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Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Aprile 2000
 
   
  PART TIME: NUOVE NORME

 
   
  Sulla Gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo u. S. È stato pubblicato il Decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000, che detta la nuova disciplina legislativa del lavoro a tempo parziale ed ha ratificato nel nostro ordinamento la Direttiva europea n. 97/81 Ce relativa all´accordo sindacale europeo sottoscritto da Unice, Ceep e Ces il 16 giugno 1997, il cui termine per il recepimento è scaduto il 20 gennaio 2000. Di seguito illustriamo alcuni dei punti più significativi della nuova disciplina, che entra in vigore il 5 aprile p. V. Le definizioni: orario di lavoro a tempo parziale = orario di lavoro stabilito dal contratto individuale, inferiore all´orario a tempo pieno. Orario di lavoro a tempo pieno = orario normale legale (40 ore settimanali ex art. 13, Legge n. 196/97) o minor orario normale fissato dai contratti collettivi part-time orizzontale = riduzione prevista in relazione all´orario giornaliero di lavoro part-time verticale = prestazione lavorativa svolta ad orario pieno per periodi limitati nel corso della settimana, del mese o dell´anno. Nel contratto scritto di lavoro deve essere contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell´orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all´anno. L´atto scritto è richiesto anche per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il part-time orizzontale è possibile il lavoro supplementare, corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l´orario di lavoro ridotto ed entro il limite del tempo pieno, con diritto alla sola retribuzione oraria. Il rifiuto di svolgere lavoro supplementare non costituisce motivo di licenziamento o infrazione disciplinare. Nell’ipotesi di part-time verticale è consentito lo svolgimento di prestazioni straordinarie in relazione alle giornate di attività lavorativa. La nuova disciplina dispone anche è possibile concordare un patto che autorizza il datore di lavoro a modificare, previo preavviso non inferiore a dieci giorni, la prestazione lavorativa del lavoratore a tempo indeterminato che presta lavoro part time e che il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere detta clausola non costituisce motivo di licenziamento. Se manca la forma scritta, il lavoratore può richiedere al giudice di dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data in cui la mancanza dell´atto scritto viene giudizialmente accertata. Naturalmente il prestatore di lavoro ha diritto alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese prima di tale data. .  
   
 

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