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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Luglio 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: DOMANDA DI INDENNIZZO AL GIUDICE DEL LUOGO DELLA PARTENZA/ARRIVO

 
   
  Il 9 luglio 2009 con sentenza della Corte di giustizia nella causa C-204/08, Rehder / Air Baltic, è stato affermato che in caso di annullamento del volo intracomunitario i passeggeri possono richiedere l’indennizzo forfetario al giudice del luogo di partenza o di arrivo dell’aereo. Per la scelta del foro competente non è determinante il luogo dove la compagnia che effettua il volo ha la sede statutaria né quello dove il contratto di trasporto aereo è stato concluso. Una domanda di compensazione pecuniaria a seguito dell’annullamento di un volo offre l’occasione alla Corte di giustizia di precisare le norme relative alla competenza giurisdizionale nel settore del trasporto aereo. Il Regolamento (Ce) n. 21/04, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, prevede che, in caso di annullamento del volo, i passeggeri possano ricevere una compensazione pecuniaria compresa tra i 250 e i 600 euro. Nel caso di una compagnia aerea, che rifiuta di corrispondere tale indennizzo forfetario, avente sede in un altro Stato membro, si pone il problema di stabilire se, nel caso di un volo intracomunitario, il passeggero abbia, ai sensi del Regolamento (Ce) n. 44/01, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, la possibilità di adire oltre ad un giudice diverso dal tribunale del luogo in cui per statuto tale compagnia ha sede, una giurisdizione di un altro Stato membro. Il sig. Peter Rehder, residente a Monaco di Baviera, aveva prenotato presso l’Air Baltic, compagnia con sede sociale in Riga (Lettonia), un volo da Monaco a Vilnius. Circa 30 minuti prima dell’ora prevista per la partenza, i passeggeri sono stati informati della cancellazione del volo. Dopo una modifica della prenotazione effettuata dall’Air Baltic, il sig. Rehder ha preso un volo per Vilnius via Copenhagen. Con domanda proposta dinanzi all’Amtsgericht Erding, nella cui circoscrizione si trova l’aeroporto di Monaco di Baviera, il sig. Rehder ha chiesto la condanna dell’Air Baltic al pagamento di un indennizzo di euro 250 conformemente al regolamento in materia di compensazione e di assistenza ai passeggeri. Ritenendo che i servizi di trasporto aereo siano resi nel luogo di partenza dell’aereo (il che comporta che il luogo di esecuzione dell’obbligazione contrattuale, ai sensi del regolamento sulla competenza giurisdizionale, sia quello dell’aeroporto di partenza), l’Amtsgericht Erding si è dichiarato competente a conoscere della richiesta di compensazione pecuniaria del sig. Rehder. Su ricorso interposto dall’Air Baltic, la Corte d’appello ha invece annullato tale decisione ritenendo competente piuttosto il tribunale del luogo in cui si trova la sede sociale della compagnia aerea; avverso la sentenza del giudice d’appello il sig. Rehder ha adito il Bundesgerichtshof. Quest’ultimo si domanda se non occorra concentrare, in via di principio, in un unico luogo di esecuzione la competenza giurisdizionale espressamente prevista in materia contrattuale, anche per le controversie derivanti da un contratto di trasporto aereo internazionale. Nella sentenza odierna la Corte rileva che, in caso di pluralità dei luoghi di fornitura di servizi in Stati membri differenti, occorre individuare il luogo che assicura il collegamento più stretto tra il contratto in causa e il giudice competente, ovverosia quello dove, in forza del contratto, dev’essere effettuata la fornitura principale dei servizi. Il luogo della sede o del principale stabilimento della compagnia aerea interessata non presenta il necessario stretto collegamento con il contratto. Infatti, le operazioni e le azioni intraprese a partire da tale luogo, in particolare la messa a disposizione di un aeromobile e di un equipaggio adeguati, costituiscono misure logistiche e preparatorie in vista dell’esecuzione del contratto di trasporto aereo e non servizi la cui fornitura integrerebbe il contenuto propriamente detto di tale contratto. Altrettanto vale per il luogo della conclusione del contratto di trasporto aereo e per quello di emissione del biglietto. I servizi la cui fornitura corrisponde all’esecuzione degli obblighi derivanti da un contratto di trasporto aereo di persone sono, invero, la registrazione e l’imbarco dei passeggeri e l’accoglienza degli stessi a bordo dell’aereo nel luogo di decollo stabilito nel contratto di trasporto medesimo, la partenza dell’aereo all’ora prevista, il trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli dal luogo di partenza a quello di arrivo, la gestione dei passeggeri durate il volo e, infine, il loro sbarco, in condizioni di sicurezza, nel luogo di atterraggio e all’ora convenuti nel contratto. Orbene, gli unici luoghi che presentano un collegamento diretto con i detti servizi, forniti in esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, sono quelli di partenza e di arrivo dell’aereo, dove per «luoghi di partenza e di arrivo» devono intendersi quelli convenuti nel contratto di trasporto concluso con una sola compagnia aerea, che è il vettore operativo. Ognuno di tali due luoghi presenta un nesso sufficientemente prossimo con gli elementi materiali della controversia e assicura, pertanto, un collegamento stretto tra il contratto e il giudice competente. Di conseguenza, una domanda di compensazione pecuniaria per annullamento di un volo può essere proposta, a scelta del passeggero, dinanzi al tribunale nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo.  
   
 

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