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LUNEDI
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Notiziario Marketpress di
Lunedì 13 Settembre 2010 |
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INTERNET: NEGLI USA, PIÙ FACEBOOK E MENO GOOGLE |
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E´quanto emerge da Secondo un´indagine della società comScore, negli Usa si passa più tempo su Facebook che a fare ricerche su Google. Stando ai dati, il sorpasso è avvenuto ad agosto quando, complice il periodo di vacanze, gli internauti statunitensi hanno trascorso su Facebook complessivamente 41,1 milioni di minuti, contro i 39,8 milioni di minuti passati sui siti di Google, che includono Youtube, il servizio di posta elettronica Gmail, Google news e altri portali |
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AL VIA DA OTTOBRE IL SOFTWARE PER MISURARE LA VELOCITA’ DI
CONNESSIONE A INTERNET |
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A partire dal prossimo ottobre sarà possibile monitorare le prestazioni della propria connessione ad internet da postazione fissa attraverso un software certificato e gratuito che il consumatore potrà utilizzare sul proprio personal computer. Si chiamerà “Misura Internet” il progetto, lanciato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni (Fub), che fornisce un innovativo strumento di controllo attraverso il quale il consumatore potrà avere maggiore consapevolezza delle prestazioni offerte dagli operatori e orientarsi tra le offerte di mercato, verificando di persona la qualità della propria linea e confrontandola con quella “promessa” dall’operatore al momento della stipula del contratto. Gli operatori saranno infatti tenuti ad indicare il valore della velocità minima di trasmissione dati dalla rete verso l’utente (download) oltre al valore di velocità massima teorica. Il software messo a disposizione degli utenti, denominato Nemesys, potrà essere scaricato gratuitamente dal sito www.Misurainternet.it in via realizzazione. Il logo “Misura Internet” (con relativo link alla pagina di download) sarà pubblicato, oltre che sui siti dell’Autorità, della Fub e dell’Iscom (l’organo tecnico/scientifico che opera nell’ambito del Ministero dello Sviluppo economico), anche su quelli delle Associazioni dei consumatori (Aa.cc.), in attuazione del protocollo d’intesa tra Agcom e Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu) per migliorare trasparenza, completezza e adeguatezza delle condizioni precontrattuali e contrattuali rivolte agli utenti dei servizi di comunicazioni. Al fine di favorire un corretto utilizzo del nuovo strumento di misura e di contribuire alla sua diffusione, è previsto, per metà settembre, un incontro con le Aa.cc., già informate sulle finalità del software. L’introduzione di questo innovativo sistema di monitoraggio è frutto dell’attività già svolta, in via sperimentale in quattro regioni italiane (Puglia, Sardegna, Toscana e Veneto), dall’Agcom in collaborazione con la Fub per verificare la velocità di download e upload nel trasferimento dati e del ritardo di trasferimento per le connessioni internet da postazione fissa. I dati preliminari della verifica sperimentale sono consultabili sul sito www.Agcom.it alla pagina relativa alla “Carta dei servizi e qualità dei servizi di comunicazione elettronica”, sezione “Accesso a internet da postazione fissa” |
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NUOVO CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE |
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Lo scorso 2 settembre è entrato in vigore il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 131, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192, con le modifiche al Codice della proprietà industriale. Fra le novità del provvedimento, segnaliamo, in particolare, le norme per la registrazione di marchi e brevetti e le procedure più semplici per la tutela. La stesso giudice è competente sia per la descrizione che per il sequestro delle merci che violano i diritti di proprietà industriale. Il provvedimento prevede inoltre l’istituzione del Consiglio nazionale anticontraffazione, che viene presieduto dal Ministero per lo sviluppo economico. Il decreto legislativo ha modificato anche l’articolo 239 del Codice, riconoscendo la protezione accordata dalla Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore a disegni e modelli anche alle opere di design industriale cadute in pubblico dominio prima dell’aprile 2001 |
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DIRITTO D’AUTORE: INTESA TRA AGENZIA DELLE DOGANE E SIAE CONTRO L’EVASIONE DEI COMPENSI PER COPIA PRIVATA
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L’agenzia delle Dogane e la Società Italiana degli Autori ed Editori Siae hanno firmato recentemente un protocollo d’intesa finalizzato al contrasto dell’evasione dei compensi per copia privata, dovuti da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per finalità commerciali, apparecchi di registrazione e supporti vergini, atti alla registrazione ad uso personale di opere tutelate. Si rafforza così la cooperazione, già esistente da molti anni, tra l’Agenzia delle Dogane e la Siae per prevenire e contrastare più efficacemente quei traffici illeciti, che oltre a danneggiare tutta l’industria della creatività, pregiudicano il regolare svolgimento del commercio internazionale. Nello specifico, le due Amministrazioni si impegnano ad uno scambio periodico di informazioni per consentire alla Siae di disporre delle informazioni necessarie a verificare il regolare versamento dei compensi per copia privata ed all’Agenzia delle Dogane di individuare operazioni "a rischio" o "sospette" da sottoporre a controllo |
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MEETING MONDIALE ANTIPIRATERIA |
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Mercoledì scorso, presso l´Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, hanno preso il via i lavori del meeting mondiale antipirateria. Durante le varie sessioni sono presentati i principali risultati delle operazioni condotte a livello internazionale in tema di tutela del copyright e lotta alla pirateria musicale. All´incontro, organizzato da Fpm - Federazione contro la Pirateria Musicale - ed Ifpi - Federazione Mondiale dell´Industria Fonografica - sono presenti tra gli altri Frances Moore, Ceo di Ifpi e Jeremy Banks, direttore mondiale antipirateria oltre a Luca Vespignani, Segretario Generale di Fpm e numerosi esperti internazionali in tema di lotta alla pirateria musicale |
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GIUSTIZIA ITALIANA: PUNIBILE LA PERSECUZIONE CON MESSAGGI SUL NOTO SOCIAL NETWORK |
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Con la sentenza n. 32404 del 30 agosto 2010 la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto punibile per stalking la persecuzione attuata anche con video e massaggi inviati sui social network,. La Corte ha confermato la custodia cautelare pronunciata dal Tribunale di Sorveglianza di Potenza nei confronti di un uomo indagato per aver inviato una serie di filmati a luce rosse e fotografie alla ex e quindi per il reato di "atti persecutori" di cui all’art. 612-bis c.P., introdotto con il D.l. 23 febbraio 2009, n. 11 meglio noto con il termine anglosassone “stalking”. Dalla sentenza si rileva che l’uomo, dopo aver avuto una relazione sentimentale con la donna, aveva iniziato ad inviarle foto e video che li ritraevano durante i rapporti sessuali. Uno di questi era stato inviato anche al nuovo compagno di lei. A seguito dell’indagine l’uomo era finito in carcere e, in seguito, il Tribunale della Libertà lo aveva sottoposto agli arresti domiciliari. La Cassazione, cui aveva proposto ricorso contro tale decisione, lo dichiarava inammissibile precisando che la persecuzione attraverso l´invio di video e messaggi tramite facebook è idonea a configurare il reato di stalking |
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GIUSTIZIA ITALIANA: GLI INSULTI VIA E-MAIL NON SONO MOLESTI |
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A seguito della sentenza n. 24510 della Corte di Cassazione ha dichiarato è più difficile punire chi insulta qualcun altro servendosi della posta elettronica rispetto a chi manda messaggi offensivi usando gli sms del telefonino: la posta elettronica, infatti, è meno invasiva degli sms e turba di meno la privacy rispetto all´invasività del cellulare: per questo le mail di insulti non costituiscono molestia e per essere puniti serve una querela per ingiuria. Con la loro sentenza i giudici hanno annullato con la formula ´´perché il fatto non è previsto dalla legge come reato´´ la multa di 200 euro inflitta per molestie a un uomo di Cassino (Frosinone), che aveva mandato una e-mail di insulti a una signora contenente ´´apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale´´ del convivente della destinataria. Per quanto riguarda l´e-mail, la Cassazione si è interrogata sulla possibilità di equiparare ´´la molestia col mezzo del telefono all´invio di corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quantomeno, fastidio´´ e si è data una risposta negativa in quanto ´´la posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, né costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci o di suoni´´. Per quanto riguarda la posta elettronica, i giudici rilevano che ´´la modalità della comunicazione è asincrona perché l´azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (con la possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audio-visive) in una determinata locazione dalla memoria dell´elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona solo se e quando il destinatario, connettendosi a sua volta all´elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio´´. Per la Cassazione, quindi, la posta elettronica, al pari della posta tradizionale, ´´non comporta (a differenza della telefonata o della citofonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, né alcuna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo" |
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PRIVACY TRA I BANCHI DI SCUOLA |
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Si possono usare i videofonini a scuola? Gli scrutini sono pubblici? Si possono filmare le recite scolastiche? Le scuole possono installare telecamere? A questi e ad altri quesiti risponde il nuovo vademecum del Garante per la protezione dei dati personali dedicato alla scuola (http://www.Garanteprivacy.it/garante/document?id=1721480). Scritta con un linguaggio volutamente semplice e meno tecnico possibile, la guida intende offrire un primo contributo a presidi, insegnanti, operatori scolastici, ma anche a genitori e studenti, per approfondire i temi legati alla privacy. La scuola è chiamata ogni giorno a costruire le condizioni per un futuro migliore delle nuove generazioni. Non solo nello studio, ma anche nelle esperienze di vita che coinvolgono alunni, professori e personale scolastico si definisce il mondo dei valori che permette alla società di crescere nel rispetto reciproco. Questa sfida positiva – nella scuola – riguarda anche il "corretto trattamento dei dati personali". Un’espressione che può sembrare asettica, ma che in realtà costituisce una condizione essenziale per il rispetto della dignità delle persone, della loro identità, del loro diritto alla riservatezza. La guida del Garante privacy Oltre a chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la guida fornisce indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note del Garante. Per facilitarne la consultazione, la guida è organizzata in cinque brevi capitoli (Regole generali, Voti ed esami, Informazioni sugli studenti, Foto audio e video, Sicurezza e controllo) che riportano regole ed esempi, e in due sezioni "di servizio" (Parole chiave, Per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento |
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PRIVACY: CARTE DI CREDITO, ANAGRAFE DEI COMUNI, MARKETING SOTTO LA LENTE DEL GARANTE |
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Le carte di credito, l´anagrafe dei Comuni, le banche dati a fini di marketing, gli enti previdenziali. Sono questi alcuni dei delicati settori interessati dall´attività di accertamento del piano di ispezioni varato dal Garante privacy per il secondo semestre 2010. Il piano prevede, sia nel settore pubblico che in quello privato, specifici controlli anche riguardo all´adozione delle misure di sicurezza, all´informativa da fornire ai cittadini, al consenso da richiedere nei casi previsti dalla legge, all´obbligo di notificare al Garante nei casi stabiliti l´attivazione di una banca dati. Di particolare rilevanza l´attività di verifica programmata nei confronti dei trattamenti dei dati dei cittadini effettuati dai Comuni a fini di anagrafe della popolazione residente e delle misure di protezione adottate, anche allo scopo di individuare standard tecnologici di sicurezza da prescrivere a tutte le amministrazioni comunali. Gli ispettori del Garante svolgeranno inoltre accertamenti sul corretto uso da parte delle imprese private di una particolare categoria di dati personali, quelli biometrici (come le impronte digitali). Oltre 250 gli accertamenti ispettivi previsti che verranno svolti anche in collaborazione con le Unità Speciali della Guardia di Finanza - Nucleo Privacy. A questi accertamenti si affiancheranno, come di consueto, quelli che si renderanno necessari in ordine a segnalazioni e reclami presentati. Un primo bilancio sull´attività ispettiva relativa al primo semestre del 2010 mostra, intanto, che l´attività svolta di concerto con la Guardia di finanza ha riguardato 224 attività ispettive ed avviato 269 procedimenti sanzionatori. 40 sono state le segnalazioni all´Autorità giudiziaria. Sono stati riscossi oltre 2.500.000 euro, dei quali 115.000 relativi alla mancata adozione di misure di sicurezza da parte di pubbliche amministrazioni e aziende, e circa 1.540.000 relativi a mancata o inidonea informativa sia nel settore pubblico che privato. Sul fronte sanzioni è da sottolineare come, dall´inizio di quest´anno, sono già 5 i casi nei quali il Garante ha contestato la sanzione aggravata per aver commesso più violazioni in relazione a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni. Le sanzioni hanno riguardato società che hanno ceduto illecitamente banche dati contenenti informazioni su milioni di cittadini ad altre aziende per l´attività di marketing anche telefonico. Le violazioni hanno determinato anche l´adozione di provvedimenti inibitori e, in qualche caso, la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica. I procedimenti sanzionatori, tuttora in corso, prevedono la possibilità di applicare |
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PRIVACY: NELLA BANCA DATI SULLA PEDOFILIA MASSIMA RISERVATEZZA PER LE VITTIME |
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Su richiesta del Ministro per le pari opportunità il Garante per la privacy ha fornito le proprie osservazioni su uno studio di fattibilità per la creazione della banca dati per il monitoraggio del fenomeno della pedofilia e della pedopornografia, prevista dalla legge n.269 del 1998. L´autorità ha dato, in particolare, indicazioni affinché vengano potenziate le misure a protezione dei dati, con speciale riguardo all´anonimato dei minori vittime di questi gravi reati. Lo studio - predisposto dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l´infanzia e l´adolescenza e realizzato con il coordinamento dell´Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile - illustra le caratteristiche e il contenuto della banca dati nella quale confluiranno tutte le informazioni (tipi di reato, numero di persone coinvolte, aree geografiche, etc), presenti negli archivi della pubblica amministrazione, necessari per monitorare il fenomeno dell´abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e della pornografia minorile. Il nuovo database potrà acquisire, ad esempio, i dati conservati nei registri informatizzati del Ministero della giustizia (Re.ge. E Sigma) e del Centro elaborazione dati interforze del Ministero dell´interno (Sdi). Con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, il Garante ha riconosciuto l´importante funzione conoscitiva del progetto e ha nel contempo sottolineato come tale finalità debba essere perseguita tutelando con la massima attenzione la riservatezza e la dignità della vittima, che in quanto minore ha peraltro diritto ad una tutela rafforzata. L´autorità ha chiesto in particolare che nella banca dati non confluiscano dati che consentano di rendere identificabili, anche indirettamente, i soggetti coinvolti, e che vengano comunque previste modalità di anonimizzazione dei dati mediante l´uso di appositi codici. Dovranno essere raccolti solamente dati pertinenti e indispensabili rispetto alle finalità che si intendono perseguire. Il Garante evidenzia inoltre l´esigenza che la trasmissione delle informazioni tra le varie banche dati avvenga adottando sistemi di cifratura. Nel caso in cui tale trasferimento avvenga su supporto fisico, ad esempio su dvd, anche i dati in esso contenuti dovranno essere criptati e opportunamente certificati con firma digitale. L´autorità richiama infine la necessità di garantire un´adeguata tutela dei dati personali anche nelle fasi successive del progetto, in particolare quando verranno stipulati accordi fra il Ministero per le pari opportunità e le amministrazioni che dovranno alimentare la banca dati sulla pedofilia | |
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PRIVACY: CONCORSI ONLINE E WEB RADIO - NO ALLA PROFILAZIONE OCCULTA |
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Stop alla profilazione occulta degli ascoltatori che si registrano sui siti delle web radio per pubblicare video, foto, brani musicali e partecipare a concorsi a premi on line, votando i contenuti preferiti. Il Garante ha vietato ad una società che gestisce i siti web di quattro emittenti radiofoniche a livello nazionale il trattamento dei dati personali degli ascoltatori raccolti in modo illecito. Da accertamenti ispettivi avviati dall´Autorità nei confronti di società che effettuano concorsi a premi online, sono emerse infatti una serie di criticità, tra cui l´uso senza consenso dei dati degli iscritti alle community. Le informazioni venivano utilizzate dalla società in particolare per studiare i loro gusti e le loro abitudini. Nei form di registrazione presenti sui siti delle quattro emittenti che gli utenti dovevano compilare per partecipare ai concorsi e registrarsi alle community, era presente un´unica casella, barrando la quale si autorizzava l´uso dei dati per diversi scopi: per la fornitura del servizio, per il trasferimento dei propri dati a tutte le società appartenenti al gruppo, per l´ invio di comunicazioni commerciali e per le operazioni di profiling. La normativa sulla privacy stabilisce invece che il consenso non può avere carattere generico: gli interessati devono essere messi in grado di esprimere consapevolmente e liberamente le proprie scelte in ordine ad ogni trattamento dei propri dati. Non solo: nel modulo di registrazione mancava anche l´indicazione dei soggetti ai quali i dati degli utenti sarebbero stati comunicati, informazione invece espressamente richiesta dal Codice privacy. Nel vietare il trattamento dei dati, (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti), il Garante ha quindi prescritto alla società di riformulare il modulo di registrazione con l´obbligo di garantire agli utenti la possibilità di prestare consensi differenziati. E di modificare l´informativa, indicando chiaramente le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati |
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MATERNITÀ E OCCUPAZIONE: OK A FLUSSO DATI MINISTERO LAVORO-REGIONE LOMBARDIA |
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La Consigliera di Parità della Regione Lombardia potrà ricevere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-direzione Provinciale del Lavoro di Milano le informazioni relative alle lavoratrici madri che si sono dimesse nel periodo 2005-2008. Il Garante ha infatti dato via libera allo scambio di dati tra i due enti ai fini della realizzazione del progetto di ricerca "Maternità e occupazione" finanziato dalla Regione. Il progetto ha come obiettivo l´analisi delle motivazioni che spingono le neomamme a lasciare il lavoro e la creazione di uno sportello telematico che offra servizi informativi e interattivi dedicati. E´ previsto che le donne siano contattate telefonicamente e informate circa la modalità di raccolta e trattamento delle loro informazioni personali e lo scopo dell´iniziativa. Per realizzare questa finalità la Consigliera di parità deve poter acquisire dal Ministero una serie di dati: nome, data di nascita, numero telefonico, anno inizio lavoro, anno dimissioni e azienda delle lavoratrici madri. Una tale comunicazione di dati tra enti è però ammessa, in base al Codice privacy, quando sia prevista da una norma di legge oppure quando sia comunque necessaria per assicurare lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei soggetti pubblici interessati. Mancando la previsione normativa, il Ministero del Lavoro, intendendo favorire la nascita del progetto, ha dunque rappresentato al Garante la necessità che la Consigliera di Parità acquisisca queste informazioni. L´autorità ha riconosciuto, pur in assenza di una espressa norma di legge o di regolamento, che per la realizzazione del progetto "Maternità e Occupazione", rientrante nell´ambito delle funzioni istituzionali della Consigliera, tale flusso di dati è comunque necessario. E ha quindi consentito la trasmissione delle informazioni da parte della Direzione Provinciale del Lavoro. L´autorità ha prescritto che le informazioni possano essere trattate unicamente per tale scopo e quindi conservate presso la Consigliera di Parità non oltre il termine della durata della progetto. Ha inoltre disposto, in caso di pubblicazione dei dati, la diffusione in forma aggregata o secondo modalità che non rendano comunque identificabili i soggetti |
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GIUSTIZIA OLANDESE: IL TRIBUNALE VIETA AL RIVENDITORE ONLINE WEGOLO LA VENDITA DEI VOLI RYANAIR |
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Lo scorso 29 luglio Ryanair ha accolto con soddisfazione un’importante vittoria ottenuta presso il tribunale olandese di Utrecht, che ha stabilito che è illegale copiare le informazioni sui voli dal sito di Ryanair a scopo di rivendita da parte del rivenditore Wegolo. Il tribunale olandese ha stabilito che estrarre i dati dei voli dal sito web di Ryanair è una violazione dei diritti di Ryanair per la legge sul copyright olandese. Ha inoltre rilevato che Wegolo può avere un impatto negativo sul sito di Ryanair e danneggiarne la reputazione di miglior offerente di tariffe a basso costo in Europa. Wegolo deve cedere i profitti ottenuti dall’ attività illegale e senza licenza a Ryanair e pagare i danni e i costi. A Wegolo è vietato estrarre informazioni dal sito di Ryanair al fine di rivendere i suoi voli. Questa decisione del tribunale olandese si unisce alle altre recenti vittorie di Ryanair in Germania, Irlanda e Regno Unito. Stephen Mcnamara di Ryanair ha detto: “La vittoria di oggi presso il Tribunale olandese è un’ altra pietra miliare nella lotta di Ryanair contro i rivenditori non autorizzati di biglietti su internet. I siti come Wegolo per troppo tempo hanno continuato a vendere in maniera non autorizzata i voli Ryanair con l’aggiunta di spese extra, che i consumatori non pagano quando prenotano direttamente con Ryanair. Ryanair è lieta che il Tribunale olandese abbia riconosciuto che questo comportamento è illegale. Questa decisione, insieme alle recenti decisioni in Germania, Irlanda e Regno Unito, dimostra che i tribunali europei supportano la lotta di Ryanair a favore del consumatore contro l’utilizzo non autorizzato del sito web di Ryanair. Questa sentenza sarà utilizzata come precedente nella causa in corso contro i rivenditori non autorizzati di biglietti. Solo i siti web con reale comparazione di prezzi, che desiderano presentare le informazioni sulle tariffe a basso costo di Ryanair ai consumatori in opposizione alla rivendita di biglietti Ryanair con quote e spese aggiuntive, possono siglare un accordo di licenza con Ryanair per fornire solo informazioni di comparazione di prezzi. Se Wegolo è sinceramente interessato a fornire un onesto servizio di comparazione di prezzi, sarà il benvenuto per la firma di questa licenza che è soggetta ad una donazione di beneficenza di €100.” |
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EASY DOWLOAD: L´ANTITRUST ESTENDE L´INDAGINE SUL SITO CHE FA PAGARE CIÒ CHE È GRATIS |
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L´antitrust estende l´istruttoria su Easy download, un sito che ha trovato il modo di far pagare ciò che in Rete è gratis. Il meccanismo è congegnato attorno alla parola "registrati", che nella ´traduzione´ dell´azienda significa “pagami 96 euro all´anno per due anni”. L´antitrust ha aperto un´istruttoria nel luglio scorso, che riguarda anche le azioni di recupero crediti messo in piedi da Easy download. L´azienda titolare del sito, la Euro Content Ltd. Che ha sede in Germania, dopo le sollecitazioni tramite posta elettronica, sta intimando il pagamento della prima annualità di 96 euro (maggiorata di 5 per spese) con delle lettere ordinarie in cui si minacciano azioni giudiziali. Azioni che l´Antitrust intende valutare nell´istruttoria che si concluderà entro febbraio 2011. Agli utenti che ricevono queste minacce, si consiglia di non pagare e di segnalare il fatto all´Antitrust |
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L´AVVOCATO INFORMATICO E LE PROVE DIGITALI - LA TECNOLOGIA INVADE LA VITA DELLE PERSONE: COME PREPARARSI |
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Lunedì 27 settembre, ore 10.00, a Firenze, in via de’ Barucci 20, Aula Telematica, si tiene il seminario "Prove digitali & Digital Forensics: problematiche tecnico-giuridiche e processuali connesse alla presentazione ed uso di dati informatici in giudizio" a cura dell´Istituto di Teoria e Tecniche dell´Informazione Giuridica del Consiglio Nazionale delle Ricerche. L’era elettronica che stiamo vivendo è caratterizzata dalla massiccia diffusione di dispositivi elettronici in grado di elaborare dati. Cambia il significato e la portata di sistema informatico e telematico, tradizionalmente riservato ai personal computers ed alle reti telematiche da essi costituite. La tecnologia “invade” la vita delle persone con smartphone, tablet pc, fotocamere e sistemi di navigazione satellitare, circostanza che riduce gradualmente il ricorso all’uso della carta quale supporto per la conservazione dei documenti. L’abbandono della carta e l’uso delle nuove tecnologie per la conservazione dei documenti digitali, crea nuove sfide per gli studiosi di diritto e informatica, chiamati a risolvere i problemi tecnico-giuridici legati all’identificazione, analisi, conservazione e presentazione in giudizio di documenti elettronici. Nasce, quindi, la Digital Forensics, disciplina che studia il valore probatorio del documento elettronico stante l’inapplicabilità, allo stesso, di gran parte delle regole che definiscono i requisiti di forma ed il valore legale da attribuire ad un documento cartaceo. Il seminario avrà come scopo quello di fornire una conoscenza delle principali tematiche legate alla Digital Forensics e, tra queste, le problematiche tecnico-giuridiche, affrontate ogni giorno da tecnici e giuristi operanti nel campo delle nuove tecnologie, relative alla corretta acquisizione, gestione ed uso in giudizio di prove digitali. Relatore del Seminario l´Avvocato Alessandro Lazari è Dottorando di Ricerca in "Ingegneria Informatica, Multimedialità e Telecomunicazioni" presso l´Università degli Studi di Firenze. Ha tenuto corsi presso l´Università degli Studi di Lecce dove collabora con il Prof. Giovanni Pellerino ed è cultore della materia in Informatica Giuridica e Diritti dell´Uomo. Si occupa di Prove Digitali, Investigazioni Informatiche e Tutela delle Infrastrutture Critiche. Per informazioni: Dr Francesco Romano, francesco.Romano@ittig.cnr.it - Ezio Gensini, ezio.Gensini@ittig.cnr.it |
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CORSO SULLA RESPONSABILITÀ PENALE DELLE SOCIETÀ |
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Si terrà il 5 novembre pomeriggio, a Milano, il prossimo corso del Learning Center di Federcongressi. Il titolo è La legge 231: regole e opportunità. Oggetto sarà il concetto di responsabilità amministrativa (cioè penale) introdotto dal Decreto legislativo 231/2001, per la prima volta nel nostro ordinamento, a carico delle società i cui dipendenti commettano reati mentre svolgono, all’interno delle società medesime, le mansioni di propria competenza. «I potenziali effetti di questa normativa sono rilevanti», commenta il responsabile Federcongressi per la fiscalità Mauro Zaniboni, che coordina questo corso. «Al di là delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal legislatore, un eventuale coinvolgimento dell’ente in un reato commesso da persone a vario titolo in esso operanti può arrecare un danno d’immagine di difficile quantificazione. Diviene quindi necessario dotarsi delle strutture idonee a contrastare l’insorgere di tali reati predisponendo un modello organizzativo che definisca regole e procedure ben precise». Definire e applicare queste regole «dovrebbe rappresentare un’opportunità preziosa», conclude Zaniboni, «perché consentirebbe di rivedere i processi organizzativi interni e di adottare modelli e soluzioni per una corretta gestione dei rischi cui è sottoposta l’attività d’impresa». Questo incontro intende sensibilizzare alla comprensione delle logiche del decreto e all’osservanza delle varie disposizioni. Il fine ultimo è quello di rispondere a un’esigenza decisamente avvertita dalle imprese: ricevere indicazioni concrete e operative in merito agli adempimenti previsti dal Decreto legislativo 231 e capire come gestire, in un’ottica di miglioramento e di efficacia dei processi, le conseguenze e le ricadute organizzative interne, specialmente per le società di organizzazione di eventi. Il corso si rivolge essenzialmente a dirigenti e proprietari di società di organizzazione di eventi operanti nel settore della Sanità e della Pubblica amministrazione, dirigenti e funzionari degli uffici congressi delle società farmaceutiche, biomedicali e della diagnostica, dirigenti degli uffici formazione di aziende ospedaliere, Asl ed enti pubblici, e responsabili amministrativi dei provider Ecm (educazione continua in medicina) e Fad (formazione a distanza). La docenza è affidata a due esperti di chiara fama: gli avvocati Manuel Sarno e Giorgio Calesella. L’iscrizione è gratuita per i soci Federcongressi, mentre costerà 60 euro Iva inclusa per i non soci. Ulteriori informazioni su orario, programma e sede prossimamente su www.Federcongressi.it |
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