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Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Aprile 2000
 
   
  INAIL: ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI PARASUBORDIANTI

 
   
  Entro il 15 aprile 2000, per effetto dell´entrata in vigore del Decreto legislativo n. 38/00 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 50 del 1° marzo u. S. , occorre denunciare all´Inail i lavoratori parasubordinati con i loro codici fiscali, i compensi pattuiti e la durata della collaborazione. Sono soggetti al nuovo obbligo i seguenti collaboratori: - amministratori, sindaci, revisori dei conti di società, associazioni ed enti con o senza personalità giuridica; - collaboratori di giornali , riviste, enciclopedie e simili (è naturalmente escluso il caso della cessione del diritto d´autore); - membri di collegi e commissioni; - collaboratori coordinati e continuativi. Il committente è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal Testo unico Inail n. 1124/65 a carico del datore di lavoro, quali, ad esempio, la tenuta dei libri paga e matricola, l´obbligo di determinazione e pagamento del premio, l´istituzione del registro infortuni, la denuncia di infortuni, ecc. ). Il premio assicurativo, frazionabile per dodicesimi, è calcolato sui compensi effettivamente percepiti applicando il tasso relativo all´attività svolta dal lavoratore parasubordinato. Trattamento fiscale dei contributi per assistenza sanitaria Sulla Gazzetta ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000 è stato pubblicato il Decreto legislativo 18 febbraio 2000 n. 41, entrato in vigore il 18 marzo u. S. , che ha modificato il trattamento fiscale dei contributi versati per assistenza sanitaria. Tale provvedimento prevede le agevolazioni per i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (cosiddetti fondi doc) e quelle per tutti gli altri (fondi non doc) che continueranno ad erogare tutte le prestazioni non garantite dal servizio pubblico. È possibile cumulare in una certa misura le diverse agevolazioni previste per i due tipi di fondi. I contributi versati a fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, istituiti o adeguati in base all´art. 9 del Decreto legislativo n. 502/92 per un importo complessivo non superiore a L. 2. 000. 000 per gli anni 2001 e 2002, sono deducibili dal reddito. Tale importo è fissato in L. 3. 000. 000 per gli anni 2003 e 2004 ed è aumentato a L. 3. 500. 000 per gli anni 2005 e 2006 ed a L. 4. 000. 000 a decorrere dal 2007. Per i contributi versati per i familiari a carico, la deduzione spetta per l´ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l´importo complessivamente stabilito. Modificato l´art. 48 del Tuir, concorrono a formare reddito i contributi versati per assistenza sanitaria agli altri tipi di fondo fino al limite di L. 7 milioni fino al 2002 e di L. 6 milioni per l´anno 2003, diminuito negli anni successivi in ragione di lire 500 mila annue fino a L. 3 milioni e 500 mila. A decorrere dall´1° gennaio 2003 il suddetto importo viene determinato dalla differenza tra L. 6 milioni e 500 mila e l´importo dei contributi versato, entro i valori fissati per i fondi doc. .  
   
 

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