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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Marzo 2000
 
   
  PRESCRIZIONE CONTRIBUTIVA

 
   
  La prescrizione è un modo generale di estinzione dei rapporti fondato sull´inerzia del soggetto, che entro un certo periodo non esercita un suo diritto o facoltà. Il periodo prescrizionale in materia contributiva, secondo quanto previsto dall’art. 3, 9° e 10° comma, della Legge n. 335 dell´8 agosto 1995, è fissato, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, in 5 anni, decorrenti dalla giorno della scadenza del versamento. Per quanto riguarda la contribuzione relativa alle gestioni pensionistiche obbligatorie il periodo di prescrizione è elevato a 10 anni solo ed esclusivamente in presenza di una denuncia formale e scritta del lavoratore o dei suoi superstiti all´autorità competente: istituto previdenziale, direzione provinciale del lavoro, autorità giudiziaria. La denuncia deve contenere la quantificazione del credito o, comunque, l’indicazione di tutti gli elementi che consentano al debitore di pervenire alla sua quantificazione. Non sono, pertanto, valide le frasi generiche tipo "si interrompe ogni termine prescrizionale per i contributi eventualmente non versati", le dichiarazioni rese da un lavoratore in sede ispettiva, a meno che le stesse non vengano formalizzate con le modalità previste dall´Inps e dagli altri istituti previdenziali. Gli enti possono fare eccezione rispetto al periodo prescrizionale di cinque anni e, quindi, riconoscere la prescrizione decennale solo se sono stati compiuti degli atti interruttivi della prescrizione prima del 1° gennaio 1996. I contributi prescritti, di qualsiasi tipo, non possono essere versati e, se acquisiti, dovranno essere comunque restituiti e rimborsati all´interessato. .  
   
 

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