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Notiziario Marketpress di Lunedì 22 Marzo 1999
 
   
  COMMERCIO ELETTRONICO: LE REGOLE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI

 
   
  Roma, 22 marzo 1999 - In un comunicato si informa che il Comitato Consumatori Altroconsumo, partecipando a Roma al Forum sulla società dell´informazione, promosso dalla Commissione europea e dalla Presidenza del Consiglio italiano, ha ribadito le richieste per una normativa di tutela del consumatore nel settore del commercio elettronico via Internet. Analoghe richieste sono condivise a livello europeo dalle altre associazioni dei consumatori in Spagna (Ocu), Belgio (Testachats), Francia (Clcv), Portogallo (Deco) e dal Beuc, organismo europeo delle associazioni di consumatori indipendenti. Secondo il Comitato Consumatori Altroconsumo: è necessaria una cooperazione dei governi su scala europea e mondiale per regolare i problemi fondamentali dei consumatori negli acquisti on-line, dato che il settore è di dimensioni internazionali; poiché i codici di autoregolamentazione non sono in grado di assicurare il rispetto dei diritti del consumatore occorre mettere a punto una regolamentazione che salvaguardi: 1) l´accesso alla rete da parte degli operatori con condizioni di rispetto delle regole di concorrenza in termini di prezzo, qualità e sicurezza dei servizi; 2) la protezione della privacy; 3) la tutela contro le pratiche commerciali ingannevoli o sleali; 4) la trasparenza dell´informazione fornita. Dunque la garanzia della autenticità del messaggio, dell´identità e indirizzo del mittente; condizioni contrattuali da comunicarsi al consumatore prima della conclusione del contratto; indicazione del periodo di riflessione, durante il quale le condizioni non possono essere modificate; dichiarazione del venditore di conformità alla normativa sul commercio elettronico, con logo riconoscibile sullo schermo; 5) possibilità di conferma del modulo d´ordine attraverso un doppio o triplo clic; 6) sicurezza dei pagamenti; 7) possibilità di recedere dal contratto senza penali e senza specificare i motivi; 8) protezione dei minori attraverso la possibilità di controllo di accesso nei siti e possibilità di annullare le transazioni. Infine, la legge da applicare al contratto, finché non esisterà una protezione uniforme per il consumatore, deve essere quella del Paese di residenza dell´acquirente e non quella del venditore, di cui non si conoscerebbe l´ordinamento giuridico, o magari, semplicemente la lingua; il giudice competente per le controversie relative al commercio elettronico deve essere quello del luogo di residenza del consumatore. .  
   
 

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