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Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Febbraio 2000
 
   
  INDENNITÀ DI MOBILITÀ: ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO

 
   
  I lavoratori a tempo indeterminato, che possono far valere un´anzianità complessiva aziendale di almeno dodici mesi e che sono stati licenziati collettivamente per mobilità o riduzione di personale, per cessazione di attività o per fallimento da imprese con più di 16 dipendenti, hanno il diritto di essere collocati in mobilità per un periodo non superiore a: - 12 mesi, se il lavoratore non ha compiuto i 40 anni di età; - 24 mesi, se il lavoratore ha un´età compresa fra i 40 e i 50 anni di età; - 36 mesi, se il lavoratore ha compiuto i 50 anni di età. Nelle aree del Mezzogiorno l´indennità viene corrisposta per un periodo più lungo di dodici mesi: - 24 mesi, se il lavoratore non ha compiuto i 40 anni di età; - 36 mesi, se il lavoratore ha un´età compresa fra i 40 e i 50 anni di età; 48 mesi, se il lavoratore ha compiuto i 50 anni di età. Durante la permanenza in mobilità essi hanno il diritto di percepire un´indennità economica pari al 100% del trattamento di cassa integrazione guadagni a regime straordinario per i primi dodici mesi e all´80% di tale trattamento per il periodo successivo. Per il corrente anno solare gli importi massimi mensili dell´indennità di mobilità sono i seguenti: - Lire 1. 441. 709 (Lire 1. 361. 838, al netto della ritenuta del 5,54%), se la retribuzione lorda mensile dell´interessato è inferiore a L. 3. 119. 030; - Lire 1. 732. 795 (Lire 1. 636. 798, al netto della ritenuta del 5,54%), se la retribuzione lorda mensile dell´interessato è superiore a L. 3. 119. 030. Il lavoratore in mobilità che vuole rioccuparsi in maniera autonoma o associata ha la possibilità di richiedere all´Inps la corresponsione anticipata dell´indennità di mobilità. La relativa domanda, corredata di tutta la documentazione necessaria per l’istruttoria e la definizione, deve essere presentata entro e non oltre 30 giorni dall’inizio della nuova attività, autonoma o associata. Gli interessati, alla data della domanda, non debbono aver già percepito l’indennità di mobilità in forma mensile riferita a periodi successivi alla data di inizio della nuova attività. .  
   
 

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