Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Giugno 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: PIÙ LUNGHI I TERMINI DI RETTIFICA FISCALE SU IMPONIBILE ALL´ESTERO

 
   
  La sentenza 11 giugno 2009 della Corte di giustizia nelle cause riunite C-155/08 e C-157/08 – X E. H. A. Passenheim-van Schoot/staatssecretaris van Financiën - afferma che un termine di rettifica fiscale prolungato in caso di occultamento alle autorità tributarie di beni imponibili detenuti in un altro stato membro e’ conforme al diritto comunitario. Laddove il fisco non disponga di alcun indizio in ordine all´esistenza di simili beni, un termine prolungato non va oltre quanto necessario per garantire l´efficacia dei controlli fiscali e per contrastare la frode fiscale. Nell´ottobre 2000, l’Ispettorato speciale delle imposte del Belgio ha fornito spontaneamente informazioni all’amministrazione fiscale olandese in merito a conti finanziari aperti presso la Kredietbank Luxembourg (Kb-lux), banca con sede in Lussemburgo, a nome di persone residenti nei Paesi Bassi. Nel 2002, a seguito dell´esame di tali informazioni, X, titolare di un conto siffatto dal 1993, si è visto notificare un avviso di rettifica fiscale contenente rettifiche relative all’imposta sul patrimonio e all’imposta sui redditi per gli esercizi 1993-2001. E’stata contestualmente inflitta ad X un’ammenda pari al 50% degli importi oggetto di rettifica fiscale (C-155/08). Nel gennaio 2003, dopo la scomparsa del marito, la sig. Ra Passenheim-van Schoot ha comunicato all’amministrazione fiscale olandese, di propria iniziativa, tutte le informazioni riguardanti taluni beni amministrati da una banca con sede in Germania e appartenuti a lei e al suo defunto marito. Sino a quel momento tali beni non erano mai stati menzionati nelle loro dichiarazioni fiscali. Su istanza della sig. Ra Passenheim-van Schoot, l’ispettore le ha concesso il beneficio del cosiddetto regime di «pentimento», cosicché non le è stata irrogata alcuna ammenda. Tuttavia, le sono stati notificati taluni avvisi di rettifica fiscale per gli esercizi 1993-1997 (C-157/08). X e la sig. Ra Passenheim-van Schoot contestano le decisioni delle autorità tributarie. A loro avviso, il termine di rettifica fiscale prolungato previsto dalla legislazione olandese per elementi imponibili detenuti all´estero è contrario al diritto comunitario. In tale contesto, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), investito in ultima istanza delle due cause, chiede alla Corte, in particolare, se il diritto comunitario osti alla legislazione olandese secondo cui, in caso di occultamento alle autorità tributarie di beni che traggono origine dal risparmio e/o di redditi derivanti da tali beni, il termine di rettifica fiscale è di cinque anni quando tali beni sono detenuti nei Paesi Bassi, mentre si estende a dodici anni quando tali beni sono detenuti in un altro Stato membro. La Corte rileva anzitutto che una normativa siffatta rappresenta una restrizione sia della libera prestazione dei servizi sia della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dal Trattato Ce. A tal proposito, tuttavia, la Corte ricorda di aver già stabilito che costituiscono ragioni imperative di interesse generale, idonee a giustificare una tale restrizione, la necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali nonché la lotta alla frode fiscale. Infatti, ancorché l´estensione di un termine di rettifica fiscale non rafforzi, in quanto tale, i poteri di indagine di cui dispongono le autorità tributarie, essa consente tuttavia a queste ultime, in caso di scoperta di elementi imponibili detenuti in un altro Stato membro e di cui esse non erano a conoscenza, di avviare un´indagine e, laddove risulti che tali elementi non sono stati assoggettati ad imposta, ovvero lo sono stati in maniera eccessivamente ridotta, di emanare un avviso di rettifica fiscale. Secondo la Corte, deve quindi ammettersi che la normativa in questione contribuisce a garantire l’efficacia dei controlli fiscali e a contrastare la frode fiscale. La Corte verifica poi se una normativa siffatta non vada oltre quanto necessario per conseguire tali obiettivi. A tal proposito, essa distingue due fattispecie. La prima fattispecie corrisponde ad una situazione in cui elementi che sono imponibili in uno Stato membro e che sono situati in un altro Stato membro siano stati occultati alle autorità tributarie del primo Stato membro e dette autorità non dispongano di alcun indizio relativo all’esistenza di tali elementi che consenta l’avvio di un’indagine. In una simile ipotesi, tale primo Stato membro si trova nell’impossibilità di rivolgersi alle autorità competenti dell’altro Stato membro per ottenere da queste ultime le informazioni necessarie ai fini di un corretto accertamento dell’importo dell’imposta. In tali circostanze, il fatto di sottoporre elementi imponibili occultati al fisco ad un termine di rettifica fiscale prolungato pari a dodici anni non va oltre quanto necessario per garantire l’efficacia dei controlli fiscali e per contrastare la frode fiscale. Peraltro, il diritto comunitario non osta neppure a che, in una simile fattispecie, l’ammenda inflitta in ragione dell’occultamento di tali beni e redditi esteri sia calcolata proporzionalmente all’importo della rettifica fiscale e su tale più lungo periodo. La seconda fattispecie corrisponde ad una situazione in cui le autorità tributarie di uno Stato membro dispongano di indizi riguardanti elementi imponibili situati in un altro Stato membro che consentano di avviare un’indagine. In una simile ipotesi, non può essere giustificata l’applicazione, ad opera di questo primo Stato membro, di un termine di rettifica fiscale prolungato che non miri specificamente a consentire alle autorità tributarie di tale Stato membro di ricorrere utilmente a meccanismi di reciproca assistenza tra Stati membri e che scatti non appena gli elementi imponibili di cui trattasi siano situati in un altro Stato membro .  
   
 

<<BACK