sentenza odierna, il Tribunale di Primo grado respinge il ricorso di Aceaelectrabel in tutti i suoi motivi . |
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GIUSTIZIA EUROPEA: SI PUÒ VIETARE L´OFFERTA DEI GIOCHI D´AZZARDO TRAMITE INTERNET |
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Il divieto della legge portoghese ad operatori quali la bwin di offrire giochi d’azzardo tramite internet può essere considerato compatibile con la libera prestazione di servizi in considerazione delle particolarità connesse all’offerta di giochi d’azzardo tramite internet, una siffatta normativa può essere giustificata dall’obiettivo di lotta contro la frode e la criminalità il sol fatto che un operatore privato offra legalmente servizi ricompresi in tale settore tramite internet in un altro stato membro in cui sia già soggetto a taluni requisiti di legge ed a controlli, non può essere considerato garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali contro i rischi di frode e di criminalità. (Sentenza della Corte nel procedimento c-42/07, Liga Portuguesa de Futebol Profissional (ca/lpfp) e Baw International ltd / Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa). |
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GIUSTIZIA EUROPEA: CONFERMATO L´ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE DI CLEARSTREAM |
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Il Tpg conferma la decisione (2. 4. 2004) con cui la Commissione aveva constatato che Clearstream aveva illegittimamente rifiutato di fornire servizi finanziari ad Euroclear. Clearstream ha abusato della sua posizione dominante sul mercato dei servizi di compensazione per i valori mobiliari in Germania. (Clearstream Banking Ag et Clearstream International Sa / Commission T-301/04) . |
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GIUSTIZIA EUROPEA: DOP, IGP E ETICHETTATURE |
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Il 10 settembre la Corte di giustizia ha deciso che la denominazione di un prodotto alimentare che è oggetto di domanda di registrazione come Igp o Dop non può essere considerata generica. Spetta al giudice nazionale valutare se il riferimento geografico induca o no in errore il consumatore. (Sentenza Severi/regione Emilia romagna, C-446/07) . |
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GIUSTIZIA EUROPEA: AFFIDAMENTO DIRETTO DI APPALTO PUBBLICO A SPA A CAPITALE PUBBLICO |
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E´ ammesso l´affidamento diretto di un appalto pubblico di servizi ad una società per azioni a capitale interamente pubblico qualora l’ente pubblico che costituisce l’amministrazione aggiudicatrice eserciti su tale società un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e questa società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o con gli enti locali che la controllano. (Sentenza C-573/07, 10/09/09, Sea Srl contro Comune di Ponte Nossa) . |
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