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Notiziario Marketpress di
Giovedì 25 Giugno 2009 |
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MODIFICA DEL QUORUM PER IL REFERENDUM: LA PROSSIMA SETTIMANA IN COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI
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Roma, 25 giugno 2009 - L’ufficio di Presidenza della Commissione Affari costituzionali del Senato imprime oggi una decisa accelerazione alla discussione sulla modifica dell’istituto del referendum. Su sollecitazione della Senatrice Marilena Adamo (Pd) e dello stesso capogruppo del Pd Enzo Bianco, è stato calendarizzato per la prossima settimana l’esame del disegno di legge costituzionale di modifica del quorum per il referendum abrogativo e per l’introduzione del referendum propositivo presentato dalla stessa senatrice del Pd lo scorso ottobre. L’esame del disegno di legge Adamo - Ceccanti ed altri avverrà in abbinamento con l’analogo progetto di legge di cui è primo firmatario il Senatore Peterlini (Udc-svp-aut) e con gli altri eventuali Ddl che saranno presentati nel frattempo. Nell’annunciare i risultati elettorali il Ministero dell’interno Maroni lunedì aveva dichiarato che avrebbe presentato a sua volta un disegno di legge di modifica dell’istituto referendario. Ma questa è materia tipicamente parlamentare: è tempo che il Parlamento avvii autonomamente un processo di riforma degli strumenti di democrazia diretta, senza spirito di autoconservazione, né aspettando che sia il Governo ad intervenire. Disegno Di Legge Costituzionale d’iniziativa dei senatori Adamo, Ceccanti, Di Giovan Paolo, Incostante, Legnini, Ignazio Roberto Maria Marino, Procacci, Vitali e Pertoldi Comunicato Alla Presidenza Il 7 Ottobre 2008. Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l’introduzione del referendum propositivo e la revisione del quorum funzionale del referendum abrogativo. Onorevoli Senatori. – Il programma elettorale del Partito Democratico, a cui il presente disegno di legge intende ispirarsi, recita: «Vanno introdotti il referendum propositivo, nel caso in cui una proposta di legge di iniziativa popolare con un milione di firme sia ignorata dal Parlamento per un biennio» e che «il quorum di partecipazione per la validita` dei referendum va ricondotto alla meta` piu` uno dei partecipanti politicamente attivi, quelli che hanno votato alle precedenti elezioni politiche». Una norma analoga e` stata del resto inserita dall’articolo 4 della recente riforma costituzionale francese (legge costituzionale n. 2008-724 del 23 luglio 2008), la quale, novellando l’articolo 11 della Costituzione della Quinta Repubblica, ha previsto il referendum propositivo su iniziativa di un quinto dei parlamentari e di un decimo degli elettori nel caso in cui un progetto di legge da essi presentato si scontri con l’inerzia del Parlamento per un periodo di tempo che sara` fissato da una futura legge organica. Da quale analisi traggono alimento tali proposte? La progressiva diminuzione della partecipazione popolare al voto referendario e la prospettazione continua di iniziative referendarie sulle piu` varie questioni, anche di carattere prevalentemente tecnico, unitamente all’esigenza di potenziare l’esercizio della iniziativa legislativa popolare, segnalano la necessita` di una nuova regolamentazione costituzionale del referendum abrogativo e l’esigenza della introduzione del referendum propositivo. Per un verso, quindi, si impongono limiti piu` rigorosi per l’esercizio del referendum abrogativo, tali da garantire che effettivamente le richieste siano fondate su un consenso popolare diffuso e che si eviti un uso non sempre chiaro nelle intenzioni e nelle conseguenze, dell’istituto. A tale esigenza si ispira l’articolo 2 del presente disegno di legge costituzionale che eleva il numero degli elettori e dei consigli regionali che possono fare richiesta di referendum. Per i primi si passa da cinquecentomila a un milione, mentre i consigli regionali che possono fare richiesta passano da 5 a 10. Sempre sul piano del rafforzamento dei controlli volti ad evitare abusi nell’utilizzo dei referendum, viene inoltre anticipato il controllo di ammissibilita` del quesito referendario da parte della Corte costituzionale, la quale decide con sentenza in seguito al deposito del comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila. Si tratta di una forma di controllo in via preventiva che risponde all’esigenza, da un lato, di razionalizzare e rendere piu` efficiente la complessa procedura richiesta per la proposizione del quesito referendario e, dall’altro, di attenuare le ricadute politico-costituzionali del giudizio di ammissibilita` da parte della Corte costituzionale. Sarebbe tuttavia estremamente riduttivo intervenire in materia solo per introdurre limiti, per imporre restrizioni e per alcune limitate razionalizzazioni. L’uso, talora anche eccessivo, ha fatto emergere spinte di democrazia reale che debbono essere recuperate in modo piu` razionale. Da qui la proposta, proveniente da piu` parti, sin dai tempi della «Commissione Bozzi» fino alla proposta di legge Soda, atto Camera n. 1617, della Xiv Legislatura, di potenziare lo strumento dell’iniziativa legislativa popolare, oggi scarsamente usato in quanto non in grado di impegnare il Parlamento. Si prevede cosý`, in caso di mancato dialogo del Parlamento con le istanze dei cittadini elettori, lo strumento del referendum propositivo, in precisi ambiti di intervento e comunque non in materia costituzionale (articolo 1). Questo secondo strumento, concepito come «stimolo rafforzato» al Parlamento, piu` flessibile, in quanto elemento di negoziato con i rappresentanti eletti, e` opzione preferenziale. Presenta, quindi, limiti minori per il suo azionamento. Con esso e` altresý` garantita anche una presenza aggiuntiva e alternativa a minoranze non parlamentarizzate dal sistema elettorale. La compiuta definizione delle materie sottratte al referendum propositivo (modifiche costituzionali, tutela delle minoranze, materia tributaria, rapporti fra Stato-chiesa e confessioni religiose) ed il vincolo di omogeneita` del progetto proposto rappresentano gli ulteriori limiti naturali dell’istituto. Il referendum propositivo, nella forma qui avanzata, e` ammissibile solo quando le Camere non abbiano approvato, entro diciotto mesi dalla sua presentazione, un progetto di iniziativa popolare. Su richiesta di una quota sufficientemente significativa di elettori, le Camere deliberano di sottoporre a referendum i princý`pi fondamentali contenuti nel progetto proposto. Oggetto del referendum e` l’approvazione o il rigetto dei princý`pi fondamentali della proposta di legge di iniziativa popolare. Il Parlamento procedera` a tradurre in legge il progetto che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi. La disciplina proposta, quindi, rientra nella ricerca degli istituti di bilanciamento complessivo del nostro sistema costituzionale, diventata piu` urgente con l’introduzione di meccanismi elettorali non speculari, che puo` consegnare la maggioranza dei seggi parlamentari ad una forza o ad una coalizione di forze politiche che sia minoranza nel Paese. Essa consente alle minoranze, soprattutto a quelle non rappresentate, di concorrere alla funzione legislativa quando siano, anche se solo su singoli problemi, maggioranza del Paese. In entrambi i casi il quorum, che era stato fissato dal Costituente alla meta` piu` uno degli aventi diritto, supponendo la persistenza di una mobilitazione pressoche´ totale dell’elettorato, viene riportato alla soglia effettiva della partecipazione attiva, quella delle precedenti elezioni politiche. Il tasso di partecipazione delle elezioni piu` recenti ha mostrato infatti che il tasso di astensionismo e` nettamente in aumento anche nel nostro paese, cosý` come ormai da anni si riscontra negli altri paesi del continente europeo, con il rischio che un quorum cosý` elevato per il referendum abrogativo risulti un ostacolo troppo elevato all’impiego di quel fondamentale strumento di democrazia che lo caratterizza. Non si tratterebbe inoltre di una soluzione del tutto estranea al nostro ordinamento, considerando che anche l’articolo 75 del nuovo Statuto regionale toscano stabilisce la necessita` di raggiungere «la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni», anziche´ quella degli aventi diritto al voto. Per quanto sopra esposto, si auspica un esame ed un’approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge costituzionale. Disegno Di Legge Costituzionale Art. 1. (Iniziativa popolare e referendum propositivo) 1. L’articolo 71 della Costituzione e` sostituito dal seguente: «Art. 71. – L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centomila elettori, di un progetto redatto in articoli. Ove le Camere non approvino il progetto di cui al secondo comma entro il termine di diciotto mesi o comunque lo approvino con modifiche che ne tocchino i princý`pi fondamentali, un milione di elettori puo` richiedere che le Camere deliberino, entro i successivi sei mesi dalla scadenza del medesimo termine, che i princý`pi fondamentali contenuti in tale progetto siano sottoposti a referendum propositivo. La proposta soggetta a referendum propositivo e` approvata se e` raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la meta` piu` uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati. Le Camere procedono, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del referendum, all’approvazione del progetto di iniziativa popolare o dei progetti che recepiscono i princý`pi fondamentali approvati con il referendum propositivo. Non e` ammesso il referendum propositivo su progetti che comportino modifiche della Costituzione o di leggi costituzionali, di leggi che garantiscano minoranze linguistiche o relative alle materie disciplinate negli articoli 7 e 8. Non e` altresý` ammesso il referendum propositivo su progetti che contengano norme meramente abrogative o che si riferiscano a piu` oggetti fra loro non omogenei o che non prevedano la copertura finanziaria degli oneri previsti. Non e` comunque ammesso il referendum propositivo su progetti in materia tributaria o che comportino erogazioni finanziarie a vantaggio di determinate categorie di cittadini. La legge determina le modalita` di presentazione dei progetti di iniziativa popolare e le modalita` di attuazione del referendum propositivo, la disciplina dei poteri del comitato promotore, sia nella discussione parlamentare del progetto sia nell’eventuale procedura referendaria, compresa la fase di enucleazione dei princý`pi da sottoporre a referendum propositivo, e l’accesso delle formazioni politiche e sociali interessate ai mezzi di informazione, pubblici e privati. La legge determina altresý` le modalita` relative ai criteri di ammissione dei referendum propositivi, effettuata a cura dalla Corte costituzionale, su richiesta del comitato promotore, in data precedente alla raccolta delle adesioni». Art. 2. (Referendum abrogativo) 1. L’articolo 75 della Costituzione e` sostituito dal seguente: «Art. 75. – E`indetto referendum popolare abrogativo per deliberare l’abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge ovvero di articoli o di commi degli stessi quando lo richiedano un milione di elettori o dieci Consigli regionali. Non e` ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum e` approvata se e` raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la meta` piu` uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati. Spetta alla Corte costituzionale giudicare se le richieste di referendum siano ammissibili. La Corte costituzionale decide con sentenza in seguito al deposito da parte del Comitato promotore di un numero di firme di elettori non inferiore a cinquantamila». . |
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