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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Luglio 2000
 
   
  LAVORATRICI MADRI: INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

 
   
  L´inps con la circolare n. 128 del 5 luglio 2000, consultabile sul sito dell´istituto previdenziale, all´indirizzo www. Inps. It ha fornito i chiarimenti richiesti in merito al riconoscimento dell´indennità ordinaria di disoccupazione alle lavoratrici madri, che hanno cessato il rapporto di lavoro per dimissioni volontarie nel periodo di divieto di licenziamento (che opera fino all´anno di età del bambino). Il chiarimento si è reso necessario a seguito dell´entrata in vigore dell´art. 34, 5° comma, della Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, in base al quale, dal 1° gennaio 1999, l´indennità di disoccupazione non spetta se la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta per dimissioni volontarie. L´inps con la circolare sopra citata ha chiarito che le lavoratrici madri, che si dimettono durante il periodo in cui esiste il divieto di licenziamento, possono aver titolo all´indennità di disoccupazione L´art. 12 della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, riguardante le lavoratrici madri, infatti, dispone espressamente che, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. Decreto "Letta" di recepimento della Direttiva Gas Sulla Gazzetta ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della Direttiva europea n. 98/30/Ce recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell´art. 41 della Legge 17 maggio, n. 144. Il provvedimento, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, disegna le linee guida per il riassetto del settore gas in Italia, liberalizzando le attività di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale. Dall´entrata in vigore del provvedimento e fino al 31 dicembre 2002 sono clienti idonei, che hanno, cioè, diritto d´accesso alle reti di trasporto e che hanno facoltà di scegliere il proprio fornitore: - le imprese che acquistano gas per la produzione di energia elettrica o per la cogenerazione di energia elettrica e calore; - i clienti finali il cui consumo sia superiore a 200. 000 mc annui; - i consorzi e le società consortili il cui consumo complessivo sia superiore ai 200 mila mc annui e singolarmente ai 50 mila mc annui; - i clienti che utilizzano il gas prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma territoriale italiana; - i clienti grossisti e le imprese di distribuzione di gas per il volume consumato dai propri clienti nell´ambito del proprio sistema di distribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti saranno considerati idonei. L´attività d´importazione è libera, ma, se è rivolta a Paesi non aderenti all´Unione europea, è soggetta ad apposita autorizzazione del Mica. Le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento debbono allacciare alla propria rete gli utenti che ne fanno richiesta, se il sistema di cui esse dispongono ha idonea capacità e purché le opere di allacciamento siano tecnicamente ed economicamente realizzabili. L´attività di stoccaggio è svolta in conformità ad una concessione, di durata non superiore a venti anni, regolata da un disciplinare tipo, emanato dal Ministero dell´Industria. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale debbono assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta, purché il sistema abbia idonea capacità e i servizi richiesti dall´utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili, secondo i criteri stabiliti dal Mica. Criteri e priorità di accesso, atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, saranno fissati dall´Autorità per l´energia. L´accesso al sistema gas può essere rifiutato se non è disponibile la capacità necessaria, se si ostacola lo svolgimento di obblighi di pubblico servizio o ci si sono gravi difficoltà economiche e finanziarie, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell´entrata in vigore della Direttiva n. 98/30/Ce. L´attività di distribuzione di gas naturale è considerata attività di servizio pubblico, affidato tramite gara per periodi non superiori a 12 anni. Gli enti locali, che affidano il servizio, svolgono attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo. I rapporti tra l´ente locale e il gestore del servizio sono regolati con un apposito contratto tipo, che viene predisposto dall´Autorità e approvato dal Ministero dell´industria. Alla scadenza del periodo di affidamento le reti rientrano nella piena disponibilità dell´ente locale. Dal 1° gennaio 2003 le imprese, che intendono svolgere attività di vendita del gas naturale ai clienti finali, devono essere autorizzate dal Ministero dell´Industria, tenuto a verificare che i soggetti richiedenti abbiano la disponibilità di un servizio di modulazione adeguato, dimostrino la provenienza del gas e l´affidabilità delle condizioni di trasporto, abbiano capacità tecniche e finanziarie adeguate. Dal 1° gennaio 2002 le attività di trasporto e dispacciamento sono societariamente separate da tutte le altre attività del settore gas, ad eccezione dell´attività di stoccaggio, dalla quale sono separate solo contabilmente e gestionalmente. Lo stoccaggio è a sua volta separato societariamente da tutte le altre attività del settore. Entro lo stesso termine, anche l´attività di distribuzione di gas, intesa come il trasporto di gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti, è separata societariamente dalle altre attività. L´autorità per l´energia determina le tariffe di vendita ai clienti vincolati, realizzando un´adeguata ripartizione dei benefici tra clienti ed imprese fornitrici ed assicurando a queste ultime una congrua remunerazione del capitale investito. Entro il 1° gennaio 2001, l´Autorità per l´energia determina anche le tariffe per il trasporto ed il dispacciamento, per l´utilizzo degli stoccaggi e dei terminali Gnl e per la distribuzione, assicurando, anche in questo caso, una congrua remunerazione del capitale investito. Le tariffe di trasporto dovranno tenere conto della capacità impegnata, della distanza di trasporto e della quantità trasportata indipendentemente dalla distanza. Fino al 31 dicembre di quest´anno le imprese che svolgono attività di trasporto/dispacciamento/stoccaggio determineranno tariffe transitorie fino alla pubblicazione delle tariffe dell´Autorità, dopo di che si procederà alla compensazione nei confronti degli utenti interessati. A decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa del gas può vendere ai clienti finali più del 50% dei consumi nazionali di gas su base annua. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2010, nessuna impresa può immettere gas nella rete nazionale per quantitativi superiori al 75% dei consumi nazionali su base annua. Il limite scende di due punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a raggiungere il 61%. Industria del vetro: rinnovo parte retributiva Il 10 luglio u. S. È stato raggiunto l´accordo per il rinnovo biennale della parte retributiva del contratto collettivo nazionale di lavoro valevole per gli addetti all´industria del vetro, in scadenza il prossimo 31 luglio. Come previsto dal protocollo sul costo del lavoro del luglio 1993, per il biennio compreso fra il 1° agosto 2000 e il 31 luglio 2002, sono stati concordati aumenti a regime pari a L. 81. 000 per il 4° livello, baricentrico nell´ambito della classificazione del personale e di maggior addensamento. L´aumento è ripartito in due quote decorrenti, rispettivamente, dal 1° agosto 2000 e dal 1° settembre 2001. Per gli addetti ad aziende dei settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche e per quelli delle seconde lavorazioni del vetro, la seconda tranche degli aumenti, invece, decorrerà dal 1° ottobre 2001. Rispettando le compatibilità complessive, le parti hanno destinato risorse alla previdenza complementare, con un incremento dell´aliquota della contribuzione paritetica dall´1, 06% all´1, 20%, a decorrere dal mese di settembre 2001. Nel mese di febbraio 2001 sarà corrisposto un importo una tantum di L. 120. 000, da destinare sempre a previdenza complementare. Per i lavoratori non iscritti al Fondo nazionale di previdenza Fonchim, tale somma una tantum sarà erogata con la retribuzione del mese di febbraio 2002. .  
   
 

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