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Notiziario Marketpress di Lunedì 20 Luglio 2009
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: SPOSI CON DOPPIA NAZIONALITÀ COMUNE POSSONO SCEGLIERE IN QUALE STATO DIVORZIARE

 
   
  Sentenza 16 luglio 2009 della Corte di giustizia nella causa C- 168/08 (László Hadadi / Csilla Márta Mesko): I Coniugi Che Possiedono La Doppia Cittadinanza Comune Nell’unione Possono Chiedere, A Loro Scelta, Lo Scioglimento Del Matrimonio Dinanzi Ai Tribunali Di Uno O Dell’altro Dei Due Stati Interessati La competenza giurisdizionale dei giudici di uno di tali Stati membri non può essere esclusa per il fatto che il ricorrente non presenti, oltre alla cittadinanza, altri elementi di collegamento con questo Stato. Il regolamento comunitario 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all´esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (Ce) n. 1347/2000, prevede, in particolare, diversi criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale a conoscere delle azioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale. In aggiunta a taluni criteri basati, sotto vari profili, sulla residenza abituale dei coniugi, il regolamento sancisce il criterio della cittadinanza [1] dei due coniugi. Inoltre, il regolamento, in linea di principio, prevede che le decisioni di divorzio pronunciate in uno Stato membro siano riconosciute dagli altri Stati dell’Unione e che non si possa procedere al riesame della competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro d´origine. Tuttavia, in forza delle norme transitorie sul riconoscimento enunciate nel regolamento (nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, il criterio della cittadinanza è sostituito da quello del “domicilio” di entrambi i coniugi), in alcuni casi in cui una decisione di divorzio sia stata emanata prima della data di entrata in applicazione del regolamento, applicabile a decorrere dal 1° marzo 2005, ad eccezione degli artt. 67-70, i quali non rilevano ai fini della soluzione della causa principale, la competenza giurisdizionale del giudice dello Stato membro di origine, in via eccezionale, deve essere soggetta a riesame. Nel 1979 il sig. Hadadi e la sig. Ra Mesko, entrambi cittadini ungheresi, contraevano matrimonio in Ungheria. Essi emigravano in Francia nel 1980, ove, risiedono tuttora. Nel 1985 essi acquisivano la cittadinanza francese per naturalizzazione, ragion per cui entrambi possiedono, al tempo stesso, la cittadinanza ungherese e francese. Il 23 febbraio 2002 il sig. Hadadi proponeva ricorso per divorzio dinanzi al Tribunale di Pest (Ungheria). Il 19 febbraio 2003 la sig. Ra Mesko, da parte sua, presentava in Francia una domanda di divorzio dinanzi al Tribunal de grande instance de Meaux (Tribunale di Meaux). Il 4 maggio 2004, qualche giorno dopo l’adesione della Repubblica di Ungheria all’Unione europea, il Tribunale di Pest pronunciava sentenza di divorzio tra il sig. Hadadi e la sig. Ra Mesko. In seguito a detta sentenza, il giudice francese dichiarava irricevibile la domanda di divorzio presentata dalla sig. Ra Mesko. Quest’ultima proponeva appello avverso tale decisione dinanzi alla Cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia), la quale riteneva che la sentenza del Tribunale ungherese non potesse essere riconosciuta in Francia, dato che la competenza giurisdizionale di quest’ultimo appariva «in realtà molto fragile», laddove la competenza giurisdizionale del Tribunale della residenza coniugale, stabilita in Francia, risultava, in confronto, «particolarmente forte». La Cour d’appel de Paris, di conseguenza, dichiarava ricevibile la domanda di divorzio presentata dalla sig. Ra Mesko. Avverso tale decisione il sig. Hadadi proponeva ricorso per cassazione. Nell’ambito dell’esame della ricevibilità della domanda di divorzio proposta in Francia, la Cour de cassation (Suprema Corte di cassazione francese) è chiamata ad applicare, riguardo alla sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale ungherese, le norme transitorie sul riconoscimento enunciate nel regolamento. Si tratta, sostanzialmente, di determinare se i giudici ungheresi, in applicazione del regolamento, avrebbero potuto essere competenti a conoscere della domanda di divorzio proposta dal sig. Hadadi. In tale contesto, la Cour de Cassation sottoponeva alla Corte di giustizia talune questioni pregiudiziali relative all’interpretazione delle norme sulla competenza giurisdizionale previste nel regolamento in relazione all’ipotesi di coniugi aventi la doppia cittadinanza comune, ungherese e francese, i quali non abitino più in Ungheria da tempo ed il cui unico elemento di collegamento con questo paese sia la cittadinanza ungherese. La Corte rileva, anzitutto, che il regolamento non effettua distinzioni a seconda che una persona possieda una o più cittadinanze. Di conseguenza, la disposizione del regolamento che prevede la competenza giurisdizionale dei giudici dello Stato membro della cittadinanza dei coniugi non può essere interpretata diversamente a seconda che i due coniugi abbiano la doppia cittadinanza comune o solo la stessa cittadinanza. Pertanto, in caso di doppia cittadinanza comune, il giudice adito di una domanda di divorzio non può ignorare il fatto che gli interessati possiedano la cittadinanza di un altro Stato membro. In tal senso, al fine di applicare le norme transitorie sul riconoscimento enunciate nel regolamento, i giudici francesi devono tener conto del fatto che il sig. Hadadi e la sig. Ra Mesko possiedono anche la cittadinanza ungherese e che, pertanto, i giudici ungheresi, in applicazione del regolamento, avrebbero potuto essere competenti a conoscere di una domanda di divorzio tra le dette persone. La Corte, a tal riguardo, osserva che il regolamento non mira ad escludere competenze giurisdizionali multiple in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale. È invece prevista espressamente la coesistenza di più giudici competenti di pari rango. Inoltre, la Corte rileva che il regolamento, facendo della cittadinanza un criterio di competenza, privilegia un elemento di collegamento certo e facile da applicare. Esso non prevede alcun altro criterio afferente alla cittadinanza, quale, in particolare, la prevalenza di quest’ultima. Infatti, la necessità di un controllo degli elementi di collegamento tra i coniugi e le loro rispettive cittadinanze renderebbe più onerosa la verifica della competenza giurisdizionale, risultando in tal modo contraria all’obiettivo di facilitare l’applicazione del regolamento mediante l’utilizzo di un criterio di collegamento semplice e univoco. Infine, la Corte ricorda che, in forza del regolamento, una coppia che possieda unicamente la cittadinanza di uno Stato membro sarebbe sempre in grado di adire i giudici di quest’ultimo, sebbene la sua residenza abituale non sia più situata in tale Stato da lungo tempo ed esistano solo scarsi elementi di collegamento reale con quest’ultimo. Ciò considerato, la Corte dichiara che, qualora entrambi i coniugi possiedano la medesima doppia cittadinanza, il regolamento osta a che la competenza giurisdizionale dei giudici di uno degli Stati membri interessati resti esclusa per il fatto che il ricorrente non presenti altri elementi di collegamento con tale Stato. La Corte rileva, pertanto, che i giudici degli Stati membri di cui entrambi i coniugi possiedano la cittadinanza sono competenti in forza del regolamento, potendo questi ultimi adire, a loro scelta, i giudici di uno o dell’altro di questi Stati .  
   
 

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