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Notiziario Marketpress di Lunedì 09 Ottobre 2006
 
   
  UNIONE EUROPEA: IL DIRITTO COMUNITARIO AUTORIZZA GLI STATI AD IMPORRE UNA PREVIA AUTORIZZAZIONE PER LA CONCESSIONE DI CREDITI A TITOLO PROFESSIONALE AD UNA SOCIETÀ STABILITA IN UNO STATO TERZO

 
   
  La Corte di Giustizia europea con la sentenza C- 452/04, pronunciata nella causa Fidium Finanz Ag / Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, ha affermato che il diritto comunitario autorizza gli stati ad imporre una previa autorizzazione per la concessione di crediti a titolo professionale ad una società stabilita in uno stato terzo, in quanto un tale regime rientra nelle disposizioni sulla libera prestazione di servizi di cui non beneficiano le società stabilite in un Stato terzo. A legislazione tedesca prevede che chiunque desideri esercitare attività bancarie o fornire servizi finanziari in Germania a titolo professionale deve ottenere l´autorizzazione scritta della Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Una tale autorizzazione deve essere negata in particolare alle società che non hanno la loro direzione generale o una succursale in tale paese. La Fidium Finanz è una società di diritto svizzero che ha la propria sede e la propria direzione generale in Svizzera. Essa concede crediti di importo pari a Eur 2 500 o 3 500, ad un tasso di interesse annuo effettivo del 13,94 %, a clienti residenti all´estero. Circa il 90 % di tali crediti è concesso a persone che risiedono in Germania. Essi sono proposti su un sito Internet gestito dalla Svizzera. La Fidium Finanz concede i crediti di cui trattasi senza chiedere in via preliminare informazioni sui clienti alla centrale tedesca di informazione sui crediti (Schufa). La Fidium Finanz, all´epoca dei fatti di cui alla causa principale, non disponeva dell´autorizzazione richiesta per esercitare la sua attività in Germania. Di conseguenza, la Bafin le ha vietato, nel 2003, di realizzare operazioni di credito a titolo professionale che consistevano nel contattare in modo mirato clienti residenti in Germania. Dato che tale decisione costituisce una restrizione alla libera circolazione di capitali, la Fidium Finanz ha presentato un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht. Quest´ultimo ha sottoposto alla Corte di giustizia talune questioni pregiudiziali intese ad accertare se l´attività di concessione di crediti a titolo professionale costituisca una prestazione di servizi oppure se essa rientri nella libera circolazione di capitali. Tale questione svolge un ruolo importante per la soluzione della causa principale dal momento che le disposizioni del trattato Ce che vertono sulla libera prestazione di servizi e quelle che disciplinano la libera circolazione di capitali non hanno il medesimo ambito di applicazione ratione personae. Contrariarmente a quest´ultima libertà, il beneficio della libera prestazione di servizi può essere fatto valere soltanto da parte di cittadini comunitari. Al fine di determinare la o le disposizioni del trattato Ce che vanno applicate nelle circostanze del caso di specie, la Corte è indotta ad esaminare la relazione tra queste due libertà. La Corte ricorda che la Fidium Finanz è stabilita in uno Stato terzo. Pertanto, essa è legittimata ad avvalersi soltanto delle disposizioni del diritto comunitario che disciplinano la libera circolazione dei capitali. La Corte riconosce che l´attività di concessione di crediti a titolo professionale si riferisce in via di principio sia alla libera prestazione di servizi sia alla libera circolazione di capitali. Successivamente, essa esamina in che misura il regime tedesco pregiudica l´esercizio di tali due libertà. La Corte considera che il requisito di un´autorizzazione nonché l´impossibilità di ottenerla senza avere la direzione generale o una succursale in Germania hanno per effetto di ostacolare l´accesso al mercato finanziario tedesco delle società stabilite in Stati terzi. Un tale regime pregiudica in modo preponderante la libera prestazione di servizi. Una società stabilita in uno Stato terzo non può tuttavia far valere detta libertà. La Corte riconosce che è assolutamente possibile che rendendo meno accessibile ai clienti residenti in Germania le prestazioni di servizi finanziari proposti da società stabilite in Stati terzi, la legislazione tedesca ha per effetto di diminuire i flussi finanziari transfrontalieri relativi a tali prestazioni. Tuttavia, tale effetto restrittivo sulla libera circolazione dei capitali è soltanto una conseguenza ineluttabile della restrizione imposta con riguardo alle prestazioni di servizi. In tale contesto, non occorre esaminare la compatibilità del detto regime con le disposizioni del trattato Ce che disciplinano la libera circolazione dei capitali. La Corte conclude che una società come la Fidium Finanz non è legittimata ad avvalersi, nelle circostanze del caso di specie, delle libertà fondamentali del Trattato. .  
   
 

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