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Notiziario Marketpress di
Lunedì 11 Settembre 2000 |
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MATERNITA´ FLESSIBILE
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Prima concreta applicazione della Legge 8 marzo 2000, n. 53, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo u. S. , contenente disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città. L´inps con la circolare n. 152 del 4 settembre u. S. , consultabile nel sito Internet www. Inps. It, dopo aver letto la circolare n. 43 del 7 luglio u. S. Del Ministero del Lavoro, consultabile nel sito Internet www. Minlavoro. It, ha fornito le prime indicazione in materia di fruizione dell´assenza obbligatoria per maternità, che rimane sempre di cinque mesi. Fino ad ora la lavoratrice doveva necessariamente astenersi dal lavoro nei due mesi precedenti e nei tre mesi successivi al parto, ora ha la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. La lavoratrice che ha individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della data presunta del parto e vuole, pertanto, esercitare la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente tale data, deve presentare idonea domanda al suo datore di lavoro con allegato un certificato medico del ginecologo della Asl e un altro del medico responsabile della sorveglianza sanitaria sul lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 626/94 (il cosiddetto medico competente). Allo stato la domanda deve essere presentata su carta libera, ma presto l´Inps predisporrà un apposito modulo. . |
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