Per quanto riguarda i prestiti concessi direttamente o che i dipendenti hanno diritto di ottenere da terzi, si assume quale reddito di lavoro dipendente il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al Tur alla data di stipula e l´importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2000, ai fini della determinazione dell´imponibile per il compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti, deve essere assunto quale parametro di riferimento, il Tur al 31 dicembre di ogni anno. Il criterio in esame si applica agli effetti contributivi alle rate di mutuo maturate per i periodi successivi al 31 dicembre 1999. .