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Notiziario Marketpress di Lunedì 09 Ottobre 2006
 
   
  UNIONE EUROPEA: LŽIRAP È COMPATIBILE CON IL DIRITTO COMUNITARIO IN QUANTO PRESENTA CARATTERISTICHE CHE LA DIFFERENZIANO DALLŽIVA, E NON PUÒ ESSERE RITENUTA UNŽIMPOSTA SULLA CIFRA DŽAFFARI

 
   
  La Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza C-475/03, relativa alla causa tra Banca popolare di Cremona Soc. Coop. A r. L. / Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona, affermando la compatibilità dellŽIrap con il diritto comunitario. La Banca popolare di Cremona ha impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cremona il provvedimento con il quale lŽAgenzia delle Entrate le ha rifiutato il rimborso dellŽIrap (imposta regionale sulle attività produttive) versata negli anni 1998 e 1999. La Commissione tributaria ha quindi chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità dellŽIrap con la sesta direttiva Iva (Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/Cee, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (Gu L 145, pag. 1). ), e in particolare con il divieto, per gli Stati membri, di introdurre o mantenere sistemi fiscali aventi natura di imposte sulla cifra dŽaffari. Nella sentenza odierna la Corte di giustizia ricorda innanzitutto gli obiettivi della creazione del sistema comune dellŽIva: la realizzazione di un mercato comune avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno, senza differenze di oneri fiscali che possano alterare la concorrenza e ostacolare gli scambi. Il suo scopo è quello di sostituire le imposte sulla cifra dŽaffari in vigore nei vari Stati membri. Di conseguenza, il sistema comune dellŽIva non consente di mantenere o di introdurre tributi con le caratteristiche di unŽimposta sulla cifra dŽaffari. Esso non si oppone invece al mantenimento o allŽintroduzione di unŽimposta che non presenti una delle caratteristiche essenziali dellŽIva. La Corte esamina e confronta, in seguito, alcune caratteristiche fondamentali dei due tributi: LŽiva, in base al sistema comune, si applica in modo generale alle operazioni sui beni e i servizi; essa è proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi; è riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione; il soggetto passivo può detrarla dagli importi pagati in occasione delle fasi precedenti (in definitiva, il peso dellŽimposta ricade sul consumatore). LŽirap, per contro, è calcolata in primo luogo sul valore netto della produzione (la differenza tra il «valore della produzione» e i «costi della produzione» sulla base del conto economico, come definiti dalla legislazione italiana) dellŽimpresa (società o persona fisica) nel territorio di una regione, nel corso di un determinato periodo. Essa comprende elementi come le variazioni delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni, che non hanno un rapporto diretto con le forniture di beni o servizi in quanto tali. Inoltre il soggetto passivo non può determinare con precisione lŽimporto dellŽIrap già compreso nel prezzo di acquisto dei beni e dei servizi. Anche se si può supporre che un soggetto passivo dellŽIrap che effettua la vendita al consumatore finale tenga conto, nel determinare il suo prezzo, dellŽammontare dellŽimposta incorporato nelle sue spese generali, non tutti i soggetti passivi si trovano nella condizione di poter ripercuotere il carico dellŽimposta, o di poterlo ripercuotere nella sua interezza, sul consumatore finale. In sintesi, lŽIrap si distingue dallŽIva in quanto non è proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi forniti e non è strutturata in modo da essere posta a carico del consumatore finale nel modo tipico dellŽIva. LŽirap si distingue dallŽIva in modo tale da non poter essere considerata unŽimposta sulla cifra dŽaffari ai sensi della sesta direttiva. Ne deriva che un prelievo fiscale con le caratteristiche dellŽIrap è compatibile con la sesta direttiva. .  
   
 

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