ACCESSO AL LAVORO DI EXTRAEUROPEI: PRESTAZIONE DI GARANZIA
L´art. 23 del Decreto legislativo n. 286/98, concernente la disciplina dell´immigrazione consente a cittadini stranieri residenti in paesi extracomunitari di ottenere un permesso di soggiorno della durata di un anno, con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento, ai fini di inserimento nel mercato del lavoro. La disposizione prevede che condizione per la concessione del permesso è la presenza di una specifica garanzia che può essere prestata da cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti e da organismi vari, quali le associazioni. La garanzia può essere prestata per massimo due stranieri per anno. Le autorizzazioni rilasciate a tale titolo rientrano nell´ambito del totale annualmente determinato con i provvedimenti che regolano i flussi migratori per motivi di lavoro. Per l´anno in corso il tetto dei flussi di ingresso è fissato in 63. 000 unità. La garanzia da prestarsi deve riguardare: a) l´assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale b) la prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all´importo annuo dell´assegno sociale c) il pagamento delle spese di rimpatrio d) la disponibilità di un alloggio idoneo. La garanzia relativa alle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. Il rilascio della fideiussione comporterà il pagamento di una commissione o premio di Lire 300. 000 circa. .