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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Luglio 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: NON È REGISTRABILE COME MARCHIO LA BARRETTA DEL BOUNTY

 
   
  La sentenza 8 luglio 2009 del Tribunale di primo grado nella causa T-28/08, Mars Inc. / Ohmi, afferma che la forma della barra di cioccolato bounty non puó essere registrata come marchio comunitario. La forma tridimensionale della barra è priva di carattere distintivo e la Mars non ha dimostrato che essa ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutta la comunità. Secondo il Regolamento (Ce) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario, sostituito dal regolamento (Ce) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, un marchio privo di carattere distintivo non può in via di principio essere registrato. Tuttavia, un tale marchio può essere registrato se ha acquisito, per i prodotti o servizi di quale è chiesta la registrazione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto. Il 24 aprile 2003, in seguito a una domanda della Mars Inc. , produttore della barra di cioccolato Bounty, l’Uami, l’Ufficio che gestisce il marchio comunitario, ha registrato, come marchio comunitario, la forma tridimensionale di questa barra. Nel dicembre 2003, la Ludwig Schokolade, una fabbrica di cioccolato tedesca, ha chiesto l’annullamento del marchio comunitario, sostenendo che esso fosse privo di qualsiasi carattere distintivo. Nell’ottobre 2007, l’Uami ha annullato la registrazione del marchio poiché esso non presentava il carattere distintivo richiesto, in quanto il suo aspetto non divergeva in maniera significativa dalle norme e dalle abitudini del settore interessato. Inoltre, esso ha ritenuto che i documenti presentati dalla Mars fossero insufficienti per dimostrare il carattere distintivo acquisito con l’uso per i prodotti interessati. La Mars ha introdotto un ricorso contro questa decisione dinanzi al Tribunale di primo grado. Il Tribunale fa presente che, affinché un marchio tridimensionale, costituito semplicemente dalla forma del prodotto, possa essere registrato, tale forma deve divergere in maniera significativa dalla norma o dalle abitudini del settore per consentire al consumatore medio di distinguere, in modo immediato e certo, il prodotto di cui trattasi da quelli delle altre imprese. Nella fattispecie, le caratteristiche asseritamente distinitive, ossia le estremità arrotondate della barra, nonché le tre frecce che figurano sul lato superiore non si distinguono sufficientemente da altre forme comunemente utilizzate per le barre di cioccolato. Inoltre il Tribunale fa presente che l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso del marchio richiede almeno che una frazione significativa del pubblico rilevante identifichi grazie al marchio i prodotti o servizi di cui trattasi come proveniente da un’impresa determinata. Inoltre, tale acquisizione deve essere dimostrata nella parte della Comunità in cui il marchio era privo di carattere distintivo inizialmente. Dato che né le quote di mercato della barra Bounty, né il tasso di riconoscimento del prodotto sono uniformi attraverso la Comunità, non è possibile estendere al resto del mercato comunitario i risultati di indagini effettuate unicamente in sei dei quindici Stati membri di quel tempo, ossia il Regno Unito, il Belgio, la Francia, la Germania, l’Italia e i Paesi Bassi. Dal momento che la forma di una barra Bounty non è distintiva in tutta la Comunità, la Mars avrebbe dovuto fornire ulteriori elementi per quanto riguarda i nove altri Stati che facevano parte della Comunità a quel tempo per dimostrare che la forma aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutta la Comunità. Di conseguenza, il Tribunale respinge il ricorso.  
   
 

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