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Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Febbraio 2000
 
   
  TUBERCOLOSI: RIVALUTATE LE INDENNITÀ

 
   
  Nel nostro Paese ogni anno ci sono oltre ventimila nuovi casi di tubercolosi e purtroppo il morbo, che agli inizi degli anni ´80 si riteneva debellato, è, invece, sempre più recrudescente. In questo terzo millennio la situazione potrebbe ulteriormente aggravarsi a causa non solo dell´inquinamento, delle nuove povertà, ma anche delle forti e non controllate migrazioni. A seguito della riforma sanitaria, il Servizio sanitario nazionale tutela la tubercolosi come malattia, mentre l´Inps eroga specifiche assistenze economiche agli assistiti ed ai loro familiari, che per l´anno 2000 sono così articolate: - un´indennità giornaliera per gli assistiti assicurati, che viene corrisposta per il periodo in cui avvengono le cure, pari a L. 18. 890. La prestazione economica spetta all´assicurato ammalato che abbia almeno un anno di contribuzione previdenziale, viene erogata dal 1° giorno di malattia risultante dal certificato medico relativo alla prima visita medica (non c´è carenza) ed è riconosciuta anche durante i giorni festivi e le domeniche; - un´indennità giornaliera per gli assistiti in qualità di familiari di assicurati, i pensionati o titolari di rendita e loro familiari, ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari, pari a L. 9. 445; - un´indennità giornaliera post-sanatoriale spettante agli assistiti assicurati alla fine del ricovero o della cura ambulatoriale (durata non inferiore a sessanta giorni) per due anni, pari a L. 31. 460: - un´indennità giornaliera post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurati, ai pensionati o titolari di rendita e loro familiari, ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari, pari a L. 15. 730; - un assegno mensile di cura o di sostentamento, indicizzato e rinnovabile ogni due anni, che viene erogato solo alla cessazione dell´indennità post sanatoriale, agli assistiti con ridotte capacità di guadagno, esteso agli ammalati non assicurati Inps o non assistibili per difetto assicurativo, pari a L. 126. 950. .  
   
 

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