1) Con il Decreto Legge n. 691 dell’8/10/1976 convertito con Legge n. 786 del 30/11/1976 è stato introdotto il superbollo sui veicoli alimentati a gasolio, l’importo di tale tassa è stato fissato in Lit. 12. 000 per Cv; 2) Con il Decreto Legge n. 936 del 23/12/1977 convertito con Legge n. 38 del 23/02/1978 l’importo di tale tassa è stato fissato in Lit. 18. 000 per Cv; 3) Con il Decreto Legge n. 953 del 30/12/1982 convertito con Legge n. 53 del 28/02/1983 l’importo di tale tassa è stato fissato in Lit. 27. 000 per Cv; 4) Con il Decreto Legge n. 3 del 13/01/1988 convertito con Legge n. 67 dell’11/03/1988 l’importo di tale tassa è stato fissato in Lit. 33. 750 per Cv; 5) Dal 03/02/1992 furono esentate dal pagamento del bollo per tre anni, le vetture diesel che rispettavano la Direttiva 91/441/Cee (Euro 1); 6) Dal 1° gennaio 1998 fu abolito il superbollo per le vetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con motore diesel conforme alla Direttiva Cee 91/441 (Euro 1), 93/59 (Euro 1), 94/12 (Euro 2 per le autovetture), 98/69 (Euro 3). Quindi, furono esentati i veicoli ecodiesel anche se immatricolati prima del 03/02/1992; 7) Dal 1° gennaio 2005 l’abolizione del superbollo fu estesa a tutte le autovetture, anche quelle non ecodiesel (Art. 8 del collegato alla Finanziaria 1999); 8) Dal 1° gennaio 2007 la Finanziaria 2007 (non ancora approvata) ripristina il superbollo per le autovetture non ecodiesel (Euro 0), per un importo di € 6,63 per Kw. .