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Notiziario Marketpress di
Lunedì 28 Febbraio 2000 |
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NOVITÀ CATASTALI A FAVORE DEL CITTADINO
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Continuando a spulciare la Legge finanziaria n. 488/99 abbiamo trovato un´altra norma interessante: l´art. 30, 11° comma, che cambia le regole di notifica dei dati catastali. Da quest´anno gli uffici del Catasto non possono più effettuare la notifica mediante semplice pubblicazione presso l´Albo pretorio del Comune, ma debbono eseguirla a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il legislatore ha scelto questo mezzo per corrispondere a due esigenze di garanzia: - l´effettiva conoscenza da parte del contribuente interessato, che prima raramente veniva a conoscenza della attribuzione della rendita ai fabbricati - la non conoscenza del contenuto della comunicazione da parte di soggetti diversi dal destinatario, per tutelarne la riservatezza. Con il nuovo sistema il contribuente, ora, conosce l´importo della maggiore imposta calcolata sulla rendita catastale definita dall´ufficio ed anche la data di notifica. Diversamente da prima, il contribuente è messo nelle condizioni di presentare regolare ricorso entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data in cui ha avuto conoscenza piena dell´avviso relativo alla nuova determinazione della rendita catastale. Altra importate novità è che fino alla data di avvenuta comunicazione non sono dovute somme a titolo di sanzioni e di interessi per effetto della nuova determinazione della rendita catastale. Per effetto dell´art. 3 del Decreto Presidente della Repubblica n. 472/97 si ritiene che la disposizione, entrata in vigore il 1° gennaio di quest´anno, sia applicabile anche per gli anni precedenti. La Legge Finanziaria 2000ha anche portato lo sconto per la prima casa di abitazione da 1,1 milioni a 1,8 milioni. Il beneficio non si porta più in deduzione dal reddito dei fabbricati, ma è stato trasformato in onere deducibile e, pertanto, va a diminuire il reddito complessivo ai fini Irpef. . |
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