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Notiziario Marketpress di
Lunedì 22 Maggio 2000 |
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ASSICURAZIONE INFORTUNI LAVORATORI PARASUBORDINATI: PRESUPPOSTI
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Ai fini dell´assicurazione contro gli infortuni degli amministratori di società, ai sensi del Decreto legislativo n. 38/2000 occorre di volta in volta accertare la sussistenza dei requisiti distintivi della parasubordinazione (collaborazione, coordinamento, continuità, natura prevalentemente personale della prestazione) e lo svolgimento da parte dei soggetti interessati di una attività rientrante tra quelle soggette alla tutela assicurativa antinfortunistica destinata alla generalità dei lavoratori, ai sensi della vigente disciplina legislativa della materia. Se manca uno dei due presupposti, l´obbligo assicurativo non dovrebbe ricorrere ed il committente non avrebbe adempimenti a suo carico. Il presupposto della parasubordinazione, ad esempio, non sussiste quando l´amministratore delegato è dotato di pieni poteri di gestione, con il risultato di una sostanziale corrispondenza al ruolo dell’imprenditore. Non è soggetta ad obbligo assicurativo l´attività degli amministratori, per i quali sussistano i requisiti della parasubordinazione, quando si sostanzia nella conduzione di veicoli a motore per esigenze non strumentali all’esercizio delle mansioni svolte (percorso di andata e ritorno dall’abitazione al luogo di lavoro ovvero percorso che collega due o più luoghi di lavoro), nella conduzione di veicoli a motore che, pur se strumentale all’esercizio delle mansioni, integra il carattere della mera occasionalità, nell´uso diretto, ma con carattere di occasionalità, di apparecchiature azionate elettricamente (Pc, stampanti, videoterminali, ecc. ), nella frequentazione di ambienti ove altri soggetti utilizzino in via non occasionale apparecchiature elettriche da ufficio. . |
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