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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Luglio 2009
 
   
  IL PIANO CASA DEL PIEMONTE APPROVATO DAL CONSIGLIO REGIONALE IL COMMENTO DELLA PRESIDENTE BRESSO E DELL´ASSESSORE CONTI

 
   
  Torino, 13 Luglio 2009 - La presidente Mercedes Bresso commenta con soddisfazione l’approvazione, avvenuta l’ 8 luglio in Consiglio regionale, del disegno di legge che attua - in maniera più tutelante per il territorio e con forte impegno per la razionalizzazione energetica - l’impegno della Regione assunto tramite l’Intesa sottoscritta con il Governo e snellisce le procedure in materia edilizia e urbanistica, comunemente denominato “Piano casa”. “Vengono coniugate - sostiene Bresso - la sfida per la semplificazione e quella per l´efficienza e il risparmio energetico, due obiettivi chiave di questa amministrazione. Saranno portati da una parte benefici all´ambiente e alla salute dei cittadini, dall´altra si potrà contribuire a rilanciare l´economia creando posti di lavoro e incrementando il Pil piemontese”. L’assessore regionale alle Politiche territoriali, Sergio Conti, sottolinea innanzitutto che “se è vero che la spinta iniziale è arrivata dal Governo sull’onda emotiva del dopo-terremoto, è altrettanto vero che, mentre il Governo non ha dato seguito agli impegni assunti nell’intesa, il Piemonte ha dal canto suo responsabilmente sviluppato un percorso autonomo, non limitato a misure straordinarie e contingenti, ma mirato a produrre azioni durature per il risparmio energetico, che favoriscono la transizione dall’edilizia tradizionale a quella consapevole e sostenibile. L’aver posto dei vincoli in tal senso - prosegue l’assessore - può apparire ai meno lungimiranti una scelta riduttiva se non punitiva: in realtà, si tratta di una scelta che risponde a fini più alti di garanzia per la vivibilità delle future generazioni. Senza contare poi che la nuova legge non limita al solo settore edile la funzione di volano dell’economia, ma offre opportunità di lavoro a una pluralità di altri settori”. “Il primo titolo del provvedimento - continua Conti - disciplina gli interventi di ampliamento in deroga agli strumenti urbanistici: tra le misure previste, è da evidenziare la possibilità di realizzare interventi edilizi che, seppure in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, saranno assentiti a condizione che si utilizzino tecnologie volte al risparmio energetico, da quantificare tramite la riduzione del 40% del fabbisogno di energia primaria dell’unità edilizia complessiva per il solo ampliamento o, per demolizione e ricostruzione, attraverso la progettazione e l’utilizzo di tecnologie volte a conseguire un significativo miglioramento della pratica corrente in riferimento alla qualità ambientale ed energetica dell’edificio, secondo il sistema di valutazione del Protocollo Itaca 2009 Regione Piemonte. I successivi due titoli, con valenza a tempo indeterminato, sono volti da un lato a semplificare alcune procedure edilizie e urbanistiche al fine di agevolare la tempestiva attuazione degli interventi, dall’altro a promuovere la riqualificazione urbana e sociale attraverso programmi a regia comunale”. In coerenza con i criteri enunciati sono consentiti interventi di ampliamento, nel limite massimo del 20 per cento della volumetria esistente per le unità edilizie uni e bi-familiari e per gli edifici di edilizia residenziale sovvenzionata. La volumetria complessiva, a intervento concluso, non potrà comunque superare i milleduecento metri cubi. In alternativa i Comuni possono individuare, anche su richiesta degli aventi titolo, edifici residenziali da riqualificare attraverso interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione con un incremento massimo del 35 per cento, finalizzati al miglioramento della qualità architettonica, energetica, ambientale, della sicurezza delle strutture e dell´accessibilità degli edifici. In aggiunta sarà possibile soppalcare, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, i fabbricati esistenti a destinazione artigianale o produttiva, che abbiano esaurito la superficie utile lorda consentita, per un aumento massimo del 30 per cento della superficie esistente; oppure, sempre per gli edifici produttivi o artigianali, sarà possibile realizzare interventi di ampliamento pari al 20 per cento della superficie utile lorda, con un massimo di 200 metri quadrati, in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, e ai regolamenti edilizi. Gli interventi non potranno in ogni caso essere realizzati su edifici o ambiti individuati dai piani regolatori come centri storici o aree esterne d’interesse storico e paesaggistico a essi collegati; singoli edifici, civili o di architettura rurale, di valore storico-artistico, ambientale o documentario; nei parchi nazionali e nelle aree protette istituite con legge regionale e in aree di inedificabilità assoluta. Per le aree in cui la norma è applicabile, la legge fissa limiti inderogabili, quali l’altezza massima, l’indice di permeabilità del suolo e le distanze dai confini, dalle strade e dagli edifici, e prescrive il reperimento dei necessari titoli autorizzativi. “Saranno ora i Comuni, con deliberazione dei rispettivi Consigli, a decidere entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge se applicarne in tutto o in parte le disposizioni e a indicare altri parametri qualitativi e quantitativi definiti dagli strumenti urbanistici, a cui non si potrà comunque derogare - continua Conti -. Come già detto, ai Comuni è data inoltre facoltà di promuovere programmi di rigenerazione urbana, sociale e architettonica tramite azioni partecipative e di concerto con gli operatori privati; con tali programmi i Comuni individuano ambiti in cui vi sono edifici, ritenuti incongrui con il contesto edilizio circostante, da riqualificare in funzione di una maggiore efficienza energetica o a fini sociali, per i quali gli strumenti urbanistici possono prevedere interventi di demolizione, totale o parziale, e di ricostruzione. Infine, i Comuni possono individuare edifici produttivi o artigianali che costituiscono elementi deturpanti per il paesaggio per i quali prevedere il trasferimento in aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), da realizzare anche tramite l’utilizzo di strumenti perequativi”. .  
   
 

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