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Notiziario Marketpress di
Lunedì 11 Settembre 2000 |
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MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AL LAVORO PER LAVORATORI STRANIERI
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Sul sito Internet del Ministero del Lavoro, www. Minlavoro. It, è possibile consultare la circolare n. 55/2000, che ha fornito una serie di precisazioni in merito alla disciplina dell´avviamento dei lavoratori stranieri, con particolare riguardo alle modalità di rilascio delle autorizzazioni al lavoro, previste dagli artt. 22 e 24 del Decreto Legislativo n. 286/1998, vale dire il T. U. Delle disposizioni concernenti la disciplina della immigrazione e dall´art. 30 del successivo Decreto Presidente della Repubblica n. 394/99, che reca le relative norme di attuazione. I datori di lavoro, per l´instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o stagionale con cittadini stranieri, debbono presentare alle Direzioni provinciali del Lavoro una preventiva richiesta di autorizzazione al lavoro. Se la richiesta è relativa ad un lavoro a tempo determinato o stagionale, devono sussistere le specifiche condizioni ed ipotesi previste dalle leggi o dai contratti collettivi. In caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro, la stessa dovrà essere tempestivamente comunicata alla Questura locale e alla Direzione provinciale del Lavoro, per la revoca della autorizzazione al lavoro a suo tempo concessa. L´originale dell´autorizzazione dovrà essere restituito alla Direzione provinciale del Lavoro a cura del datore di lavoro. Nella domanda di autorizzazione al lavoro devono essere sempre indicate, come previsto dall´art. 30, 2° comma, del D. P. R. N. 394/99, le modalità di alloggio, la sua ubicazione, il titolo in base al quale lo straniero viene alloggiato e la capienza, in metri quadri di superficie, dell´abitazione. In caso di alloggio presso alberghi o di ospitalità presso terzi, occorre allegare una specifica dichiarazione del titolare dell´alloggio. La stessa circolare ricorda anche gli adempimenti a carico del datore di lavoro all´atto della cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso, il datore di lavoro dovrà, tempestivamente, restituire il libretto di lavoro alla Direzione provinciale del Lavoro e comunicare l´evento, entro 5 giorni dal suo verificarsi, alla Direzione provinciale del Lavoro, al competente Centro per l´impiego ed alla competente sede Inps. Ai sensi dell´art. 7, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 286/98, il datore di lavoro che assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze un cittadino straniero è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all´autorità locale di Pubblica Sicurezza. . |
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