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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Giugno 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: ILLECITI GLI AIUTI AD IMPRESE DI SERVIZI PUBBLICI (T-292/02 CONFSERVIZI E A.)

 
   
  L’11 giugno 2009 il Tribunale di Primo Grado delle Ce si è pronunciato oggi con 7 sentenze in merito al regime di aiuti concessi dalle autorità italiane a talune imprese di servizi pubblici sotto forma di esenzioni fiscali e di prestiti a tasso agevolato. Tutti i ricorsi sono stati dichiarati irricevibili o respinti. La legge n. 142/1990, sulle autonomie locali ha introdotto una riforma degli strumenti giuridici organizzativi offerti ai comuni per la gestione dei servizi pubblici, in particolare nei settori della distribuzione dell’acqua, del gas, dell’elettricità e dei trasporti e la facoltà, per i comuni, di costituire società utilizzando differenti forme giuridiche per fornire servizi pubblici, ossia la costituzione di società commerciali o di società a responsabilità limitata a partecipazione maggioritaria pubblica. A tali società sono stati concessi prestiti a tasso agevolato presso la Cassa Depositi e Prestiti tra il 1994 e il 1998 ed altre agevolazioni: la concessione di prestiti a tasso agevolato presso la Cassa Depositi e Prestiti («Cddpp»), tra il 1994 e il 1998 (Legge1986, n. 488, provvedimenti urgenti per la finanza locale), l’esenzione da tutte le tasse sui conferimenti relativi alla trasformazione di aziende speciali e di aziende municipalizzate in società ex lege n. 142/90, l’esenzione totale triennale dall’imposta sul reddito d’impresa (Irpeg e Ilor), non oltre il 1999. Alcune società ex lege n. 142/90 hanno sostenuto che le misure non costituivano aiuti di stato. Le autorità italiane e la ricorrente hanno sostanzialmente aderito a tale tesi. Viceversa, il Bundesverband der deutschen Industrie eV, associazione tedesca degli industriali e dei prestatori di servizi ha osservato che le misure potrebbero provocare distorsioni della concorrenza non solo in Italia, ma anche in Germania. Analogamente, la Gas-it, associazione italiana di operatori privati del settore della distribuzione del gas, ha osservato che le misure di cui trattasi, in particolare l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito d’impresa, costituivano aiuti di Stato. Il 5 giugno 2002 la Commissione ha adottato la decisione 2003/193/Ce: l’esenzione triennale dall’imposta sul reddito e i vantaggi derivanti dai prestiti della Cddpp costituiscono aiuti di Stato, incompatibili con il mercato comune. L’italia deve senza indugio recuperare l’aiuto e gli interessi relativi presso i beneficiari. Hanno impugnato la decisione: Confederazione Nazionale dei Servizi (Confservizi) (T-292/02), Acea Spa,di Roma, sostenuta da Acsm Como e Aem – Azienda Energetica Metropolitana Torino (T-297/02), L´azienda Mediterranea Gas e Acqua Spa (Amga), di Genova, sostenuta da Asm Brescia Spa,(t-300/02), Aem Spa di Milano,sostenuta da Asm Brescia Spa (T-301/02), La Repubblica italiana (T-222/04, già C-290/02, ma rinviata dalla Corte al Tpg,quando questo nel 2004 è divenuto competente a trattare i ricorsi introdotti dagli Stati membri), Asm Brescia Spa (T-189/03), Acegas-aps Spa,di Trieste (T-309/02), I ricorsi sono stati dichiarati dal Tribunale irriceviblii (T-292/02, T-300/02, T-301/02, T-222/04, T-189/03, T-309/02, nonché T-297/02, per la parte che riguarda i prestiti della Cassa depositi e prestiti, di cui Acea non ha goduto). (Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, Ce, qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre un ricorso contro una decisione presa nei confronti di altre persone solo qualora la detta decisione la riguardi direttamente ed individualmente). Il ricorso T-297/02 è stato inoltre ritenuto ricevibile dal Tpg per la parte relativa all´esenzione triennale dell´imposta, che Acea ha dimostrato di avere goduto. Esso è stato peraltro respinto in tutte le motivazioni fatte valere da Acea. Con sentenza 1° giugno 2006, causa C-207/05, Commissione/italia, la Corte ha dichiarato che, non avendo dato esecuzione alla decisione 2003/193 sugli sgravi fiscali, la Repubblica italiana era venuta meno ai suoi obblighi. Con sentenza 11 febbraio 2009, T-25/07, Iride Spa e Iride Energia Spa/commissione, il Tpi si è pronunciato in merito ai cd «stranded costs» (costi non recuperabili a seguito della trasposizione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, 96/92/Ce, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (Gu 1997, L 27, pag. 20) a favore del gruppo Enel e di altre società cui erano stati ceduti impianti precedentemente appartenuti all’Enel. (decisione 8 novembre 2006, 2006/941/Ce, relativa all’aiuto di Stato C 11/06 (ex N 127/05) al quale l’Italia intende dare esecuzione a favore dell’Aem Torino con cui la Commissione ha considerato la misura controversa un aiuto compatibile con il mercato comune, che non poteva tuttavia essere erogato prima che l’Italia le avesse fornito la prova che l’Aem Torino non aveva beneficiato degli aiuti di cui alla decisione sugli sgravi fiscali 2003/193 o aveva rimborsato detti aiuti con gli interessi moratori.  
   
 

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