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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Luglio 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: DOPPIA CONDANNA PER IL MANCATO RECUPERO DEGLI AIUTI

 
   
  Lo scorso 7 luglio 2009 la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza nella causa C- 369/07 - Commissione / Grecia – condannando la Grecia per il mancato recupero degli aiuti di Stato alla Olympic Airways dichiarati illegittimi nel 2005. La penalità ammonta a Eur 16. 000 al giorno e la somma forfettaria a Eur 2 milioni. Nel 2002, la Commissione ha considerato che taluni aiuti concessi dalla Grecia alla Olympic Airways (Oa) fossero incompatibili con il mercato comune, in quanto non rispettavano talune condizioni inizialmente previste. Tali aiuti avrebbero dovuto essere recuperati senza indugio. Dinanzi all’inerzia della Grecia, la Commissione ha adito la Corte una prima volta nel 2003. Una sentenza di inadempimento è stata pronunciata nei confronti della Grecia nel 2005 (Sentenza 12 maggio 2005, causa C‑415/03). In seguito ai problemi riscontrati dalla Grecia nell’esecuzione di tale sentenza, la Commissione ha proposto alla Corte un nuovo ricorso, chiedendole di accertare che la Grecia non si era conformata alla sua sentenza e di condannarla al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità. La Commissione considera che debbano essere recuperati ancora Eur 41 milioni dovuti ad un conferimento di capitale per gli aiuti alla ristrutturazione, Eur 2,5 milioni di canoni di locazione dovuti a taluni aeroporti e Eur 61 milioni per la tassa che devono versare i passeggeri in partenza da tutti gli aeroporti greci (detta “spatosimo”). La Grecia ha quindi fatto valere che taluni debiti della Oa nei confronti dello Stato erano stati compensati dai risarcimenti riconosciuti alla società dal lodo arbitrale del 2006 a causa dei danni subiti dalla Oa: prematura espulsione dall’aeroporto di Elliniko, trasferimento verso il nuovo aeroporto di Atene, spese supplementari per il suo funzionamento e ritardo nella costruzione degli impianti. La Corte pronuncia oggi una seconda sentenza di inadempimento, che contiene una duplice sanzione finanziaria: una penalità ed una somma forfettaria. La penalità La Corte ricorda che tale sanzione è giustificata se perdura l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di una precedente sentenza, successivamente al termine fissato nel parere motivato e fino all’esame dei fatti da parte della Corte. In mancanza di disposizioni comunitarie relative alla procedura di ripetizione di aiuti indebitamente versati, il recupero di siffatti aiuti finanziari dev’essere effettuato secondo le modalità previste dal diritto nazionale. Lo Stato membro è quindi libero di scegliere i mezzi con cui adempierà tale obbligo, ma è tenuto a fornire alla Commissione ogni informazione che le consenta di verificare se il mezzo scelto costituisca un’esecuzione idonea di tale decisione. La Corte ammette che la compensazione possa rappresentare un mezzo adeguato al rimborso di un aiuto di Stato e che, ai fini di questo procedimento, la Grecia abbia dimostrato l’esistenza di un credito esigibile in capo all’Oa. Essa verifica poi se la compensazione abbia effettivamente avuto luogo. Essa considera che la Grecia ha fornito la prova della restituzione dell’aiuto di Eur 41 milioni a titolo di conferimento di capitale alla Oa, nonché di una parte della tassa detta “spatosimo” (per un importo pari a Eur 38 milioni) e di una parte dell’aiuto relativo ai canoni di locazione aeroportuale (pari a Eur 654 688). Essa rileva invece che la Grecia non ha fornito la prova dell’avvenuta compensazione per le parti restanti dell’aiuto relativo alla tassa detta “spatosimo” e dell’aiuto relativo ai canoni di locazione aeroportuale. La Corte constata che l’inadempimento della Grecia perdura da più di quattro anni. Esso riguarda il mercato comune, la cui instaurazione è uno dei compiti essenziali della Comunità europea. Inoltre, il controllo degli aiuti ai vettori aerei riveste un’importanza considerevole, dato che tale mercato è, per sua natura, transfrontaliero. Peraltro, gli importi dell’aiuto per i quali la Grecia non ha provato la restituzione costituiscono solo una parte relativamente modesta rispetto all’importo totale. La Corte infligge quindi alla Grecia una penalità di un importo pari a Eur 16 000 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione a decorrere da un mese dopo la pronuncia della sentenza odierna, al fine di consentire alla Grecia di dimostrare che non è più inadempiente. La somma forfettaria La Corte rammenta che il cumulo delle due sanzioni si fonda sull’idoneità di ciascuna di esse a conseguire il proprio obiettivo e dipende dalle circostanze di ciascuna causa. L’importo di tale somma deve essere definito in funzione della persistenza dell’inadempimento (dalla prima sentenza che lo ha dichiarato) nonché degli interessi pubblici e privati in questione. La Corte, fatta una giusta valutazione delle circostanze del caso di specie, fissa a Eur 2 milioni l’importo della somma forfettaria. La penalità e la somma forfettaria dovranno essere versate sul conto “Risorse proprie della Comunità europea”. .  
   
 

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