Il Ministero del Lavoro con la circolare n. 40 del 16 giugno 2000 ha fornito dei chiarimenti sull´applicazione dell´art. 19 del Decreto Legislativo n. 626/94, in merito agli adempimenti che l´azienda deve porre in essere nei confronti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In particolare il Ministero ha chiarito che il datore di lavoro ha l´obbligo, specifico, di consegnare al Rls il documento di valutazione del rischio, precisando che la consegna costituisce "la migliore espressione del principio di collaborazione delle parti, cui é improntato il nuovo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro". Si ritiene, comunque, legittima anche la semplice "consultazione" nei locali messi a disposizione dal datore di lavoro, per la riservatezza industriale che può caratterizzare molte delle informazioni in esso contenute. .