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Notiziario Marketpress di Lunedì 15 Maggio 2000
 
   
  PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PER GLI APOLIDI

 
   
  L´inps con la circolare n. 82 del 21 aprile 2000 ha fornito i chiarimenti per l´applicazione degli artt. 1 – 39 della Legge 6 marzo 1998, n. 40, recante la disciplina dell´immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero. I chiarimenti seguono la pubblicazione nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 258 del 3 novembre 1999 del D. P. R. 31 agosto 1999, n. 394, vale a dire del regolamento recante le norme di attuazione delle disposizioni legislative. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche di assistenza sociale. In tali prestazioni sono incluse anche quelle previste in favore dei sordomuti, ciechi civili ed invalidi civili. L’assegno sociale, finora riconoscibile solo ai cittadini italiani e a quelli comunitari, può ora essere riconosciuto anche in favore dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e degli apolidi, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno e non scaduto alla data di presentazione della domanda di assegno sociale. Nei confronti dei titolari di permesso di soggiorno, l’assegno potrà essere erogato fino alla data di scadenza del permesso, salvo rinnovo dello stesso in tempo utile per la proroga. Le prestazioni concesse saranno poste in scadenza alla fine del mese di cessazione della durata del permesso di soggiorno, con carico, per l´interessato, di rinnovare la documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti. Naturalmente il richiedente deve avere anche gli altri requisiti richiesti (età, reddito, residenza nel territorio nazionale) dalla normativa vigente in materia di accesso a tale prestazione da parte della generalità dei soggetti. .  
   
 

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