Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 29 Maggio 2000
 
   
  INDUSTRIA PELLETTIERA - ACCORDO DI RINNOVO CONTRATTUALE

 
   
  Il 19 maggio 2000 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per gli addetti all’industria manifatturiera di pelli e succedanei, scaduto il 31 dicembre scorso. Il contratto ha validità quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica. Per i livelli 3° e 4° di maggiore addensamento di personale sono stati previsti aumenti retributivi a regime rispettivamente di L. 65. 000 e di L. 67. 000, con tranches decorrenti dal 1° maggio 2000 e dal 1° febbraio 2001 Per il periodo fra gennaio e aprile 2000 sarà corrisposto un importo una tantum di L. 120. 000, non utile agli effetti del computo degli istituti contrattuali e di legge e del Tfr; Anche in questo contratto, in tema di orario di lavoro è stata prevista, mediante soluzioni da determinare in sede aziendale, la possibilità di un’articolazione multiperiodale dell’orario contrattuale, in base alla quale l’orario viene realizzato in regime ordinario come media in un periodo non superiore a 12 mesi. Il lavoratore ha la facoltà di far confluire in una banca delle ore, con dichiarazione preventiva da effettuare nel mese di gennaio di ciascun anno, le prime 32 ore di lavoro straordinario che, a sua richiesta, potranno essere recuperate nell’anno successivo sotto forma di riposi compensativi. Le condizioni di fruizione di tali permessi tengono particolarmente conto delle esigenze delle imprese. Nella banca delle ore confluiscono anche le giornate di permesso a titolo di ex festività Per quanto riguarda il part time e il lavoro notturno la normativa contrattuale è stata aggiornata ed adeguata alle recenti innovazioni di legge, prevedendo anche: una regolamentazione sperimentale del contratto di lavoro ripartito, job-sharing, con il quale due o più lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica obbligazione lavorativa, restando singolarmente responsabili per l’adempimento dell’intero obbligo contrattuale .  
   
 

<<BACK