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Notiziario Marketpress di
Lunedì 26 Giugno 2000 |
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CREDITO DŽIMPOSTA ALLE PMI PER LE NUOVE ASSUNZIONI IN AREE SVANTAGGIATE
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Non ha ancora trovato attuazione lŽart. 4 della Legge n. 448/98, relativo alla concessione di un credito dŽimposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni effettuate dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2001. Il Ministero delle Finanze non ha potuto dar seguito alle disposizioni normative, in quanto il Ministero del Lavoro non ha provveduto a fornirgli con tempestività lŽelenco dei territori ammessi allŽagevolazione. La stessa si applica alle piccole e medie imprese individuate con il Decreto del Ministero dellŽIndustria 18 settembre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, le cui unità produttive sono ubicate: - nei territori delle sezioni circondariali del collocamento, nei quali il tasso medio di disoccupazione è superiore alla media nazionale e che sono confinanti con le regioni Molise, Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna; - nelle aree di crisi di cui allŽart. 1, 1° comma, del Decreto legge n. 148/93, situate in province nelle quali il tasso di disoccupazione accertato sia superiore del 20% alla media nazionale. Le nuove assunzioni devono rappresentare un incremento effettivo della base occupazionale, devono essere a tempo indeterminato e rispettare i contratti collettivi nazionali. Il livello di occupazione raggiunto non deve subire riduzioni nel corso del periodo agevolato. I nuovi dipendenti devono essere iscritti nelle liste di collocamento o di mobilità o devono fruire della cassa integrazione guadagni. Devono essere rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalla Legge n. 626/94 e quelle relative ai parametri delle prestazioni ambientali. Il credito dŽimposta, spettante a ciascun nuovo assunto con contratto a tempo indeterminato, è pari, per il periodo dŽimposta in corso al 1 gennaio 1999, a L. 1 milione (elevato a 3 milioni se si tratta di lavoratore disabile assunto a tempo indeterminato con unŽinvalidità superiore al 65%) e a L. 3 milioni per i periodi dŽimposta successivi. LŽimporto del credito non può eccedere 60 milioni annui in ciascuno dei tre periodi dŽimposta successivi alla prima assunzione. . |
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