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Notiziario Marketpress di
Lunedì 13 Marzo 2000 |
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LA RIFORMA DEL DIRITTO PENALE TRIBUTARIO
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Con apposito Decreto legislativo è stata mandata in soffitta la Legge n. 516/82, nota come "manette agli evasori" ed è stato riformato il sistema delle sanzioni penali tributarie, che punisce con il carcere solo i grandi evasori. Tra i comportamenti sanzionati penalmente rimangono l´emissione di documenti falsi, la distruzione di documenti, la dichiarazione fraudolenta con l´uso di fatture o altri documenti che attestano operazioni inesistenti, la dichiarazione infedele e l´omessa dichiarazione, la condotta fraudolenta su beni e somme destinate alla riscossione dei tributi e l´occultamento e distruzione di scritture contabili. Il provvedimento prevede come la sanzione della reclusione nelle seguenti nuove misure: - da un anno e sei mesi a sei anni per la dichiarazione fraudolenta con uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti - da sei mesi a due anni per i casi di minor gravità e con un’evasione inferiore a 300 milioni - da un anno e sei mesi a sei anni per la dichiarazione fraudolenta supportata da un impianto contabile costruito per sviare e ostacolare l´accertamento, se l´imposta evasa supera 150 milioni e, congiuntamente, il reddito imponibile occultato è superiore al 5% di quello dichiarato o comunque a 3 miliardi - da uno a tre anni per la dichiarazione infedele, se l’evasione d’imposta supera i 200 milioni e il reddito imponibile occultato è pari al 10% di quello dichiarato. La sanzione scatta comunque se quest’ultimo rapporto, anche se inferiore al 10%, è superiore a 4 miliardi - da uno a tre anni per l’omessa dichiarazione se comporta un’evasione superiore a 150 milioni. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. E’ previsto uno sconto della pena, fino alla metà, per gli evasori, che, scoperti dal Fisco, verseranno, anche ratealmente, l´imposta evasa e le relative sanzioni prima di presentarsi davanti al giudice. - diciotto mesi per l´emissione di fatture false - un anno per la dichiarazione fraudolenta - sei mesi per l´occultamento e la distruzione di scritture contabili e la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Le soglie di punibilità al di sotto delle quali non c´è reato penale sono state così elevate: - da 100 a 150 milioni di imposta evasa per la dichiarazione fraudolenta con altri artifici - da 150 a 200 milioni per la dichiarazione infedele - da 3 a 4 miliardi per gli elementi attivi sottratti ad imposizione - da 150 a 200 per l´omessa dichiarazione. La non punibilità per errore ora risulta collegata a condizioni di obiettiva incertezza della norma, come esimente autonoma. La non punibilità vale anche per chi si adegua ai pareri del Ministero delle finanze. Entro un anno dalla sua entrata in vigore il decreto potrà essere corretto con la procedura e nei limiti della delega. . |
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