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Notiziario Marketpress di Lunedì 27 Marzo 2000
 
   
  TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI

 
   
  L’italia è uno dei pochi Paesi che gestisce telematicamente le dichiarazioni dei redditi ed i relativi versamenti. Dal 2000, infatti, il servizio telematico è l´unico canale attraverso il quale l´Amministrazione finanziaria riceve le dichiarazioni dei contribuenti con conseguente minor rischio di errore, certezza di aver completato gli adempimenti nei confronti del fisco e possibilità di rimuovere eventuali residue irregolarità prima della presentazione della nuova dichiarazione. Nel sito Internet del Ministero delle Finanze, www. Finanze. It , alla pagina Servizi telematici è possibile trovare tutte le informazioni necessarie. Il servizio di presentazione delle dichiarazioni è disciplinato da una serie di provvedimenti: Decreti Presidente della Repubblica (n. 322/98 e n. 542/99), Decreti dirigenziali (31 luglio 1998 e successive modificazioni, 18 febbraio 1999), Decreti di approvazione dei modelli di dichiarazione, Decreti di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, che contengono le istruzioni per la compilazione della dichiarazione in formato elettronico. L’accesso al servizio è riservato a tutti coloro che sono obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, vale a dire: - iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; - iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti, o di diploma di ragioneria; - associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’art. 32, comma 1, lettere a) e b), e c), del Decreto legislativo n. 241/97; - centri autorizzati di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti (Caf); - altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati, quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili. Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, possono assolvere l’obbligo della presentazione telematica anche avvalendosi delle prestazioni delle società che gli ordini, i collegi e le associazioni rappresentative possono costituire per agevolare l’effettuazione di tale adempimento da parte dei loro aderenti; Sono obbligati alla trasmissione telematica delle proprie dichiarazioni: - le società di cui all’art. 87, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle Imposte Dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con capitale sociale superiore a 5 miliardi, pari a euro 2. 582. 284,50, nonché gli enti di cui al comma 1, lettera b), del medesimo art. 87, con patrimonio netto superiore a 5 miliardi di lire, pari a euro 2. 582. 284,50; - i soggetti con almeno 50 dipendenti. Tali soggetti possono assolvere l’obbligo in esame anche avvalendosi di uno degli intermediari abilitati o di una delle società del gruppo di cui fanno parte. Le banche convenzionate e le Poste italiane S. P. A. Sono obbligate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni consegnate direttamente dai contribuenti agli sportelli. .  
   
 

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