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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Luglio 2000
 
   
  IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE: NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

 
   
  Il 28 giugno 2000 è stato sottoscritto il primo contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore delle telecomunicazioni, che si applica alle imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o trasmissione dati anche attraverso l´esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica, ecc. ) e che, salvo quanto diversamente previsto per singoli istituti, decorre dal 1° luglio 2000 con scadenza al 31 dicembre 2002 per la parte economica e al 31 dicembre 2004 per quella normativa. I personale è stato inquadrato in un sistema di classificazione unica articolata su sette livelli professionali e sette livelli retributivi con declaratorie, profili ed esemplificazioni. Al 7° livello è stato collocato il quadro. L´addetto al call center è stato inserito nel 3° livello, mentre l´operatore di call center/customer care è stato collocato in 4° livello e nel 5° livello è stato inserito il coordinatore di call center/customer care. Nel 5° livello ritroviamo anche il webmaster, mentre il publisher è in 6°. L´automatismo di carriera è limitato al 3° livello. Il titolo di studio non è elemento utile ai fini dell´inquadramento. Anche questo contratto prevede normative specifiche per le assunzioni con contratto a tempo determinato, come lavoro interinale, con part time (con espresso riferimento al part time misto) con apprendistato (la durata massima non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 40 mesi, 42 mesi, 38 mesi, 32 mesi, 26 mesi in funzione del titolo di studio posseduto, con una progressione delle percentuali di retribuzione che va dal 67 al 95% ed un impegno formativo esterno che varia da 80 a 120 ore). Una specifica disciplina è prevista anche per il telelavoro. Per quanto riguarda l´orario di lavoro, definita la durata massima normale dell´orario di lavoro settimanale in 40 ore, il contratto prevede il regime di flessibilità (con la maggiorazione del 10%), la riduzione d´orario (72 ore annue cui si aggiungerà, dal 1° dicembre 2004, una riduzione di ulteriori 8 ore esclusivamente per i lavoratori addetti a 3 turni avvicendati che prestano attività in sistemi di turnazione di 15 o più turni), il lavoro straordinario (obbligatorio, salvo giustificato motivo di impedimento, con un tetto di 250 ore annuali ed 80 trimestrali. ), il lavoro notturno (che agli effetti legali è compreso nell´arco 24. 00 - 7. 00 ed agli effetti retributivi fra le 22. 00 e le 7. 00). Le ferie sono pari a 4 settimane cui si aggiunge 1 giorno per i lavoratori che maturano oltre 10 anni di anzianità di servizio. Ogni due anni maturano gli aumenti periodici di anzianità, in cifra fissa, maturabili nel limite di 7. Essendo il primo contratto del settore le parti hanno definito la composizione della retribuzione contrattuale valevole fino al 31 dicembre 2000 per poter poi corrispondere gli aumenti. La retribuzione risulta composta da minimi (con parametro 100-222), ex indennità di contingenza, edr, per un totale che varia da L. 1. 754. 940 mensili lorde, per il 1° livello, a L. 2. 703. 976, per il 7° livello. Ai lavoratori di 7° livello è stato riconosciuto un elemento retributivo pari a L. 115. 000 mensili lorde, mentre ai quadri è stata riconosciuta una indennità di funzione pari a L. 190. 000 mensili lorde, comprensive dell´elemento retributivo di 7° livello. Per il biennio 2001-2002, sono stati previsti aumenti (da L. 50. 000 lire mensili lorde per il 1° livello a L. 111. 000 lire mensili lorde per il 7° livello), che vengono erogate in due tranches, la prima pari al 55% con decorrenza dal 1° gennaio 2001 e la seconda pari al 45% con decorrenza dal 1° gennaio 2002, da corrispondere per tredici mensilità. .  
   
 

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