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LUNEDI

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Notiziario Marketpress di Lunedì 04 Settembre 2000
BCE:AUMENTO DEI TASSI  
 
Il 31 agosto u. S. Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso l´aumento dal 4,25 al 4,50% del tasso di riferimento dell´Euro. La Bce ha deciso di alzare di un quarto di punto percentuale anche il tasso sui depositi, che passa dal 3,25 al 3,50%, e il tasso marginale di finanziamento, che sale dal 5,25 al 5,50%. .  
   
   
CARNE ETICHETTATA  
 
Da venerdì scorso, per effetto del regolamento dell´Unione europea n. 1760/00, è diventata obbligatoria l´etichetta per la carne bovine e macinate, prima tappa di un sistema d´identificazione teso a garantire il consumatore sull´origine di ciò che ha acquistato. Il venditore, infatti, è tenuto a specificare, per le carni, il luogo di macellazione, sezionamento e codice di tracciabilità (che garantisce il legame tra carne ed animale), e per il macinato il codice di tracciabilità, il paese di macellazione e il luogo di preparazione. A partire dal 2002 il consumatore potrà anche sapere da dove proviene con esattezza la carne: da allora sull´etichetta sarà stampato anche il paese di origine. .  
   
   
UNIONE EUROPEA: AMPLIAMENTO  
 
La Commissione Europea ha concluso i negoziati con 9 Paesi dell´Europa Centrale ed Orientale (Pecos) candidati all´adesione per la liberalizzazione parziale degli scambi agricoli (in preparazione della liberalizzazione totale e dell´applicazione della Pac). I negoziati continuano invece con la Polonia che, su pressione dei propri agricoltori, ha aumentato i dazi doganali all´importazione, a livello proibitivo in alcuni casi, di prodotti comunitari. Le nuove disposizioni saranno approvate dal Consiglio europeo nel prossimo mese di settembre ed entreranno in vigore con effetto retroattivo dal 1° luglio c. A. Dopo la firma torneremo sull´argomento, per illustrarne gli aspetti più significati. .  
   
   
AMMINISTRATORI DI SOCIETA´: ASSICURAZIONE ALL´INAIL  
 
Gli amministratori di società sono assoggettati all´assicurazione contro gli infortuni, gestita dall´Inail, quando esistono i seguenti presupposti: - sussistenza dei requisiti distintivi della parasubordinazione (collaborazione, coordinamento, continuità, natura prevalentemente personale della prestazione) - svolgimento da parte del soggetto di un´attività rientrante tra quelle soggette alla tutela assicurativa antinfortunistica. Conseguentemente non ricorre l´obbligo assicurativo nei seguenti casi: - se l´amministratore è dotato dei pieni poteri di gestione con sostanziale corrispondenza al ruolo dell´imprenditore; - se conduce veicoli a motore solo per il percorso di andata e ritorno dall´abitazione al luogo di lavoro ovvero per il percorso che collega due o più luoghi di lavoro senza alcun collegamento con l´esercizio delle sue mansioni; - se conduce veicoli a motore per l´esercizio delle sue mansioni solo occasionalmente; - se utilizza solo occasionalmente apparecchiature elettriche, come pc, stampanti, videoterminali, ecc. - se frequenta ambienti in cui altri utilizzano apparecchiature elettriche. .  
   
   
MAESTRI DI SCI: NO ALL´ASSICURAZIONE INAIL  
 
I maestri di sci, anche se associati in scuole, non sono tenuti all´obbligo assicurativo con l´Istituto nazionale per l´assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L´inail, con la circolare n. 53 del 12 luglio 2000 ha precisato che la loro attività non rientra fra quelle soggette all´obbligo previsto dall´art. 1 del Testo unico sugli infortuni. I maestri di sci associati sono infatti dei lavoratori autonomi, con una specifica partita Iva, iscritti, dal punto di vista previdenziale, alla gestione commercianti presso l´Inps. .  
   
   
STELLE AL MERITO DEL LAVORO PER L´ANNO 2001  
 
Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 31447 ha fornito le istruzioni per il conferimento dell´onorificenza denominata Stella al Merito del Lavoro, disciplinata dalla Legge n. 143/52. Le relative domande debbono essere presentate direttamente dai lavoratori interessati, oppure per loro conto dalle aziende e dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali alle Direzioni Regionali del Lavoro entro e non oltre 31 ottobre 2000. Le domande debbono riportare la corretta residenza dei candidati con il corrispondente numero di codice di avviamento postale ed essere corredate dal certificato di nascita (o relativa autocertificazione), certificato di cittadinanza italiana (o relativa autocertificazione), attestato di servizio o dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento, attestato di perizia, laboriosità e condotta morale in azienda e curriculum vitae. La data prevista per la consegna delle decorazioni è il 1° Maggio 2001. .  
   
   
PENSIONI D´ORO:CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA´  
 
I Ministri del Lavoro e del Tesoro hanno firmato il decreto che, come previsto dall´ultima finanziaria, introduce, con effetto retroattivo dal 1° gennaio del corrente anno e per un triennio, il contributo di solidarietà che si applica sulle pensioni superiori al massimale annuo contributivo e pensionistico, che secondo la Legge n. 335/95 è rivalutabile annualmente. Per il 2000 il tetto è pari a 144 milioni e 236mila lire annui. A pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta ufficiale, gli enti previdenziali potranno trattenere un importo pari al 2% della sola quota di pensione eccedente il suddetto limite. In caso di più pensioni, l´Inps fornirà agli altri istituti previdenziali gli elementi necessari per l´applicazione del contributo e preciserà anche quale ente dovrà operare la trattenuta contributiva. Le risorse finanziarie ricavate da questo contributo, quantificato in circa 20 miliardi annui, concorreranno alla copertura assicurativa di particolari categorie, quali i lavoratori a termine, quelli impegnati in attività formative e i collaboratori coordinati e continuativi. .  
   
   
DECRETO LEGISLATIVO N. 84/00 IN MATERIA DI INDICAZIONE DEI PREZZI DEI PRODOTTI OFFERTI AI CONSUMATORI  
 
Il Ministero dell´Industria ha emanato una circolare esplicativa del Decreto legislativo n. 84/00, con il quale è stata data attuazione della Direttiva n. 98/6/Ce relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi ed all´obbligo per i commercianti di indicare, oltre al prezzo di vendita, anche il prezzo per unità di misura. Dalla circolare riportiamo le seguenti definizioni relative a prezzo, prodotto, commerciante e consumatore. Il prezzo di vendita è quello finale valido per un´unità di prodotto o per una determinata quantità dello stesso, comprensivo dell´Iva e di ogni altra imposta, mentre il prezzo per unità di misura è quello finale, comprensivo dell´Iva e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici. Il prodotto commercializzato sfuso è un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore, mentre il prodotto venduto al pezzo è un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà. Il prodotto venduto a collo è un insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio ed il prodotto preconfezionato è l´unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore, costituita da un prodotto e dall´imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. E´ commerciante qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale, mentre è consumatore qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della sua attività commerciale o professionale. Il provvedimento decreto non si applica ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, compresa la somministrazione di alimenti e bevande, ai prodotti offerti nelle vendite all´asta, agli oggetti d´arte e d´antiquariato. Il commerciante che omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica correttamente è soggetto alla sanzione di cui all´art. 22, 3° comma, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Fino al 1° marzo 2002 l´obbligo di indicare il prezzo per unità di misura per i prodotti diversi dai prodotti commercializzati sfusi non si applica alle attività di vendita sulle aree pubbliche ed agli esercizi di vicinato, come definiti da Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che non effettuino la vendita dei prodotti con modalità di libero servizio, nei quali il commerciante, o altro personale alle sue dipendenze, assiste il consumatore nella scelta del prodotto, nonché all´attività di vendita per asporto effettuata da esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. .  
   
   
INDENNITA´ DI DISOCCUPAZIONE E DIMISSIONI DEL LAVORATORE  
 
La cessazione del rapporto di lavoro, se avviene a seguito di dimissioni presentate dal lavoratore, a decorrere dal 1° gennaio 1999 non dà titolo per la concessione dell´indennità di disoccupazione. L´indennità ordinaria di disoccupazione, tuttavia, spetta in caso di dimissioni per giusta causa, forza maggiore, licenziamento in tronco o giusta causa o dimissioni per maternità (presentate nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento della lavoratrice madre). .  
   
   
CALL CENTER: CONTRATTO NAZIONALE  
 
Anche gli operatori di call center, vale a dire i collaboratori non dipendenti, addetti ai centri di assistenza e smistamento chiamate, hanno il loro contratto collettivo nazionale. Valido fino al 31 marzo 3003, è stato sottoscritto fra la Answers, una net company, e le organizzazioni sindacali nazionali Cgil, Cisl e Uil. Sulla falsariga del provvedimento Smuraglia sui lavori atipici, in discussione alla Commissione Lavoro della Camera, l´accordo affronta i problemi dalla copertura assicurativa durante i periodi di assenza dovuti a malattia, infortunio e maternità, della formazione. .  
   
   
TUTELA DEL CONSUMATORE SUL WEB  
 
Il Ministero dell´Industria con la circolare n. 3487/C del 1° giugno 2000 ha chiarito che occorre rispettare le norme di tutela del consumatore connesse al rapporto contrattuale a distanza anche nelle vendite di beni e di servizi effettuate via Internet, utilizzando uno spazio Web. Anche in questo caso si applicano le norme contenute nel Decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Se le vendite sono sia all´ingrosso che al dettaglio occorre che sul sito figurino due aree distinte in modo che il consumatore possa sempre e facilmente distinguere i due tipi di vendita effettuati. Per quanto riguarda le vendite al dettaglio occorre anche rispettare le condizioni previste, per tale tipo di attività, dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. .  
   
   
PROTEZIONE DEI GIOVANI SUL LAVORO  
 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 4 agosto u. S. Il decreto correttivo del Decreto legislativo n. 345/99 sulla protezione dei giovani sul lavoro. Il provvedimento modifica la normativa del 1999 sui minori per coniugare la sicurezza e la salute dei giovani con la loro esigenza di inserimento nelle varie realtà lavorative. In particolare è stato riscritto l´allegato I contenente l´elenco delle mansioni per le quali vige il divieto di adibizione dei giovani al lavoro ai sensi dell´art. 7 del decreto legislativo corretto. E´ stato introdotto un nuovo limite di esposizione media giornaliera al rumore di 90 dBa, invece di 80 dBa. Il provvedimento trova applicazione a partire dal 21 ottobre 2000. .  
   
   
REDDITI DI CAPITALE: EQUALIZZATORE  
 
Sulla Gazzetta ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000 è possibile consultare il testo del Decreto ministeriale 4 agosto 2000 e le formule in esso contenute con cui viene data attuazione all´equalizzatore, che avrà effetto dalle cessioni dell´anno 2001. In sintesi esso è la formula che aumenta la tassazione del capital-gain nel regime amministrato o della dichiarazione, in funzione del tempo (pluriennale) tra l´acquisto e la vendita del titolo, per assimilarne la tassazione a quella del risparmio gestito. .