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Notiziario Marketpress di Lunedì 12 Giugno 2000
 
   
  ICI: BASE IMPONIBILE, IMPOSTA, DETRAZIONI

 
   
  Per pagare l´imposta comunale sugli immobili il proprietario di case, negozi, capannoni industriali, terreni fabbricabili o agricoli, ovvero chi gode di un immobile il diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, anche se non residente sul territorio dello Stato, deve determinare la base imponibile, calcolare l´imposta relativa ed applicare le detrazioni spettanti. In primo luogo il soggetto passivo deve determinare la base imponibile, che per i fabbricati iscritti in catasto si ottiene moltiplicando la rendita catastale, maggiorata del 5 %, per 100 per le categorie A, B e C (escluse A/l0 e C/1), per 50 per le categorie A/10 e D e per 34 per la categoria C/1. Se il fabbricato non è ancora iscritto in catasto si utilizza la rendita presunta, vale a dire quella degli immobili simili nella stessa zona. Per le aree fabbricabili, la base immobiliare si determina dal prezzo commerciale al 1° gennaio con riguardo anche ai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree con caratteristiche simili. Per i terreni agricoli, invece, occorre fare riferimento al reddito domenicale risultante in catasto, aumentata del 25% e moltiplicato per 75. La base imponibile ridotta del 50% se immobile è inagibile o inabitabile e non è utilizzato. Alla base imponibile si applica, per determinare l´imposta dovuta, l´aliquota stabilita dal comune ove è sito l´immobile (tra un minimo del quattro per mille e un massimo del sette per mille). Ogni contribuente deve pertanto verificare l´ammontare dell´aliquota da applicare. Lo può fare telefonando all´ufficio tributi del comune competente, consultando il supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 117/00, il sito internet del ministero delle finanze, quello del comune stesso o quello dell´associazione dei comuni, www. Ancicic. It All´imposta lorda dovuta possono essere applicate la detrazione riconosciuta per la casa direttamente adibita ad abitazione principale del proprietario (la detrazione base è di L. 200. 000, ma ogni comune ha avuto la facoltà di deliberare detrazioni superiori) o quella, se spettante, legata alla situazione specifica del soggetto passivo dell´imposta (anziani, disoccupati, inoccupati) o al reddito del nucleo familiare. Se più proprietari abitano la stessa casa, la detrazione deve essere divisa in parti eguali e non per quote di proprietà. Se l´acquisto o la vendita dell´immobile è avvenuta in corso d´anno, la detrazione deve essere calcolata solo per i mesi di possesso. .  
   
 

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