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Notiziario Marketpress di Martedì 26 Gennaio 1999
 
   
  LEGGE SUL TELELAVORO, SE NE RIPARLA AL SENATO

 
   
  Roma, 26 gennaio 1999 - Nel corso della seduta del Senato tenutasi lo scorso 21 gennaio eŽ stata resa nota una proposta di legge unificata sul telelavoro. Presentata dal senatore Michele De Luca, la normativa vuole essere innovativa anche rispetto al contenuto dei testi originari - dei quattro disegni di legge allŽesame e al tempo stesso vuole raccogliere le indicazioni espresse nel corso delle audizioni svolte presso lŽUfficio di Presidenza. Con questo proposta si vuole, innanzitutto, disporre di un testo normativo snello, tenuto conto anche del fatto che, qualora venisse approvata, sarebbe la prima legge sul telelavoro in Europa e, come tale, non dovrebbe in alcun modo comportare distorsioni della concorrenza e del mercato. Il testo sottoposto allŽ esame della Commissione si propone di stabilire un raccordo tra lŽattività di telelavoro e la disciplina generale dei rapporti di lavoro. Per questo motivo, il titolo I, costituito dal solo articolo 1, reca una definizione del telelavoro, con particolare riferimento allŽ impiego di strumenti telematici e, al comma 2 dello stesso articolo 1 si precisa che al telelavoro si applica, in quanto compatibile, la disciplina prevista per il tipo di contratto tra colui che lo presta e colui che lo utilizza, facendo salve tuttavia deroghe, modifiche ed integrazioni specificamente previste per il telelavoro. Per quanto rigaurda il comma 3, relativo al telelavoro prestato dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa testo la legislazione vigente. Il titolo Ii, ha per oggetto i diritti fondamentali del telelavoratore: lŽarticolo 2, relativo al diritto di informazione, precisa tra lŽaltro, che i telelavoratori subordinati hanno diritto a ricevere tutte le informazioni essenziali che gli altri dipendenti possono ottenere direttamente. In difetto del contratto collettivo si prevede poi, al comma 3 dello stesso articolo 2, secondo un modello già sperimentato per la disciplina del lavoro interinale, che spetti al Ministro del lavoro e della previdenza sociale regolare tale profilo, con un proprio decreto. In breve: per quanto riguarda lŽarticolo 3, si parla di diritto alla socialità, e lŽarticolo 4, tiene conto dellŽestensione dei diritti regolati nel titolo Ii a telelavoratori non subordinati. AllŽinterno del titolo Iii, sono raccolte le norme di deroga, modifica ed integrazione della disciplina generale sul lavoro; in particolare, lŽarticolo 5 prevede che non si applichi per i telelavoratori il divieto di controllo a distanza, di cui allŽarticolo 4 della legge n. 300 del 1970, fatto salvo lŽobbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore a distanza sulle modalità del controllo medesimo. Norme particolari, di adattamento della disciplina generale, sono adottate per garantire il diritto di assemblea per i telelavoratori, allŽarticolo 6, mentre lŽarticolo 7 detta norme in materia di diritto di affissione, lŽarticolo 8 ha ad oggetto lŽesercizio in via telematica di altri diritti sindacali e lŽarticolo 9 estende ai telelavoratori le norme generali in materia di salute e sicurezza. Del telelavoro prestato al di fuori dei paesi dellŽUnione europea, si occupa lŽarticolo 10: è prevista una delega al Governo per lŽadozione di uno o più decreti legislativi sulla materia, ferme restando le disposizioni della convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile al contratto individuale di lavoro. Tra i principi direttivi della delega, di particolare rilievo potrebbe rivelarsi la lettera a) sullŽarmonizzazione della disciplina nazionale con quella degli altri paesi dellŽUnione Europea, rivolta anche ad evitare il rischio di distorsione della concorrenza. Nel titolo Iv sono contenute norme di sostegno al sindacato e norme sulla contrattazione collettiva: lŽarticolo 11 precisa che i telelavoratori si computano ai sensi e per gli effetti dellŽarticolo 35 della legge n. 300 del 1970 e di norma analoghe; lŽarticolo 12 sanziona lŽobbligo per il datore di lavoro di assicurare a tutti i telelavoratori trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti per tutti gli altri lavoratori dai contratti collettivi, mentre lŽarticolo 13 assicura la possibilità di applicare gli istituti previsti dai contratti anche a telelavoratori non subordinati. Per quanto riguarda poi le misure di sostegno e promozione e incentivazione del telelavoro, di cui al titolo V, lŽarticolo 14, raccogliendo unŽindicazione emersa nel corso delle audizioni, dispone che incentivi e benefici siano concessi solo in relazione a finalità occupazionali o comunque di rilievo sociale. LŽarticolo 15 prevede che il telelavoro venga agevolato anche sul piano tariffario. LŽorganizzazione amministrativa e il Fondo per il telelavoro sono poi disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 16 e 17, recanti entrambi delega legislativa allŽEsecutivo. Web: www. Mclink. It/telelavoro Informazioni; Patrizio Di Nicola Owner della lista "Telelavoro" dinicola@mclink. It .  
   
 

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